-  Gasparre Annalisa  -  04/04/2016

Asino trascinato per 3 km muore per le ferite. Pastore condannato e attività sospesa - Trib. Trento, 272/16 - Giud. La Ganga - A.G.

E' inedita la sentenza che pubblichiamo, firmata dal giudice La Ganga che già ha pronunciato, tra gli altri, provvedimenti in materia di tutela penale degli animali.

Nel caso odierno si tratta di una vicenda di cui si sono occupate le cronache locali e relativa al patteggiamento concluso tra accusa e proprietario dell'animale.

Il pastore era tratto a giudizio perchè accusato di aver maltrattato con crudeltà e comunque senza necessità due asini. All'asina cagionava lesioni incurabili tant'è che, impossibile una terapia, l'animale veniva sottoposto ad eutanasia. L'esemplare giovane maschio invece si salvava avendo lesioni della stessa natura ma meno gravi.

In particolare, seguendo la pista di sangue lasciata dai poveri animali, si accertava che gli asini erano legati alla cavezza e al gancio traino dell'autovettura del pastore che voleva condurli con violenza da una località all'altra, distanti quasi tre chilometri. Per superare la ritrosia al viaggio degli animali, il proprietario decideva di procedere meccanicamente con un trasporto del tutto anomalo e incurante del fatto che gli animali cadevano durante il tragitto, trascindoli sulla strada. Profonde lesioni erano cagionate ai poveri asini.

La pena concordata è stata pari a 6 mesi e sospesa, oltre alla confisca degli animali che sono stati affidati all'Enpa a seguito di separato provvedimento del giudice.

Al di là della cronaca, però, è di gran pregio la previsione della pena accessoria della sospensione per tre anni dell'attività di allevamento, trasporto e commercio di animali. La pena accessoria non rientrava nell'accordo tra le parti.

E' ben intuibile la portata dirompente di una simile pena accessoria che avvicina la sanzione penale al ruolo di prevenzione, rafforzando l'esito della sospensione condizionale della pena principale (che viene estinta solo se in un dato periodo l'autore non commette altri reati) e, al contempo, conservando una portata afflittiva propria data dalla sospensione dell'attività nel cui ambito è maturato il crimine in caso di esito negativo della sospensione condizionale concessa, con conseguenze di non scarso rilievo sull'attività. 

La sospensione come pena accessoria è prevista, insieme alla confisca, dall'art. 544 sexies c.p. ma raramente applicata, anche perchè non sempre i reati si consumano in un ambito "produttivo". Su un piano più generale, è interessante notare che la previsione della pena accessoria conferma l'estensibilità dei reati contro gli animali ai campi ritenuti, a una iniziale e distorta lettura della norma, esclusi (allevamento, commercio, circhi, ecc.) ma che, come noto, anche a seguito delle pronunce della Corte Suprema sono stati expressis verbis ritenuti a pieno titolo rientranti sotto l'ombrello della punibilità penale di condotte integranti reati contro gli animali.

 

Per altri provvedimenti in tema di animali del dott. La Ganga, "Collare elettrico al cane: uno strumento di tortura" (19.12.2015), "Maltrattamento di animali: non sempre serve il veterinario" (30.9.2015), "Truffa (e non solo) per cucciolo condannato a morte (31.12.2014), "Animali: fonte di reato e vittima di reato, con unico disegno criminoso" (22.12.2014), "Sparare al piccione è reato, anche se è già ferito ( 28.4.2014).

Per approfondimenti, Gasparre, Diritti degli animali. Antologia di casi giudiziari oltre la lente dei mass media, Key Editore, 2015.




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