Giustizia civile  -  Giuseppe Piccardo  -  06/04/2024

3.   La definizione del procedimento e  i provvedimenti  a tutela delle vittime di violenza e abusi familiari

L’articolo 473 – bis 46 chiude le disposizioni normative in materia di violenza domestica e abusi familiari nel processo civile prevedendo che a seguito dell’istruzione svolta dal giudice, anche in modo sommario, quando ravvisi la fondatezza delle allegazioni dedotte in giudizio, adotti  i provvedimenti maggiormente idonei a tutelare la vittima e il minore, compresi quelli di cui all’articolo 473- bis 70 (c.d. “Ordini di protezione”, e quindi ordine di cessazione della condotta violenta, allontanamento dalla casa familiare e divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima) e disciplini il diritto di visita, individuando modalità idonee a non compromettere la loro sicurezza.

Inoltre, dette disposizioni prevedono che nei confronti dell’autore degli abusi possono essere emesse anche le seguenti misure accessorie:

* sollecitazione dei servizi sociali, di un centro di mediazione familiare, nonché delle associazioni che si occupano dell’accoglienza di donne, minori e soggetti maltrattati;

*  imposizione del pagamento di un assegno di mantenimento a  favore delle persone conviventi, le quali per effetto dell’allontanamento del responsabile potrebbero rimanere prive di mezzi adeguati al proprio sostentamento. Se necessario, la somma di denaro può essere detratta dalla retribuzione del responsabile e versata direttamente all’avente diritto.

La decisione del giudice, quindi, inciderà sul regime di affidamento del minore e sul possibile intervento dei servizi sociali e sanitari, una volta che le mere allegazioni dei fatti di violenza, che rilevano, durante il corso del giudizio, per evitare i fenomeni di vittimizzazione secondaria, vengano  valutate e ritenute dal giudice come fondate, con accertamento, quindi, dei fatti dedotti.

Le prime pronunce giurisprudenziali relative agli ordini di protezione post riforma Cartabia, hanno affrontato due profili, e precisamente: 

a) i presupposti per l’applicazione delle misure;

b) il rapporto delle stesse con i provvedimenti provvisori e urgenti, di cui agli articoli 473 – bis n. 15.

Con riferimento alla prima questione, di interesse sono le pronunce di merito, emesse a poca distanza di tempo, l’una dall’altra, e precisamente quella del Tribunale di Ancona del 22 giugno 2023 e  quelle del Tribunale di Verona del 28 luglio 2023 e del 4 ottobre 2023 (1).

Con il primo, dei due provvedimenti citati, il Tribunale marchigiano, sul presupposto secondo il quale la violenza, spesso, non ha riscontri esterni, ha evidenziato la necessità di attribuzione di valenza probatoria, in sede di adozione di provvedimenti urgenti di protezione, delle dichiarazioni della vittima della violenza, fermo restando l’obbligo del giudice civile di sottoporre tale dichiarazione a vaglio di attendibilità intrinseca ed estrinseca.

Il Tribunale scaligero, invece, con il decreto del 28 luglio 2023, ha ritenuto non ammissibile l’emissione di un ordine di protezione successiva alla cessazione della misura cautelare penale di non avvicinamento, è ciò al fine di evitare “un’incertezza sul momento iniziale della decorrenza degli effetti della misura di protezione” (che ha durata di un anno) ,mentre con il provvedimento del 4 ottobre scorso ha evidenziato l’atipicità dei provvedimenti indifferibili e urgenti, assimilandoli, così,sotto il profilo della loro natura,  a quelli cautelari, di cui agli articoli 669  bis e ss c.p.c.

Circa la questione dei rapporti tra ordini di protezione e provvedimenti provvisori e urgenti ex art. 473 – bis 15, si segnalano i provvedimenti del Tribunale di Napoli Nord del 23 maggio 2023, e del Tribunale di Lecco del 28 aprile 2023, i quali hanno disposto l’applicazione di misure provvisorie e urgenti a tutela della donna vittima di violenza, da parte del coniuge, in alternativa, agli ordini di protezione (2).

Infine, con riferimento alle novità introdotte dalla legge 24 novembre 2023 n. 168, già citata, all’articolo 9  ha previsto, in relazione agli ordini di protezione, che la modifica apportata all’articolo 387 – bis c.p.p.ha comportato la punibilità dell’elusione dell’ordine di protezione o di un provvedimento di analogo contenuto assunto nel procedimento di separazione personale dei coniugi o nel procedimento di scioglimento/cessazione degli effetti civili del matrimonio.

A conclusione di questa breve relazione, si può affermare che con la Riforma Cartabia, le misure di protezione, di carattere civilistico, contro la violenza di genere, siano state rafforzate e strutturate in modo da garantire alle vittime di violenza una tutela preventiva, mediante ordini di protezione e possibilità di adozione di misure cautelari urgenti, oltre che mediante  una tutela endo - processuale, con misure idonee ad evitare la vittimizzazione secondaria e situazioni pregiudizievoli per i figli minori che, purtroppo, spesso assistono a episodi di violenza domestica.

Nonostante quanto sopra, i punti critici permangono, e sarà compito della giurisprudenza interpretare le norme della riforma Cartabia nella prospettiva della maggior tutela delle vittime di violenza e di loro massima efficienza, nell’ottica di effettiva tutela delle vittime di violenza di genere e domestica, anche all’interno del processo civile, e non più, solamente, in quello penale.

1) Il riferimento è a Trib. Ancona, 22 giugno 2023, che ricalca le considerazioni svolte nella sentenza del Tribunale di Terni n. 709 del 3 settembre 2021, di cui alla nota 6, nonché a Trib. Verona, decreto, 28 luglio 2023 e Tribunale Verona, decreto, 4 ottobre 2023, reperibili sul sito in www.ossservatoriofamiglia.it,che recepiscono il pensiero di autorevole dottrina ( precsiamente M.A. LUPOI, Ile misure provvisorie e la loro impugnativa, in La riforma del giudice e del processo per le persone, i minori e le famiglie,cit., 92 e ss

2) Tribunale Napoli Nord, decreto, 23 maggio 2023, e Trib. Lecco, 28 aprile 2023, entrambi reperibili in www.osservatoriofamiglia.it




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