Pubblica amministrazione  -  Gabriele Gentilini  -  21/04/2024

Appalti di fornitura di mera fornitura di materiali, o forniture e posa in opera

Si esordisce facendo menzione della sentenza della Corte di Giustizia Europea, sez. IX, 2.05.2019 causa C-309/18, Lavorgna (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:62018CJ0309) che confermava che " i principi della certezza del diritto, della parità di trattamento e di trasparenza, quali contemplati nella direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale, come quella oggetto del procedimento principale, secondo la quale la mancata indicazione separata dei costi della manodopera, in un’offerta economica presentata nell’ambito di una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico, comporta l’esclusione della medesima offerta senza possibilità di soccorso istruttorio, anche nell’ipotesi in cui l’obbligo di indicare i suddetti costi separatamente non fosse specificato nella documentazione della gara d’appalto, sempreché tale condizione e tale possibilità di esclusione siano chiaramente previste dalla normativa nazionale relativa alle procedure di appalti pubblici espressamente richiamata in detta documentazione. Tuttavia, se le disposizioni della gara d’appalto non consentono agli offerenti di indicare i costi in questione nelle loro offerte economiche, i principi di trasparenza e di proporzionalità devono essere interpretati nel senso che essi non ostano alla possibilità di consentire agli offerenti di sanare la loro situazione e di ottemperare agli obblighi previsti dalla normativa nazionale in materia entro un termine stabilito dall’amministrazione aggiudicatrice ".

Lo stesso Consiglio di Stato nel suo pronunciamento  24.05.2021 n. 3996, ha confermato come anche il Giudice Europeo abbia «sancito la conformità al diritto euro-unitario sugli appalti pubblici della disposizione normativa interna, nella misura in cui essa comporta l’esclusione della medesima offerta senza possibilità di soccorso istruttorio ed anche nell’ipotesi in cui l’obbligo di indicare i suddetti costi separatamente non fosse specificato nella documentazione della gara d’appalto, purché tale condizione e tale possibilità di esclusione siano chiaramente previste dalla normativa nazionale in materia e quest’ultima sia espressamente richiamata nella medesima documentazione».

Su questo punto la sanzione che la normativa italiana prevede come esclusione del concorrente viene disposta a prescindere dal fatto che la lex specialis di gara prescriva l’obbligatorietà della separazione dei costi, così come nel caso in cui la Stazione Appaltante non abbia predisposto nella modulistica di gara un apposito spazio atto ad ospitare tali indicazioni, nonché nell’ipotesi fattuale in cui tali oneri debbano essere inseriti all’interno di un autonomo foglio ulteriore da aggiungere materialmente al modello di offerta economica (Tar Catania, sez. I, 20.9.2021 n. 2838, Tar Perugia, sez. I, 24.09.2021 n. 683).

D'altra parte il Consiglio di Stato, sez. V, 28.9.2021 n. 6533 ha tuttavia sostenuto che ha specificato che l'esclusione si applica in quei casi «fatto salvo il caso in cui l’operatore economico “ragionevolmente informato e normalmente diligente” possa nutrire un valido e concreto affidamento sulla correttezza, non solo della modulistica predisposta dalla Stazione Appaltante, ma anche delle richieste da questa avanzate con i documenti di gara, in conformità ai principi di tutela del legittimo affidamento, nonché di trasparenza e di certezza del diritto», in tal modo potendo applicare in quei casi legittimamente il soccorso istruttorio al fine di conseguire l'indicazione dei costi per la manodopera.

Ma prima di queste considerazioni merita ricorrere ad una distinzione, quella degli appalti di fornitura che possono essere distinti in fornitura “con posa in opera” oppure “senza posa in opera” a seconda che la prestazione richiesta all’aggiudicatario si esaurisca con la mera consegna del bene, ovvero vi si affianchi una prestazione accessoria e secondaria volta a garantire il corretto ed effettivo utilizzo del bene. 

