-  Ziviz Patrizia  -  12/10/2016

Annotazioni in tema di riforma dell'art. 2059 C.C. (Proposta di legge C. 1063) - Patrizia Ziviz

1. Varie appaiono, in questo momento, le riforme sottoposte all"attenzione del Parlamento in tema di tutela della persona. Tra queste, particolare attenzione suscita la proposta di legge – dal titolo "Disposizioni concernenti la determinazione e il risarcimento del danno non patrimoniale" (C. 1063) – in discussione presso la Camera, la quale persegue uno scopo assai impegnativo. Si tratta, infatti, di un intervento volto a novellare il codice, puntando a determinare una sistemazione definitiva, dopo le varie svolte evolutive che nel tempo sono state sancite dalla giurisprudenza, per quel che concerne il sistema di ristoro dei pregiudizi di carattere non economico. L"attuale scarna disposizione contenuta nell"art. 2059 c.c., secondo la quale "il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi previsti dalla legge", verrebbe sostituita da una serie di articoli finalizzati a chiarire gli interrogativi riguardanti a) la definizione del contenuto del danno non patrimoniale; b) l"individuazione della regola risarcitoria applicabile a tale pregiudizio; c) il sistema di liquidazione previsto per un simile danno.

L"obiettivo perseguito da tale riforma è quello di fornire un chiarimento definitivo relativamente a una materia alquanto controversa, in un"ottica mirante a suggellare a livello normativo i traguardi raggiunti dalla giurisprudenza nel progressivo percorso di ampliamento del ristoro del danno non patrimoniale, per metterli al riparo da spinte di carattere regressivo. Pieno merito va senz"altro riconosciuto a un simile intento; nel contempo, si tratta di rilevare come la proposta non appaia in realtà impeccabile. Vari sono, infatti, gli aspetti problematici che l"interprete viene ad incontrare nella lettura dell"articolato attualmente in discussione.

 

2. Partiamo dal nuovo testo dell"art. 2059, il cui primo comma recita "Il danno non patrimoniale è risarcibile qualora il fatto illecito abbia leso interessi o valori della persona costituzionalmente tutelati". Ad essere confermato è, dunque, il sistema selettivo: che risulta imperniato (non più su un rinvio ai casi previsti dalla legge, bensì) sull"ingiustizia costituzionalmente qualificata.

La prima domanda che si pone l"interprete riguarda proprio la differente (e più ristretta) rilevanza che risulta assicurata, in seno all"istituto aquiliano, ai danni non patrimoniali rispetto a quelli patrimoniali: dalla quale emerge una diversità di trattamento che deve trovare giustificazione alla luce del principio di cui all"art. 3 Cost. Ora, è ben noto come sia tramontata da tempo – sia a livello giurisprudenziale che normativo - l"idea che tale differenza possa essere fondata sull"attribuzione ai danni non patrimoniali di un intento punitivo nei confronti del danneggiante; è necessario, perciò, identificare quale sia la ragione per cui ai pregiudizi che incidono direttamente sulla persona, cui la nostra Carta fondamentale riconosce un"indubbia preminenza rispetto al patrimonio, risulta riconosciuta una rilevanza risarcitoria più limitata rispetto a quella riservata ai pregiudizi economici. Si tratta di un profilo di estrema importanza: che, tuttavia, rimane del tutto trascurato dalle riflessioni dottrinali e nelle decisioni giurisprudenziali. E, del pari, ciò accade all"interno di tale proposta di riforma legislativa, che non spiega quali siano le motivazioni sottostanti alla scelta di un regime selettivo.

In seconda battuta, va rilevato che il nuovo testo dell"art. 2059 c.c. non chiarisce in che rapporto si ponga tale regola rispetto alle disposizioni esplicite (primo fra tutte l"art. 185 cod. pen.) che ricollegano il ristoro del danno non patrimoniale a talune fattispecie di illecito, lesive di interessi che non necessariamente rivestono rilevanza costituzionale. Non appare chiaro se il filtro selettivo previsto dalla nuova norma riguardi anche tale casistica (segnando così un arretramento nella protezione delle vittime); e, ove così non fosse, si tratta di trovare una giustificazione per la diversità di trattamento riservata alle vittime di identici danni non patrimoniali (scaturenti dalla lesione di interessi non aventi rilievo costituzionale) al variare della relativa causa generatrice.

Per quel che riguarda, infine, la definizione della nuova regola selettiva, è buona cosa che la stessa ometta qualunque riferimento ai discussi e discutibili parametri della gravità della lesione e serietà del pregiudizio – introdotti dalle Sezioni Unite con le sentenze del novembre 2008 – e preferisca rifarsi all"ampia formula richiamata, nel maggio del 2003, dalle sentenze gemelle della Cassazione. Rimane, tuttavia, un gigantesco interrogativo per quanto concerne l"individuazione dell"elenco degli interessi costituzionalmente rilevanti, rispetto alla quale si registra in giurisprudenza una varietà di opinioni a dir poco sconcertante.

