-  Ziviz Patrizia  -  22/12/2016

Perdita della vita: un tema ancora aperto - Patrizia Ziviz

Perdita della vita: un tema ancora aperto - Patrizia Ziviz

 

Tra le pagine più sofferte e controverse di cui si è discusso in tempi recenti, nell"ambito della responsabilità civile, va senz"altro annoverata la risarcibilità della perdita della vita. Il problema rimane ancor"oggi attuale, dal momento che non può ritenersi per alcun verso definitivo l"assetto della materia delineato dalla pronuncia delle Sezioni Unite n. 15350/2015.

 

Sulla questione si segnala la recente pubblicazione del libro "Il danno da morte. Cinque voci per un tema controverso", a cura di Giuseppe Cricenti, nel quale sono raccolti cinque saggi in cui si affronta tale delicata materia, per mettere in luce i profili problematici tuttora aperti.

 

Tra le varie indicazioni che emergono da parte dei vari autori, segnaliamo quella che punta a individuare una soluzione possibile all"interno della logica applicata per la perdita di chances di sopravvivenza. A tale proposito, si afferma:

 

"Un differente percorso, battuto dagli interpreti, è quello mirante a ricostruire la perdita della vita nei termini di danno da perdita di chances di sopravvivenza. La Cassazione – nella sentenza n. 1361/2014 – richiama le indicazioni giurisprudenziali formulate con riguardo a tale pregiudizio nei casi di negligenza medica, relativamente alle ipotesi in cui non sia acclarato che la stessa abbia prodotto la morte, ma abbia influenzato negativamente la possibilità di sopravvivere del paziente, per rammentare come dalle stesse possa ricavarsi il principio più generale secondo cui "allorquando viene colpito un bene già parte del patrimonio della vittima, rappresentato dalla "aspettativa di vita media", non può negarsene il ristoro". Si sostiene, tuttavia, che - attraverso l"applicazione di tale principio, il quale prospetta la tutela della chance quale entità patrimoniale giuridicamente ed economicamente valutabile – sarebbe garantita la protezione di un bene che sarebbe autonomo rispetto al "bene vita, che (…) è bene altro e diverso, in sé anche la prima racchiudendo".

Una conclusione del genere merita, però, di essere rimeditata, alla luce di una verifica circa le logiche effettivamente seguite dalla giurisprudenza in ordine alla perdita di chances di sopravvivenza. Va rilevato, in particolare, che le regole applicate a tale riguardo si distaccano nettamente da quelle seguite in ambito patrimoniale, dove la chance viene configurata come un bene autonomo compreso nel patrimonio. Diversamente, le opportunità di sopravvivenza mal si prestano ad essere ricondotte entro tale schema; oggetto della lesione risulta, in effetti, un interesse di carattere personale, il quale non appare suscettibile di proiettarsi su un bene – ancorché di carattere immateriale – distinto dallo stesso. Non emerge, quindi, la possibilità di enucleare, sia pure nei termini di costruzione puramente intellettuale, l"esistenza di un"entità a sé stante, ascrivibile al patrimonio della vittima. A venire in rilievo – quale oggetto della tutela aquiliana – è, piuttosto, la menomazione di una capacità dell"individuo. Ciò a cui si guarda, quale danno risarcibile, è la compromissione dell"attitudine alla sopravvivenza di cui è dotata la vittima, per cui il pregiudizio corrisponde all"incidenza negativa che tale attitudine ha subito a seguito dell"illecito.

Un simile percorso – tramite il quale viene assicurata la tutela risarcitoria in casi ove non appaia dimostrato il legame tra comportamento lesivo e decesso (bensì rilevi, sul piano causale, la lesione della chance) – può essere praticato anche nelle ipotesi in cui la morte sia conseguenza certa del torto. In tal caso, a venire in evidenza quale danno-conseguenza, non sarà una semplice alterazione negativa dell"attitudine alla sopravvivenza della vittima, bensì la completa soppressione di tale capacità. Seguendo tale ragionamento, si perviene a tracciare un modello in cui la lesione del diritto alla vita determina - quale effetto negativo qualificabile nei termini di danno-conseguenza – la soppressione della capacità di sopravvivenza del danneggiato: vale a dire una capacità che costituisce la condizione necessaria per il godimento del diritto stesso. Ad incarnare il pregiudizio non è quindi la morte, e nemmeno la vita non vissuta, bensì la soppressione – che ha luogo in maniera istantanea all"atto della lesione – dell"attitudine alla sopravvivenza, quale fondamentale capacità dell"individuo. Il decesso rappresenta, dal canto suo, l"esito finale che segue a tale perdita, la quale viene perciò a prodursi in capo ad un soggetto ancora in vita.

Una ricostruzione del genere consente di modulare il pregiudizio sulla base delle specifiche caratteristiche dalla vittima: ad essere colpita, infatti, è un"attitudine che non appare identica per qualunque soggetto, in quanto influenzata dall"età, dal sesso e dalle condizioni di salute del danneggiato. A far valere il risarcimento di questo danno, non esercitabile dal titolare in quanto deceduto, saranno coloro che assumono la veste di eredi."




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