-  Mazzon Riccardo  -  12/11/2014

ZONE DI RISPETTO E DEMANIO ARCHEOLOGICO: L'ESEMPIO DI POMPEI - Riccardo MAZZON

- zone di rispetto attinenti al demanio archeologico: modalità ed estensione

-  generica presunzione dell'esistenza di reperti archeologici: quid juris?

- l"eventuale edificazione in zona di rispetto: il caso del sito di Pompei

Particolare ed autonomo spazio merita la trattazione delle zone di rispetto attinenti al demanio archeologico:

"ai sensi dell'art. 21 l. 1 giugno 1939 n. 1089, l'amministrazione può prescrivere vincoli di inedificabilità assoluta nella zona di rispetto, ai fini della tutela del patrimonio monumentale e archeologico, purché sia bene individuata l'esigenza di pubblico interesse che il vincolo è diretto a tutelare e siano precisati limiti della zona di rispetto" (T.A.R. Marche 17.6.80, n. 199, FA, 1980, I, 1466 – conforme, con la precisazione che le prescrizioni vincolistiche poste a tutela dei beni archeologici dispiegano la propria valenza preclusiva in relazione ad istanze non soltanto di ampliamento (per così dire, in senso orizzontale) degli immobili preesistenti, ma anche nel caso di istanze di innalzamento (per così dire, in senso verticale) degli stessi: Consiglio di Stato, sez. VI, 04/06/2010, n. 3556 Min. beni culturali c. P.S. Vita not. 2010, 2, 716 - cfr., amplius, il volume:  "I rapporti di vicinato e le distanze legali: tutela e risarcimento" - Riccardo Mazzon - CEDAM 2013, in Collana SapereDiritto -).

Conseguentemente,

"l'amministrazione dei beni culturali, dopo aver individuato e perimetrato un complesso archeologico, ben può stabilire ad esso una zona di rispetto, nella quale siano vietate le costruzioni, sempre che siano specificate le esigenze di pubblico interesse alle quali occorre provvedere e siano indicati i limiti della zona stessa" Cons. St., sez. I, 10.11.72, n. 1224, CS, 1979, 259, ILa determinazione dell"amministrazione di imporre un vincolo archeologico indiretto su un"area, ai sensi dell"art. 21 l. n. 1089/1939 (trasfuso nell"art. 49 d.lg. n. 490/1999) – conforme, con la precisazione che appartiene alle valutazioni di merito dell"azione amministrativa e non è sindacabile in sede di giudizio di legittimità, sotto il profilo della scelta di salvaguardare la zona vincolata; peraltro, l"imposizione del vincolo - quanto all"identificazione del suo contenuto e alla delimitazione della sua estensione - appartiene alla sfera di discrezionalità tecnica dell"autorità procedente ed è di per sé soggetto a sindacato "debole" dinanzi al giudice amministrativo, vale a dire è censurabile allorché la sua motivazione risulti inadeguata o presenti manifeste e macroscopiche incongruenze o illogicità, in ragione dell"elasticità e dell"indeterminatezza dei parametri tecnici delle discipline storiche ed archeologiche: T.A.R. Puglia Lecce, sez. I, 28/04/2010, n. 1038 D. e altro c. Avv. Fanelli c. Min. beni culturali e altro c. Avv. Stato Riv. giur. edilizia 2010, 4, 1328.