Relativamente ai contenuti riconducibili alla categoria del danno non patrimoniale, il secondo comma del nuovo art. 2059, stabilisce che "il risarcimento del danno non patrimoniale ha ad oggetto sia la sofferenza morale interiore sia l"alterazione dei precedenti aspetti dinamico-relazionali della vita del soggetto leso". Ad emergere sono, dunque, entrambe le distinte componenti del pregiudizio, coinvolgenti - da un lato – la dimensione emozionale interna e – dall"altro lato – la sfera esistenziale dell"individuo.         Su questo secondo versante, la norma parla di "alterazione dei precedenti aspetti dinamico-relazionali", scegliendo una formula sorpassata, che rimanda alla vecchia idea di danno alla vita di relazione. Ad imporsi è una visione limitata, che trascura quelle espressioni dell"individuo nel mondo esterno le quali non prevedono una relazione con gli altri: il riposo, lo studio, la meditazione, la pittura, e via dicendo. Infine, parlare di attività "precedenti" introduce un"ulteriore limitazione, impendendo di considerare quelle attività cui la persona legittimamente aspira (si pensi alla bambina vittima di pedofilia, che potrebbe essere destinata da adulta a rifuggire qualsiasi tipo rapporto sessuale a causa del torto sofferto).

 

3. La liquidazione del danno non patrimoniale è disciplinata, secondo quanto prevede la riforma, dagli artt. 2059 bis e 2059 ter, riferendosi le due norme rispettivamente ai pregiudizi derivanti da lesione alla salute e a quelli conseguenti alla violazione di altri diritti.

Per quanto concerne il danno alla salute, la liquidazione è regolata da una nuova norma da inserire in seno alle disposizioni di attuazione del Codice civile. Il fatto è che, per questi pregiudizi, non si perviene a stabilire i criteri di risarcimento: ci si limita, infatti, a confermare in via normativa l"adozione del sistema delle tabelle (tramite il riferimento a quelle del tribunale di Milano), senza nulla dire sul metodo attraverso il quale le stesse risultano costruite. L"art. 2059 bis, dal canto suo, evidenzia che nella categoria del danno alla salute confluiscono le due distinte componenti del danno biologico e del danno morale; nessuna definizione viene data però con riguardo alla prima voce, prevedendo semplicemente che la sofferenza morale debba venir calcolata in termini percentuali rispetto al valore attribuito alla stessa. Emerge, allora, una contraddizione con quanto previsto a livello tabellare, poiché le tabelle di Milano adottano valori del punto che risultano già comprensivi del valore medio relativo alla sofferenza morale. Tale sistema di quantificazione viene esteso al campo dei sinistri stradali (e alla responsabilità sanitaria), attraverso la riforma degli artt. 138 e 139 cod. ass. [norme, è bene sottolineare, poste attualmente al centro di un distinto processo di revisione, di tutt"altro segno, nell"ambito del ddl. sulla concorrenza]. Una differenza sostanziale continua, tuttavia, a permanere, attraverso la previsione – in questo ambito – di un tetto di incremento massimo del 50% per quanto concerne la personalizzazione ad opera del giudice.

Relativamente ai danni non patrimoniali discendenti dalla lesione di diritti costituzionalmente protetti diversi dalla salute, l"art. 2059 ter rinvia ai criteri previsti dalla legge, in assenza dei quali la quantificazione deve aver luogo mediante valutazione equitativa del giudice. Una tabellazione di carattere normativo viene prevista per quanto riguarda il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, per il quale la proposta di riforma prevede l"adozione delle tabelle del tribunale di Milano. Le stesse non vengono, però, inserite a livello normativo tramite la stessa tecnica adottata per il danno non patrimoniale alla salute (attraverso una norma da introdurre in seno alle disposizioni di attuazione del Codice civile); si tratta di una disposizione a sé stante, inspiegabilmente destinata a rimanere avulsa dal contesto codicistico. Si segnala, inoltre, che la disposizione in parola risulta impropriamente limitativa, in quanto il danno non patrimoniale dei congiunti viene attualmente risarcito non soltanto in caso di perdita del rapporto parentale, ma anche nell"ipotesi di lesione dello stesso derivante dalle condizioni fortemente menomate del congiunto sopravvissuto.

In seno alle innovate disposizioni di attuazione, viene prevista la quantificazione del danno da morte, attraverso un calcolo di carattere proporzionale, pari all"80%, del danno non patrimoniale derivante da lesione alla salute. Si assiste, così, a un rovesciamento dell"orientamento giurisprudenziale maggioritario che esclude la risarcibilità della perdita della vita. Considerata la portata di una simile scelta, la stessa dovrebbe essere sugellata da una norma esplicita, in seno alla quale si tratterebbe di chiarire in che cosa consista il pregiudizio da risarcire; si segnala, in effetti, che la disposizione prevista in tema di quantificazione opera un"impropria commistione tra danno da perdita della vita (che ha luogo in ogni caso di decesso, immediato o meno che sia) e danno da agonia, che si manifesta nell"eventuale intervallo di sopravvivenza tra lesione e morte.      




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