Intanto ricordiamo che l'art. 41 sui livelli di progettazione, d lgs 36/2023, prescrive che: 

Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, il costo del lavoro è determinato annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più affine a quello preso in considerazione.

Per i contratti relativi a lavori, il costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni è determinato facendo riferimento ai prezzi correnti alla data dell’approvazione del progetto riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome o adottati, dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti che, in base alla natura e all’oggetto dell’appalto, sono autorizzati a non applicare quelli regionali. I criteri di formazione ed aggiornamento dei prezzari regionali sono definiti nell’allegato I.14. In sede di prima applicazione del presente codice, l’allegato I.14 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), nonché previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice. In mancanza di prezzari aggiornati, il costo è determinato facendo riferimento ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura oppure, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi.

Nei contratti di lavori e servizi, per determinare l'importo posto a base di gara, la stazione appaltante o l’ente concedente individua nei documenti di gara i costi della manodopera secondo quanto previsto dal comma 13. I costi della manodopera e della sicurezza sono scorporati dall’importo assoggettato al ribasso. Resta ferma la possibilità per l’operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell’importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.

La progettazione di servizi e forniture è articolata in un unico livello ed è predisposta dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti mediante propri dipendenti in servizio. 

Stante la predetta normativa, pervenuta nella sua ultima veste codificativa, vediamo adesso la relazione con i contratti di appalto di fornitura ricordando anche che la determinazione n. 3/08 dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture specifica che per “la mera fornitura senza installazione, salvo i casi in cui siano necessarie attività o procedure suscettibili di generare interferenza con la fornitura stessa, come per esempio la consegna di materiali e prodotti nei luoghi di lavoro o nei cantieri” è possibile escludere preventivamente la stima dei costi della sicurezza.

Sul piano delle definizioni riscontriamo quanto disposto nell'allegato I.1 del d lgs 36/2023.

Sembrerebbe tuttavia maggiormente completo l'elenco di definizioni di cui all'art. 3 del precedente d lgs 50/2016 in cui [ad esclusione dei lavori pubblici per i quali si vedano le lettere da ll) ad rr) comma 1 del citato art. 3)], per cui:

ss) «appalti pubblici di servizi», i contratti tra una o più stazioni appaltanti e uno o più soggetti economici, aventi per oggetto la prestazione di servizi diversi da quelli di cui alla lettera ll);
tt) «appalti pubblici di forniture», i contratti tra una o più stazioni appaltanti e uno o più soggetti economici aventi per oggetto l’acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l’acquisto a riscatto, con o senza opzione per l’acquisto, di prodotti. Un appalto di forniture può includere, a titolo accessorio, lavori di posa in opera e di installazione.

In ispecie è proprio per gli appalti pubblici di forniture che si può includere per le stesse a titolo accessorio i lavori di posa in opera e di installazione.

La Sentenza della Cassazione Civile, Sezione II, n. 15368 del 20 giugno 2009 concluse che "ai fini della differenziazione tra vendita ed appalto o contratto d’opera quando alla prestazione di dare, tipica dell’una, si affianchi quella di fare, caratterizzante gli altri, si deve avere riguardo alla prevalenza o meno dell’attività sulla materia, da considerare non in senso oggettivo, bensì con riguardo alla volontà dei contraenti, al fine d’accertare, nei singoli casi: se la fornitura della materia sia un semplice elemento concorrente nel complesso della realizzazione dell’opera e tutte le attività a tal fine intese l’oggetto effettivo e prevalente dell’obbligazione assunta dal produttore venditore, come nelle ipotesi di realizzazione di un o anche di un derivato dalla serie ma oggetto di sostanziali accertamenti o modifiche a richiesta del destinatario, nel qual caso si è in presenza d’un contratto d’appalto o d’opera; oppure se dette attività costituiscano solo l’ordinario ciclo produttivo del bene, che può anche concludersi con l’assemblaggio delle sue componenti presso il destinatario, onde è la sola consegna del bene stesso l’effettiva obbligazione del produttore venditore, ed in tal caso si è in presenza di un contratto di compravendita». Nella stessa circolare sotto ricordata  n. 24/2007 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale è precisato che nella nozione di appalto ex art. 1655 del Codice Civile rientra anche la “fornitura con posa in opera” di materiali e attrezzature, in quanto caratterizzata dall’impiego di manodopera, ad esempio nell’assemblaggio e montaggio di una attrezzatura dopo la consegna.

