-  Marcella Ferrari  -  09/08/2016

Bancomat smarrito: listituto di credito risponde anche in caso di denuncia non tempestiva – Cass. 16333/2016 - Avv. Marcella Ferrari

Commento alla sentenza della Corte di Cassazione, Sez. I, 4 agosto 2016 n. 16333

La sentenza in commento ha ad oggetto l"abusivo prelievo di contanti da un bancomat smarrito dalle titolari. Esse convenivano in giudizio le Poste, quale gestore della carta, al fine di ottenere la ripetizione di quanto illecitamente prelevato. Il giudice di prime cure accoglieva parzialmente la richiesta, disponendo la ripetizione parziale degli importi fraudolentemente sottratti; in appello, invece, la domanda attorea veniva rigettata in toto. Secondo la corte distrettuale, infatti, non era ravvisabile alcuna corresponsabilità delle Poste a fronte della tardiva denunzia di smarrimento da parte delle titolari della carta. Avverso tale pronuncia veniva proposto ricorso in Cassazione.

La Suprema Corte accoglie la doglianza delle ricorrenti in riferimento alla mancata applicazione, da parte dell"istituto di credito, delle clausole generali di buona fede e correttezza nell'adempimento delle obbligazioni, dal momento che la movimentazione anomala verificatasi sul loro conto corrente era tale da dover essere valorizzata a prescindere dall'obbligo di denuncia di smarrimento della carta. Gli Ermellini ribadiscono il proprio costante orientamento in subiecta materia, sottolineando come gravi sull"operatore bancario l"obbligo di adottare misure idonee a garantire la sicurezza del servizio a fronte di eventuali manomissioni; infatti, a prescindere dalla tempestività o meno della denuncia di avvenuta sottrazione da parte del cliente[1] «la diligenza posta a carico del professionista ha natura tecnica e deve valutarsi, tenendo conto dei rischi tipici della sfera professionale di riferimento, assumendo come parametro la figura dell'accorto banchiere» ex artt. 1175 e 1375 c.c..[2] Ad avviso della Corte, dunque, la sentenza di appello va cassata ed occorre un nuovo esame per valutare la corresponsabilità dell"istituto di credito per non aver lo stesso adeguatamente controllato l"andamento del conto corrente e conseguentemente per aver omesso di adottare le misure idonee ad evitare un uso indebito dello strumento di pagamento da parte di soggetti non abilitati, stante la palese anomalia dei prelievi rispetto al consueto andamento del conto.    
La Corte conclude il proprio percorso delibativo ribadendo la giurisprudenza pregressa in materia ed argomentando come segue: «ai fini della valutazione della responsabilità della banca per il caso di utilizzazione illecita da parte di terzi di carta bancomat, non può essere omessa, a fronte di un"esplicita richiesta della parte, la verifica dell"adozione da parte dell"istituto bancario delle misure idonee a garantire la sicurezza del servizio da eventuali manomissioni, nonostante l"intempestività della denuncia dell"avvenuta sottrazione da parte del cliente[…]»

Si rammenta che la banca è responsabile per i prelievi non autorizzati sul conto corrente ed è tenuta al risarcimento del danno, fatto salvo un importo di 150,00 euro che rimane in capo al cliente.[3]

In materia di uso fraudolento della carta di pagamento, si segnala, altresì, che l"ABF (Arbitro Bancario Finanziario)[4], ha emesso vari provvedimenti con i quali si è ribadito l"obbligo per la banca di rimborsare le somme sottratte fraudolentemente al cliente.  
Nondimeno, l"istituto di credito non è tenuto a risarcire alcunché qualora dimostri che la sottrazione dello strumento di pagamento sia avvenuta a causa di una condotta negligente od imprudente del suo titolare. Taluni giudici di merito, dissimilmente da quanto si potrebbe pensare, hanno ritenuto che custodire congiuntamente il bancomat ed il pin non possa qualificarsi come un comportamento gravemente colposo, in quanto è stata dimostrata scientificamente la possibilità di ricavare le credenziali della carta mediante appositi software. Pertanto, persino in siffatte ipotesi, grava sull"operatore bancario l"obbligo di ripetere le somme indebitamente prelevate.

Avv. Marcella Ferrari –  Avvocato del Foro di Savona


[1] Si precisa che grava sul cliente l"obbligo di comunicare tempestivamente lo smarrimento od il furto della carta, ai sensi dell"art. 7 del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 11.

[2] In tal senso vedasi Corte Cass., Sez. I, sentenza 19 gennaio 2016 n. 806

[3] Dispone in tal modo l"art. 12 c. 3 del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 11 recante "Attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, e che abroga la direttiva 97/5/CE"

Art.12 Responsabilità del pagatore per l'utilizzo non autorizzato di strumenti o servizi di pagamento

c. 3 Salvo il caso in cui l'utilizzatore abbia agito con dolo o colpa grave ovvero non abbia adottato le misure idonee a garantire la sicurezza dei dispositivi personalizzati che consentono l'utilizzo dello strumento di pagamento, prima della comunicazione eseguita ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera b), l'utilizzatore medesimo può sopportare per un importo comunque non superiore complessivamente a 150 euro la perdita derivante dall'utilizzo indebito dello strumento di pagamento conseguente al suo furto o smarrimento.

[4] L"ABF è un soggetto deputato a risolvere in via stragiudiziale le controversie insorte tra clienti e operatori finanziari. In particolare, si fa riferimento al provvedimento n. 0936404/12 del 23 ottobre 2012, emesso dal Collegio di Milano.




Autore

immagine A3M

Visite, contatti P&D

Nel mese di Marzo 2022, Persona&Danno ha servito oltre 214.000 pagine.

Libri

Convegni

Video & Film