-  Marcella Ferrari  -  03/08/2016

Autovelox: multa nulla se non è segnalato ad ogni incrocio – Cass. 15899/2016 - Avv. Marcella Ferrari

Commento alla sentenza della Corte di Cassazione, Sez. II, 29 luglio 2016 n. 15899

In caso di accertamento della violazione delle norme sui limiti di velocità effettuata tramite apparecchiatura elettronica di controllo (autovelox), deve essere data preventiva informazione agli automobilisti con l"apposizione di cartelli installati con adeguato anticipo.

La Suprema Corte, in pochi mesi[1], si è più volte a pronunciata in materia di dispositivi per il rilevamento a distanza della velocità, prevedendo la nullità della multa irrogata: in un caso per la mancata taratura dello strumento e nell"altro per il posizionamento del dispositivo in strade urbane a carreggiata singola. Anche la pronuncia in commento dispone la nullità della sanzione elevata all"automobilista qualora difettino le segnalazioni della presenza dell"autovelox.
In particolare, la vicenda origina dall"opposizione sollevata da un utente della strada avverso il verbale di accertamento per la violazione del limite di velocità (art. 142 c. 8 C.d.S.). L"opponente, a propria difesa, deduceva la mancata segnalazione del controllo elettronico della velocità oltre all"invisibilità degli agenti accertatori. In primo ed in secondo grado, l"opposizione veniva respinta; si giungeva così in Cassazione.

La Suprema Corte decide il caso rifacendosi ad una precedente pronuncia[2]. In primis sottolinea come la legge 168/2002 (conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, recante disposizioni urgenti per garantire la sicurezza nella circolazione stradale) imponga alla Pubblica Amministrazione, proprietaria della strada, l"obbligo di fornire un"idonea segnalazione circa la presenza di autovelox, con l"installazione di appositi cartelli; l"art. 4 della succitata legge ha natura precettiva e cogente, pertanto il mancato rispetto della predetta disposizione cagiona l"illegittimità del relativo verbale di contestazione. I giudici argomentano ulteriormente, in merito alla cogenza della previsione de qua, desumendola dal suo inserimento nel corpus normativo del codice della strada e più precisamente nell"art. 142 c. 6 bis.[3] Inoltre, i decreti attuativi[4], richiamati dalla norma in discorso, precisano che «i segnali stradali e i dispositivi di segnalazione luminosi devono essere installati con adeguato anticipo rispetto al luogo ove
viene effettuato il rilevamento della velocità, e in modo da garantirne il tempestivo avvistamento, in relazione alla velocità locale predominante
[…]». Inoltre, la norma prosegue affermando che la distanza tra i segnali vada valutata in relazione ai luoghi, avendo cura di accertare se vi siano intersezioni stradali che richiedano la ripetizione del messaggio. Pertanto, ad avviso dei giudicanti, in capo agli agenti di polizia stradale sussiste un obbligo inderogabile di fornire un"adeguata segnalazione della presenza di sistemi elettronici di rilevamento della velocità. La violazione del citato obbligo determina la nullità degli accertamenti giacché, in caso contrario, la prescrizione risulterebbe priva di conseguenze. Inoltre, la norma non è ispirata dall"intento di creare una "sorpresa ingannevole" all"automobilista; per contro, la sua ratio consiste nel perseguimento della tutela della sicurezza stradale e di riduzione dei costi economici, sociali ed ambientali derivanti dal traffico. Infine, ad avviso della Cassazione, contrariamente all"interpretazione data dai giudici di merito, gli articoli 77 e 78 del Regolamento al Codice della Strada, possono trovare applicazione anche nel caso di specie, facendo essi riferimento, tra gli altri, ai segnali di indicazione, i quali comprendono anche quelli di preavviso, il cui scopo consiste nel garantire la sicurezza e la fluidità del traffico.

La Corte conclude il proprio percorso argomentativo enunciando il seguente principio di diritto: «in materia di accertamento di violazioni delle norme sui limiti di velocità, compiuta a mezzo di apparecchiatura di controllo, comunemente denominata "autovelox", l"art, 4 del d.l. n. 121 del 2002 conv. in legge n. 168 del 2002 – secondo cui dell"installazione dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo deve essere data preventiva informazione agli automobilisti – non prevede un obbligo rilevante esclusivamente nell"ambito dei servizi organizzativi interni della P.A. ma è finalizzato ad informare gli automobilisti della presenza dei dispositivi di controllo medesimi, onde orientarne la condotta di guida e preavvertirli del possibile accertamento di infrazioni; ne consegue che la violazione di tale previsione cagiona la nullità della sanzione eventualmente irrogata».

Avv. Marcella Ferrari –  Avvocato del Foro di Savona

 


[1] Si ponga mente alla sentenza, sez. II, 14 giugno 2016 n. 12231 con la quale la Corte di Cassazione ha statuito che la multa irrogata con autovelox nelle strade urbane a carreggiata singola – seppur divise nei due sensi di marcia – sia nulla per mancata contestazione immediata dell"infrazione. Più precisamente ha affermato che: «la discrezionale individuazione prefettizia delle strade ove non è possibile il fermo di un veicolo (ed ove, quindi, può legittimamente evitarsi la contestazione immediata dell'infrazione al C.d.S. quanto alla velocità) non deve mai prescindere da quella che è la valutazione del tratto stradale. Solo in presenza, come nella fattispecie, di una strada urbana a scorrimento (ovvero con spartitraffico centrale) era, quindi, possibile la legittima previsione della mancata contestazione immediata». Oppure si veda la sentenza, sez. II, 11 maggio 2016 n. 9645 in cui la Corte ha disposto la nullità delle multe qualora non si dimostri la taratura dello strumento. Nella succitata pronuncia gli Ermellini hanno sottolineato che «tutte le apparecchiature di misurazione della velocità (che è elemento valutabile e misurabile) devono essere periodicamente tarate e verificate nel loro corretto funzionamento, che non può essere dimostrato o attestato con altri mezzi quali le certificazioni di omologazione e conformità».

[2] Vedasi Cass. 5997/2014

[3] Art. 142 c. 6 bis C.d.S. «6-bis. Le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del presente codice. Le modalità di impiego sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno».

[4] Decreto del Ministero dei Trasporti 15 agosto 2007 art. 2 c. 1 (attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera b) del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, recante disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione)




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