Certo è che ai fini del citato art. 26 del d lgs 81/2008 rilevano le definizioni sopra tracciate per cui sono appalti pubblici di forniture», i contratti tra una o più stazioni appaltanti e uno o più soggetti economici aventi per oggetto l’acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l’acquisto a riscatto, con o senza opzione per l’acquisto, di prodotti.

Certo è che n appalto di forniture può includere, a titolo accessorio ed eventuale, lavori di posa in opera e di installazione.

Resta dunque essenziale identificare l'oggetto del contratto di appalto dato che sappiamo che solo nel caso in cui la fornitura si configuri come “senza posa in opera” il concorrente non sarà onerato dell’indicazione dei costi della manodopera in sede di offerta, con relativi rischi di sanzione espulsiva per la loro omissione. D'altra parte ogni legge speciale di appalto deve tenere conto di ciò che dispone l'art. 1339 c.c. sull'inserzione automatica di clausola nel senso che gli atti di un affidamento possono essere sempre e comunque eterointegrati dalla normativa del codice ei contratti pubblici e dal diritto eurounitario in materia.

Come ricordato da varie pronunciamenti dei giudici amministrativi (Consiglio di Stato, sez. III, 27.07.2020 n. 4764;  19.03.2020 n. 1974; Consiglio di Stato, sez. III, 9.01.2020 n. 170) la fornitura senza posa in opera si configura, difatti, ogni qualvolta il bene oggetto di commessa pubblica si presta ad essere utilizzato immediatamente dopo la sua consegna da parte di qualsiasi utente, anche se privo di particolari competenze o conoscenze tecniche e dunque senza che siano predisposti particolari accorgimenti tecnici finalizzati al suo funzionamento.

In detti termini, la prestazione si esaurisce con la consegna della fornitura di modo che il bene oggetto della stessa possa essere impiegato immediatamente, potendosi tutt’al più richiedere «una snella, semplice, agevole installazione e un altrettanto immediato semplice collaudo delle apparecchiature senza il dispendio di particolari energie lavorative di carattere manuale, che possano acquistare rilievo al punto da configurare, propriamente, una posa in opera».

Invece nella fornitura con posa in opera la prestazione principale della consegna del bene deve essere accompagnata dall’intervento posto in essere da un soggetto tecnicamente qualificato, necessario al fine di rendere fruibile e oltremodo utilizzabile il bene oggetto della fornitura.

Non sempre del resto è agevole individuare quale possa essere stata la volontà e la causa concreta (risultato concreto) della stazione appaltante. Ad esempio, il sopra citato Consiglio di Stato, sez. III, 27.07.2020 n. 4764 ha interpretato in un caso concreto, 

Il Tar Umbria, Sez. I, 24/09/2021, n. 683 nel ricordare che alla luce delle indicazioni fornite dalla Corte di Giustizia, è dunque prevalso l’orientamento secondo il quale, fatte salve le esclusioni espressamente richiamate nella disposizione sopra riportata, la mancata indicazione separata dei costi della manodopera e di quelli per la sicurezza determina l’automatica esclusione del concorrente, anche in assenza di uno specifico obbligo dichiarativo previsto dalla lex specialis, dovendosi ritenere sufficientemente chiara in tal senso la previsione di cui al citato comma 10 dell’art. 95 del Codice (cfr. Cons. Stato, sez. V, 24 maggio 2021, n. 3996, secondo cui la richiamata sentenza della Corte di Giustizia «ha sancito la conformità al diritto euro-unitario sugli appalti pubblici della disposizione normativa interna, nella misura in cui essa comporta l’esclusione della medesima offerta senza possibilità di soccorso istruttorio ed anche nell’ipotesi in cui l’obbligo di indicare i suddetti costi separatamente non fosse specificato nella documentazione della gara d’appalto, purché tale condizione e tale possibilità di esclusione siano chiaramente previste dalla normativa nazionale in materia e quest’ultima sia espressamente richiamata nella medesima documentazione»), ha precisato che la gravità delle conseguenze connesse alla mancata indicazione separata dei costi della manodopera e di quelli per la sicurezza impone peraltro un attento discrimine tra le ipotesi in cui deve ritenersi obbligatoria detta indicazione e i casi in cui tale obbligo non sussiste, come ad esempio, per quanto di rilievo ai fini del presente giudizio, le forniture senza posa in opera.

