-  Bianchi Deborah  -  07/02/2012

Cass. 4443/2012 - ANNUNCI HOT SUL WEB: NON E' REATO. E' SOLO UN SERVIZIO - Deborah BIANCHI

Corte di cassazione - Sezione III penale - Sentenza 12 gennaio-2 febbraio 2012 n.4443

PRINCIPIO. La pubblicazione degli annunci di una prostituta sul proprio sito web non è sfruttamento della prostituzione ma è soltanto l"esecuzione di un servizio.

FATTO. Un signore di Gorizia ospitava sul proprio sito web gli annunci delle "lucciole". Un po" quello che avviene anche per i quotidiani con analoghe inserzioni.

DIRITTO. Servizio analogo a quello dei quotidiani è quanto hanno sostenuto anche gli Ermellini. Il comportamento del gestore del sito web "incriminato" non era riconducibile agli estremi del reato di sfruttamento o favoreggiamento della prostituzione in quanto l"uomo si limitava a telefonare alle escort sue "clienti" per vendergli le "top list" o le cosiddette "risalite" dopo essersi fatto inviare dalle interessate per mail le loro foto. Diverso sarebbe stato il caso – spiega la Cassazione – se il ricorrente si fosse dato da fare per allestire lui stesso la pubblicità delle donne ritraendole in pose erotiche o favorendo contatti con i clienti. Mentre con la sua condotta l"uomo è stato solo un prestatore di servizi.

Il messaggio hot ospitato sul proprio sito web viene considerato un servizio offerto in favore della persona che esercita il meretricio e non della prostituzione.

"con la conseguenza della mancata concretizzazione del reato di cui all"art. 3 co. 2, n.8 L.75/58.

Di contro può ritenersi cristallizzato il reato de quo nel caso in cui all"attività di mera pubblicazione si aggiunga una cooperazione tra soggetto e prostituta concreta e dettagliata al fine di allestire la pubblicità della donna che si offre per gli incontri sessuali evidentemente per rendere più allettante l"offerta e per facilitare l"approccio con un maggior numero di clienti, cooperazione esplicatesi nell"organizzare servizi fotografici nuovi, sottoponendo le donne a pose erotiche ponendo in essere una collaborazione organizzativa al fine di realizzare il contatto prostituta-cliente". Corte di cassazione - Sezione III penale - Sentenza 12 gennaio-2 febbraio 2012 n.4443




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