-  Gasparre Annalisa  -  30/09/2014

ANCORA SUGLI ORDINI ILLEGITTIMI DI ABBATTIMENTO - TAR BRESCIA, 516/2014 - A.G.

Illegittima e, quindi, da annullare l'ordinanza con cui un Comune bresciano ha disposto l'abbattimento delle nutrie.

In proposito il TAR, adito su ricorso dell'Associazione Vittime della Caccia, ricorda che l'intervento extra ordinem dell'autorità comunale potrebbe giustificarsi solo se risultasse comprovata l'esistenza del pericolo di un danno grave alla salute dell'uomo e il sopravvenire di una situazione eccezionale ed imprevedibile, tale da incidere in modo straordinario sulla sicurezza pubblica mentre l'ordinanza sindacale censurata non dà conto di un solo elemento fattuale concreto (zone precise del territorio comunale in cui si sia verificata la presenza di nutrie e in cui abbia provocato rischi per la sicurezza idraulica; indicazione di sopralluoghi accompagnati da verbali e materiale fotografico; riferimenti temporali in ordine agli avvistamenti) tale da far ritenere l'insorgenza di una situazione eccezionale e imprevedibile.

Si veda anche, su questa Rivista, "NUTRIE 1 SINDACO 0: L'ABBATTIMENTO NON S'HA DA FARE" - TAR BRESCIA, 29.8.2014, 1 settembre 2014 mentre, sempre su questa Rivista, per una breve trattazione teorica dei principi sottostanti, PRINCIPIO DI LEGALITA' E POTERE DI ORDINANZA, 10 luglio 2014

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 254 del 2014, proposto da:

Associazione Vittime della Caccia, rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Rizzato, con domicilio eletto presso Mariapaola Cereda in Brescia, via Gramsci 24;

contro

Comune di Pessina Cremonese, non costituitosi in giudizio;

nei confronti d

fl non costituitosi in giudizio;

per l'annullamento

DELL'ORDINANZA SINDACALE IN DATA 3/1/2014, AVENTE PER OGGETTO L'ABBATTIMENTO DELLE NUTRIE.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive e tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2014 il dott. Stefano Tenca e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Rilevato:

- che secondo il consolidato orientamento in materia di questa Sezione (cfr. 21/5/2013 n. 576 che richiama la pronuncia 7/2/2013 n. 148 e precedenti ivi menzionati sia della stessa Sezione, sia di altri giudici amministrativi di I grado) il Sindaco è ordinariamente privo del potere di pianificare l'attività di abbattimento nutrie, stante la competenza provinciale per tali interventi;

- che l'intervento extra ordinem dell'autorità comunale potrebbe giustificarsi solo se risultasse comprovata l'esistenza del pericolo di un danno grave alla salute dell'uomo e il sopravvenire di una situazione eccezionale ed imprevedibile, tale da incidere in modo straordinario sulla sicurezza pubblica;

- che anche nel caso di specie, entrambi i suddetti profili sono stati dedotti da parte ricorrente, mentre l'ordinanza sindacale censurata non dà conto di un solo elemento fattuale concreto (zone precise del territorio comunale in cui si sia verificata la presenza di nutrie e in cui abbia provocato rischi per la sicurezza idraulica; indicazione di sopralluoghi accompagnati da verbali e materiale fotografico; riferimenti temporali in ordine agli avvistamenti) tale da far ritenere l'insorgenza di una situazione eccezionale e imprevedibile;

- che il provvedimento contestato si limita a riferire genericamente di doglianze della comunità locale e di "segnalazioni sempre più numerose di cittadini", senza alcuna indicazione per lo meno delle date in cui tali evenienze si sarebbero verificate;

- che neppure in esito all'ordinanza istruttoria collegiale 10/4/2014 n. 370 sono stati prodotti ulteriori elementi attestanti un minimo approfondimento;

- che ne consegue la fondatezza delle suddette censure dedotte in ricorso, il quale deve, pertanto, essere accolto, con conseguente annullamento dell'ordinanza sindacale 3 gennaio 2014;

- che in definitiva il ricorso è fondato e deve essere accolto;

- che le spese di giudizio devono essere poste a carico del Comune di Pessina Cremonese, mentre possono essere compensate nei confronti del controinteressato;

- che, per quanto concerne la loro quantificazione, il Collegio reputa opportuno procedere – come in recenti casi analoghi (cfr. sentenze in forma semplificata 13/2/2014 n. 175 e n. 184) – alla relativa liquidazione tenuto conto del carattere ormai seriale del contenzioso promosso dall'Associazione anche qui ricorrente, con l'assistenza dell'attuale difesa tecnica e con lo svolgimento di identiche e ripetitive argomentazioni di diritto, così come pressoché identiche e standardizzate sono le ordinanze di volta in volta adottate dai Sindaci dei diversi Comuni che giungono all'esame di questo giudice;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando accoglie il ricorso in epigrafe e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato.

Condanna il Comune di Pessina Cremonese a corrispondere alla parte ricorrente la somma di 1.000 € a titolo di spese, competenze ed onorari di difesa, oltre all'importo corrispondente al contributo unificato (ove versato) e agli oneri di legge.

Spese compensate nei confronti degli altri soggetti evocati in giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

La presente sentenza è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2014 con l'intervento dei magistrati:

Giorgio Calderoni, Presidente

Stefano Tenca, Consigliere, Estensore

Mara Bertagnolli, Consigliere




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