-  Redazione P&D  -  25/10/2014

VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI ASSISTENZA FAMILIARE: STATO DI BISOGNO – Cass. pen. 18951/2014 – RUGGERO BUCIOL

In materia di violazione degli obblighi di assistenza familiare la tutela penale offerta dal reato, diversamente dalla disciplina civilistica, non prescinde dalla prova dello stato di bisogno dell"avente diritto.

Con sentenza del 24 settembre 2013, la Corte d'Appello di Milano ha riformato quella del Tribunale di Monza che assolveva l"imputato da tutti i reati ascrittigli e per l"effetto lo dichiarava responsabile del reato di cui all'art. 570 c.p.

In particolare, la Corte ha rilevato come nonostante la piena capacità contributiva dello stesso in quanto aveva ricevuto dalla persona offesa 80 mila Euro per il riscatto della quota di proprietà della casa coniugale, provvedeva a pagare la somma di 3.750,00 Euro soltanto in un momento successivo, omettendo ogni contribuzione a favore della prole.

Avverso il provvedimento presentava ricorso il difensore di fiducia dell"imputato chiedendone l'annullamento in quanto il ricorrente, nonostante versasse all'epoca in una situazione di grave e comprovata difficoltà economica, non avrebbe mai fatto mancare i mezzi di sussistenza ai figli, come comprovato dalle ricevute delle spese mediche e sportive sostenute nell'interesse di questi ultimi e dal fatto che aveva versato la somma di 3.750,00 Euro non appena aveva la disponibilità economica, secondo le disposizioni del Tribunale per i Minorenni. In più, la Corte territoriale non avrebbe considerato che manca in atti la prova dell'effettivo stato di bisogno dei figli minori.

La Suprema Corte accoglie il ricorso.

Infatti, la Corte territoriale non ha considerato, da un lato, che l"imputato versava in gravi condizioni economiche e provvedeva ad assolvere agli obblighi nei confronti dei figli minori non appena era in grado di farvi fronte; dall'altro lato, che non risulta provato lo stato di bisogno dei figli minori.

Ed invero, per un verso, la Corte territoriale si è limitata ad affermare l'evidenza della prova della piena capacità contributiva dell"obbligato rilevando come l'imputato avesse ricevuto dalla persona offesa la somma di 80 mila Euro e avesse poi provveduto a versare la somma di 3.750,00 Euro, senza tuttavia dare conto della scansione temporale di tali eventi e dei termini esatti degli obblighi dell'appellato nei confronti dei figli. Per altro verso, nella sentenza impugnata rimane del tutto inesplorato il terreno dell'esistenza dell'effettiva mancanza di mezzi di sussistenza da parte dei figli minori dell'imputato.

Al riguardo, mette conto evidenziare come, a differenza della L. n. 869 del 1970, art. 12 sexies, - che punisce il mero inadempimento dell'obbligo di corresponsione ai figli (senza limitazione di età) affidati al coniuge divorziato dell'assegno di mantenimento stabilito dal giudice in sede di divorzio, prescindendo dalla prova dello stato di bisogno dell'avente diritto -, l'art. 570 c.p., comma 2, n. 2, appresta tutela penale alla violazione dei genitori dell'obbligo di assicurare i mezzi di sussistenza ai figli minori in stato di bisogno.

La Corte avrebbe pertanto dovuto procedere ad una disamina approfondita di tale presupposto, in quanto imprescindibile ai fini dell'affermazione della penale responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 570 c.p., comma 2, dando conto degli elementi valutati per giungere al radicale rovesciamento della decisione di primo grado.

In argomento, la Suprema Corte aveva già affermato come la condotta sanzionata dall"art. 570 comma secondo c.p. presuppone uno stato di bisogno nel senso che l"omessa assistenza deve evere l"effetto di far mancare i mezzi di sussistenza che comprendono quanto è necessario per la sopravvivenza. Tale situazione che non si identifica né con l"obbligo di mantenimento né con quello alimentare, aventi una portata più ampia (Cass. pen., Sez. Un., 31 gennaio 2013, n. 23866, in CED 255272). Infatti, il contributo economico da parte del coniuge non legalmente separato che non determini uno stato di bisogno nell"altro coniuge e non comporti, di conseguenza, il venir meno dei mezzi di sussistenza non integra la fattispecie in esame (Cass. pen., sez. VI, 28 marzo 2012, n. 12516, in CED 25606). Peratlro, lo stato di bisogno delgi aventi diritto ai mezzi di sussistenza deve essere accertato in concreto e non può essere desunto dal mero inadempimento del provvedimento del giudice civile: non vi è interdipendenza tra il reato di cui all"art. 570 comma 2 c.p. e l"assegno liquidato dal giudice civile (Cass. pen., sez. VI, 5 febbraio 1998, n. 3450, in Cass. pen., 1999, p. 888).

 




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