La giurisprudenza, chiamata a dirimere la questione, ha individuato il criterio discretivo nella immediata fruibilità, da parte del destinatario, dei beni oggetto della fornitura, «nel senso che laddove si rendano necessarie attività ulteriori – strumentali, accessorie e secondarie per loro natura – rispetto alla mera consegna del bene, l’appalto si configura come posa in opera».

Pertanto, l’appalto si configura come di fornitura con posa in opera quando è necessario lo svolgimento di una prestazione accessoria e strumentale rispetto a quella principale di consegna del bene e consistente in un complesso di attività necessarie al funzionamento ed all’utilizzo del bene medesimo, tali da renderlo operativo.

Invece, ricorre l’ipotesi della fornitura senza posa in opera solo ove il bene si presti ad essere utilizzato immediatamente dopo la sua consegna da qualsiasi utente, anche se privo di particolari competenze o conoscenze tecniche, richiedendosi soltanto «una snella, semplice, agevole installazione e un altrettanto immediato semplice collaudo delle apparecchiature senza il dispendio di particolari energie lavorative di carattere manuale, che possano acquistare rilievo al punto da configurare, propriamente, una posa in opera» (Cons. Stato, sez. III, 27 luglio 2020, n. 4764; Id., 19 marzo 2020, n. 1974; TAR Lombardia, Milano, sez. IV, 27 marzo 2019, n. 661; Id., sez. II, 10 dicembre 2020, n. 2471; Cons. Stato, sez. III, 9 gennaio 2020, n. 170).

Come ha precisato il Consiglio di Stato, il criterio appena evocato (fruibilità immediata dell’opera da parte dell’utilizzatore, senza esecuzione di opere ulteriori rispetto alla mera consegna del bene) deve essere misurato con l’oggetto specifico dell’appalto. A titolo esemplificativo, la giurisprudenza ha ricondotto nella fornitura senza posa in opera l’approvvigionamento di etichettatrici il cui funzionamento è subordinato al mero «collegamento con il cavo di alimentazione, l’azionamento dell’interruttore e un doppio click su tre icone del computer» (Consiglio di Stato, sez. III, 27.07.2020 n. 4764)

Ricordiamo che il vigente comma 9 dell'art. 108 del d lgs 36/2023 prevede che nell'offerta economica l'operatore indica, a pena di esclusione, i costi della manodopera e gli oneri aziendali per l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro eccetto che nelle forniture senza posa in opera e nei servizi di natura intellettuale.

Inoltre è utile ricordare la precisazione del Mit che nel suo parere  n. 2398 del 26 gennaio 2024,  chiarisce i dubbi, nati dalla formulazione del nuovo Codice Appalti (D.lgs. 36/2023), sull’obbligo negli affidamenti diretti di indicare il costo della manodopera.

