Fallimento: validità della notifica effettuata presso la casa comunale anche in caso di società cancellata dal registro delle imprese – Corte di Cassazione, Sez. I, sentenza 13 settembre 2016 n. 17946
La vicenda origina dal ricorso presentato da una s.r.l. avverso la sentenza dichiarativa di fallimento per difetto di notificazione dell"atto introduttivo della procedura. La ricorrente deduceva l"invalidità della notifica in quanto eseguita mediante deposito presso la casa comunale senza le formalità di cui agli artt. 140 e 143 c.p.c.[1]; inoltre sosteneva che l"art. 10 legge fallimentare, in materia di dichiarazione di fallimento entro un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese, non rinviando espressamente all"art. 15 l. fall., rendesse applicabile la disciplina ordinaria in tema di notifiche.
La Suprema Corte, nel suo percorso argomentativo, ripercorre le modifiche normative apportate alla legge fallimentare ed argomenta come segue.
Secondo la giurisprudenza consolidata[2], la previsione dell"art. 10 l. fall., secondo cui una società cancellata dal registro delle imprese può essere dichiarata fallita entro un anno dalla cancellazione, dà luogo ad una fictio iuris, in forza della quale tutte le attività prefallimentari vengono compiute nei confronti della società estinta che mantiene, fittiziamente appunto, la propria capacità processuale. Al lume di ciò, il ricorso per la dichiarazione di fallimento può essere validamente notificato presso la sede sociale della società cancellata (art. 145 c.p.c.). Nel quadro così delineato si è introdotta la modifica dell"art. 15 l. fall.[3], che introduce tre diverse modalità di notifica del ricorso e del pedissequo decreto di convocazione:
1) notificazione all'indirizzo di posta elettronica certificata del debitore risultante dal registro delle imprese[4];
2) allorché, per qualsiasi ragione non sia possibile eseguire la notifica di cui al punto 1, essa avviene esclusivamente di persona presso la sede[5] della società risultante dal registro delle imprese;
3) quando la notifica non può compiersi con le modalità di cui ai punti 1 e 2, si esegue il deposito presso la casa comunale della sede che risulta iscritta nel registro delle imprese e si perfeziona nel momento del deposito stesso.
La suddetta modalità notificatoria è recentemente passata al vaglio della Corte Costituzionale[6], in relazione ai parametri di cui agli artt. 3 e 24 Cost.. Orbene, secondo la Consulta, il novellato art. 15 l. fall. si propone di contemperare il diritto di difesa dell"imprenditore con le esigenze di celerità e speditezza a cui deve essere improntata la procedura concorsuale. In ragione di ciò «il tribunale è esonerato dall"adempimento di ulteriori formalità quando la situazione di irreperibilità deve imputarsi all"imprenditore medesimo». I diversi interessi sottesi alla procedura fallimentare, connotati per specialità e complessità, giustificano la diversità tra il procedimento ordinario di notifica ex art. 145 c.p.c. e quello di cui all"art. 15 l. fall. e, pertanto, non è ravvisabile la violazione del principio di ragionevolezza. Parimenti, il diritto di difesa, inteso come conoscibilità da parte del debitore dell"attivazione del procedimento fallimentare, appare garantito dal meccanismo di notifica sopra evidenziato. La notificazione tramite PEC, infatti, consente di raggiungere la conoscibilità effettiva dell"atto da notificare in maniera equipollente ai meccanismi ordinari. Solo in caso di esito infruttuoso della notificazione tramite posta elettronica certificata è prevista la notifica presso la sede legale ossia presso quell"indirizzo la cui funzione precipua consiste nell"assicurare un sistema organico di pubblicità legale. Nell"ipotesi di esito negativo di ambedue le modalità su descritte, si esegue il deposito dell"atto presso la casa comunale che si pone come conseguenza immediata e diretta della violazione da parte dell"imprenditore collettivo degli obblighi impostigli dalla legge.
La Suprema Corte ribadisce, dunque, l"orientamento giurisprudenziale[7] secondo cui il tribunale sia esonerato dall"adempimento di ulteriori formalità allorquando la situazione di irreperibilità dell"imprenditore sia da imputarsi a sua negligenza.
In conclusione, gli Ermellini rigettano il ricorso e ribadiscono che «anche nel caso di società già cancellata dal registro delle imprese, il ricorso per la dichiarazione di fallimento può essere validamente notificato, ai sensi dell'art. 15, coma terzo, 1.fall. all'indirizzo di posta elettronica certificata della società cancellata in precedenza comunicato al registro delle imprese, ovvero quando, per qualsiasi ragione, non risulti possibile la notifica a mezzo PEC, direttamente presso la sua sede risultante sempre dal registro delle imprese e, in caso di ulteriore esito negativo, mediante deposito presso la casa comunale del luogo dove la medesima aveva sede».
Avv. Marcella Ferrari – Avvocato del Foro di Savona
[1] Anteriormente era stato esperito infruttuosamente il tentativo di notifica via PEC ed era risultata impossibile la notifica presso la sede sociale.
[2] Vedasi Corte Cass., 6 novembre 2013 n. 24968.
[3] Come modificato dall"art. 17 del d.l. 18 ottobre 2012 n. 179 convertito con modificazioni della legge 17 dicembre 2012 n. 221.
[4] Le società hanno l"obbligo di dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata ex art. 16 d.l. 29 novembre 2008 n. 185 convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009 n. 2.
[5] La società è tenuta obbligatoriamente a comunicare l"indirizzo della propria sede legale al momento dell"iscrizione nel registro delle imprese (art. 2196 c.c. n. 4).
[6] Corte Cost. sentenza 18 maggio 2016, n. 146.
[7] In tal senso Corte Cass. 8 febbraio 2011 n. 3062; Corte Cass. 7 gennaio 2008 n. 32.