Quanto alle modalità d"imposizione,

"legittimamente l'Amministrazione per i beni culturali e ambientali può imporre una zona di rispetto (vincolo indiretto ex art. 21 l. 1089/1939), prescrivendo fasce di terreno da sistemare a verde parallelamente ad un reperto archeologico, senza peraltro che dal provvedimento risulti la volontà di porre a carico del proprietario l'obbligo di "facere" e cioè di provvedere alla predetta sistemazione a verde. Ai fini della imposizione del vincolo indiretto a zona di rispetto ex art. 21 l. n. 1089/1939 l'Amministrazione per i beni culturali e ambientali deve tener conto della globale consistenza della cornice ambientale, senza limitarsi ad una mera valutazione dell'ambito materiale dei confini perimetrali dell'immobile o degli immobili da tutelare. Non è suscettibile di sindacato in sede di legittimità, rientrando nella competenza dell'Amministrazione per i beni culturali e ambientali l'apprezzamento di natura tecnico-estetica (circa la valutazione delle caratteristiche storico-artistiche o archeologiche del manufatto oggetto di tutela con zona di rispetto) che sta necessariamente alla base di ogni provvedimento di vincolo indiretto ex art. 21 l. 1 giugno 1939 n. 1089" T.A.R. Piemonte 11.10.78, n. 487, RavS, 1979, 168 – si confronti anche la seguente pronuncia, secondo la quale, in presenza di vincoli di inedificabilità "expressis verbis" qualificati come di carattere assoluto, come quelli archeologici, non residua alcun margine di apprezzamento discrezionale in capo all'amministrazione statale, la quale dovrà limitarsi a verificare se la proposta di intervento implichi a qualunque titolo un episodio di carattere edificatorio per farne conseguire - in modo sostanzialmente automatico - la mera riconferma della sussistenza del vincolo (e, quale logico corollario, il diniego della proposta), senza alcun onere motivazionale: Consiglio di Stato, sez. VI, 04/06/2010, n. 3556 Min. beni culturali c. P.S. Vita not. 2010, 2, 716 Riv. giur. edilizia 2010, 5, 1679.

Inoltre, quanto all"estensione,

"il vincolo archeologico può essere limitato ai fondi immediatamente circostanti ai resti archeologici o estendersi sino a creare una zona di rispetto tale da garantire, oltre la conservazione dei resti, ogni possibilità di fruizione degli stessi. Può quindi comprendere immobili non direttamente interessati dai reperti archeologici ma limitrofi ai fondi nei quali tali reperti sono stati individuati, a condizione che vi sia una specifica motivazione sull'esigenza di imposizione del vincolo" Cons. St., sez. VI, 8.9.05, n. 4599, FA, 2005, 9 2671.

Nel caso sussista un mero sospetto relativo alla presenza di reperti archeologici, si segnala la seguente pronuncia giurisprudenziale:

"allorché vi sia una sola e generica presunzione dell'esistenza di reperti archeologici e non sia conosciuta la loro esatta consistenza, l'amministrazione deve avvalersi degli strumenti provvisori offerti dall'art. 43 l. 1 giugno 1939 n. 1089 (occupazione a scopo di ricerca) e soltanto dopo aver individuato e perimetrato il vincolo archeologico, essa può stabilire il vincolo di zona di rispetto, motivato in ordine all'ampiezza della sua fascia" T.A.R. Lazio 17.7.1986, n. 1155, FA 1987, 275.

In relazione alle previsioni del piano regolatore di Pompei, che consentono di costruire in zona di rispetto, con il nulla osta della Sopraintendenza alle antichità, è stato deciso che

"in tema di edificazione nella zona di rispetto archeologico le previsioni del Piano regolatore generale del comune di Pompei approvato con d.P.R. 3 settembre 1997, che consentono la realizzazione, con il nulla osta della Sopraintendenza alle antichità, di costruzioni "per tipi da definirsi caso per caso ma di mole comunque non superiore al tipo estensivo isolato semplice", vanno intese nel senso che in tale area sono eccezionalmente consentiti tipi edilizi aventi la sagoma della "mole" ma pur sempre nel rispetto di tutti gli altri parametri costruttivi (fra i quali il distacco di almeno sette metri dal confine), giacché lo strumento urbanistico, nel determinare il concetto unitario di costruzione del tipo estensivo isolato semplice, fa riferimento alle "caratteristiche della fabbricazione ammessa", che sono comprensive non soltanto delle dimensioni plano - volumetriche ma anche delle altre indicazioni contenute nello all. VI - 2 del P.R.G., relative ad altezza, superficie, volume e distacchi da fabbricati e confini" Cass. 29.7.04, n. 14357, GCM, 2004, 7-8.




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