Nel quesito veniva visto il comma 14 dell’art. 41 del D.Lgs 36/2023 secondo cui: “Nei contratti di lavori e servizi, per determinare l'importo a base di gara, la stazione appaltante o l'ente concedente individua nei documenti di gara i costi della manodopera,
secondo quanto previsto dal comma 13", si chiedeva se la previsione è limitata alle procedure di gara in senso stretto (aperte, ristrette e negoziate) e quindi siano esclusi gli affidamenti diretti di cui all'art 50 comma 1 lett a) e b) del codice dei contratti. Per cui l'offerente è tenuto ad indicare i propri costi della manodopera ai sensi dell'art 108 comma 9 (l'esclusione riguarda solo forniture senza posa in opera e servizi intellettuali), ma senza una preventiva stima da parte della Stazione Appaltante all'interno della richiesta di offerta per affidamento diretto.
Veniva così risposto che relativamente al tema posto si richiama l’art. 48 del nuovo codice ed in particolare il comma 4 dello stesso, secondo cui “ai contratti di importo inferiore
alle soglie di rilevanza europea si applicano, se non derogate dalla presente Parte, le disposizioni del codice”. Pertanto l’art. 41 comma 14 trova applicazione anche negli affidamenti diretti in quanto la norma esprime un principio generale - quale la tutela dei lavoratori - che deve essere comunque rispettato. Ciò posto, è necessario che siano previste modalità idonee che tengano conto del fatto che negli affidamenti diretti non viene effettuata una procedura di gara.

In tutto ciò assume poi rilevanza quanto prescritto nell'art. 26 del d lgs 81/2008 nel cui articolo 3 è previsto che  il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze ovvero individuando, limitatamente ai settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali di cui all'articolo 29, comma 6-ter, con riferimento sia all'attività del datore di lavoro committente, sia alle attività dell’impresa appaltatrice e dei lavoratori autonomi, un proprio incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, adeguate e specifiche in relazione all’incarico conferito, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell'ambiente di lavoro, per sovrintendere a tali cooperazione e coordinamento.

A tali dati accedono il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale. In caso di redazione del documento esso è allegato al contratto di appalto o di opera e deve essere adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture. 

Tale documento è redatto, ai fini dell'affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto.

Nel suo comma 3 bis viene evidenziato e disposto che, ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, ai lavori o servizi la cui durata non è superiore a cinque uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi derivanti dal rischio di incendio di livello elevato, ai sensi del decreto del Ministro dell’interno 10 marzo 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 64 alla Gazzetta Uf-ficiale n. 81 del 7 aprile 1998, o dallo svolgimento di attività in ambienti confinati, di cui al regolamento di cui al d.P.R. 14 settembre 2011, n. 177, o dalla presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI del presente decreto. Ai fini del presente comma, per uomini-giorno si intende l'entità presunta dei lavori, servizi e forniture rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro necessarie all'effettuazione dei lavori, servizi o forniture considerata con riferimento all'arco temporale di un anno dall'inizio dei lavori.

La presenza di questa documentazione è stata prevista dal legislatore per informare sulle misure di prevenzione impiegate per eliminare i rischi da interferenze o, qualora non sia possibile eliminarli del tutto, per ridurre al minimo tali rischi.

Si tratta, pertanto, di un documento molto importante per garantire la tutela e la sicurezza di ogni lavoratore che presti servizio per un’impresa appaltatrice (oltre che per i lavoratori autonomi coinvolti). Esso va allegato al contratto d’appalto (o d’opera o di somministrazione) in questione, come può essere quello per la manutenzione degli impianti aziendali. La mancanza di tale documento rende nullo il contratto.

Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze presenta alcune caratteristiche specifiche. Di seguito elenchiamo quelle principali:

  • Deve essere riferito specificatamente a un singolo appalto (non è possibile redigerne uno per più contratti d’appalto)
  • Presenta una descrizione dettagliata dell’opera da realizzare e delle modalità con cui verrà eseguita
  • Effettua l’individuazione dei soggetti che svolgono mansioni legate alla sicurezza e delle procedure organizzative da adottare per garantire la tutela del personale coinvolto
  • Verifica quali sono le attività interferenti e valuta la natura dei rischi a esse associati nei luoghi di lavoro, come quello antincendio
  • Descrive le misure adottate e stima i costi sostenuti per garantire la sicurezza degli addetti ai lavori.

