Ambiente, Beni culturali  -  Annalisa Gasparre  -  28/03/2022

Cane maltrattato non iscritto all’anagrafe: ai fini della responsabilità ciò che conta è comunque la persona nella cui sfera di disponibilità si trova - Cass. pen. 34087/2021

Per una medesima situazione di maltrattamento di animali, è possibile imputare i fatti sia a titolo di detenzione incompatibile ex art. 727 c.p. sia a titolo di maltrattamento ex art. 544 ter c.p.

Capita sovente che vi siano due distinti capi di imputazione, a seconda della gravità e dell’imputazione soggettiva.

La distinzione è rilevante perché, come noto, la contravvenzione di cui all’art. 727 c.p. si prescrive più velocemente dell’ipotesi delittuosa.

Nel caso in esame, la Corte di cassazione ha analizzato un caso in cui è stata dichiarata la prescrizione del capo di imputazione che vedeva un’accusa di detenzione incompatibile, ma ha confermato l’ipotesi del delitto di maltrattamento di animali.

L’imputato era accusato di maltrattamento per aver sottoposto, per crudeltà e, comunque, senza necessità un cane di razza Bul terrier, femmina, a comportamenti non compatibili con le caratteristiche etologiche dell’animale, derivanti dall’aver custodito l’animale, per tempi prolungati, in un ambiente angusto, impedendo al medesimo di potersi muovere o correre liberamente, in quanto legato ad una catena di soli cm 120 (condotta protrattasi a tal punto da cagionare altresì lesioni consistite in piaghe infette agli arti posteriori, verosimilmente causate dal decubito dell’animale sulla pavimentazione, nonché dermatiti di varia natura); nell’aver somministrato un’alimentazione insufficiente, così cagionandogli uno stato di grave denutrizione; nell’averlo preso a bastonate; nell’aver fornito insufficienti cure alle ferite lacero-contuse riscontrate sul muso, nella regione frontale e ai padiglioni auricolari dell’animale, lasciato per più ore sotto il sole e privo di acqua.

La sentenza si segnala perché ribadisce che il maltrattamento è configurabile anche in forma omissiva. L’imputato, infatti, ha contestato l’insussistenza di una posizione di garanzia a suo carico, essendo il cane di proprietà altrui. 

Sinteticamente va precisato che la Corte di cassazione obietta che quello che rileva è che l’animale si trovava nella sfera di disponibilità dell’imputato; nondimeno, nel caso di specie, erano contestate e accertate condotte attive che, dunque, non postulano il riferimento all’esistenza di un obbligo giuridico di impedire l’evento, come invece richiesto per i reati omissivi impropri.

Avv. Annalisa Gasparre – www.avvocatoannalisagasparre.it


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