Negli interventi normativi e nelle disposizioni legislative in cui si fa cenno al DUVRI si parla di “rischi interferenziali” ovvero quei rischi che derivano dalle possibili interferenze tra i lavori delle differenti imprese coinvolte (il committente e l’appaltatore, eventualmente i lavoratori autonomi che prestano il proprio servizio). In questi casi più operatori svolgono delle mansioni nello stesso contesto aziendale: la sovrapposizione dei rischi apportati da ciascun operatore comporterà un aumento dei livelli di rischio per i dipendenti che prestano il proprio lavoro.

Non è obbligatorio tuttavia redigerne nel caso di mere forniture di materiali  (vedasi anche la circolare n. 4 del 28/2/2007 del  Ministero del Lavoro nella propria https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2007/20070228_Circ_4.pdf) ove per mera  fornitura di materiale  deve intendersi la fornitura di qualsiasi materiale senza che i lavoratori dell’impresa fornitrice contribuiscono alla realizzazione dell’opera. Per esempio :  il fornitore del calcestruzzo se ne consegna solo con l’operatore della pompa ma il terminale è nelle mani del lavoratore dell’impresa esecutrice, nella fattispecie, il pompista del calcestruzzo non partecipa alla realizzazione dell’opera. Nello stesso modo se l’impresa che fornisce le porte, scarica le stesse all’interno del  cantiere  ma gli operai dell’impresa fornitrice non le installano, si concretizza una mera fornitura di materiale perché i lavoratori dell’impresa fornitrice delle porte non provvedono alla loro installazione. In entrambi i casi le imprese non devono redigere il Piano operativo della sicurezza ma il datore di lavoro dell’impresa esecutrice deve comunicare ai datori di lavoro delle imprese fornitrici i rischi presenti in cantiere (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Partenza Roma, 10/02/2016 Prot. 37 / 0002597 / MA007.A001.10742 https://www.ordineingegneri.bs.it/upload/files/CANTIERI.%20FORNITURA%20CALCESTRUZZO_02.pdf).

Dunque con il sopra citato comma 3 bis dell'art. 26 del d lgs 81/2008, si è stabilito che "ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'obbligo di cui al comma 3 (quello che prevede la redazione del DUVRI) non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, nonché ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all’allegato XI” che, come è noto, è quell’allegato del D. Lgs. n. 81/2008 che riporta l’elenco dei lavori comportanti rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori.

Dunque le imprese di mere forniture di materiali o attrezzature sono esonerate sia dalla redazione del POS, per effetto dell'art. 96 comma 1 bis, che dalla partecipazione alla redazione del DUVRI, per effetto dell'art. 26 comma 3 bis sempre che queste ovviamente non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all’allegato XI.
L’art. 96, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. esclude le mere forniture di materiali o attrezzature dalla necessità di redazione di un P.O.S., Piano Operativo di Sicurezza,, previsto dall’art. 96, comma 1, lettera g), relativamente alle attività rientranti nel campo di applicazione del Titolo IV (cantieri edili).
In ogni caso le imprese di mere forniture di materiali o attrezzature, facendo il legislatore salva l’applicazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dello stesso art. 26, sono comunque tenute a scambiare le informazioni relative alla sicurezza delle loro operazioni con chi le ha chiamate per effettuare la fornitura in cantiere (comma 2 lettera b) nonché a cooperare con le stesse (comma 2 lettera a) ed a farsi coordinare in cantiere (comma 3).
Si ricordi che il sopra inizialmente citato comma 13 dell'art. 41 del d lgs 36/2023 prevede che nei contratti di lavori e servizi, per determinare l'importo posto a base di gara, la stazione appaltante o l’ente concedente individua nei documenti di gara i costi della manodopera secondo quanto previsto dal comma 13. I costi della manodopera e della sicurezza sono scorporati dall’importo assoggettato al ribasso. Resta ferma la possibilità per l’operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell’importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.
Dunque non vengono previste le indicazioni per i costi per la manodopera e per gli oneri per la sicurezza per i contratti di forniture di mere forniture di materiali e attrezzature.




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