-  Gasparre Annalisa  -  22/05/2016

Condanna a una multa per aver omesso la custodia del cane – Cass. pen. 14542/14 – A.G.

Gli imputati erano stati giudicati responsabili del reato di lesioni colpose per aver omesso la dovuta custodia del cane che cagionava direttamente lesioni ad una persona.

Al proprietario era attribuito l"addebito per aver lasciato l'animale libero di girovagare senza guinzaglio, sia pure sotto la sua sorveglianza, ponendo in essere un antecedente causale rispetto alla condotta dell'altro imputato che aveva aperto il cancello, consentendo al cane, senza guinzaglio e museruola, di uscire.

 

Per una compiuta disamina delle problematiche sottese sia consentito rinviare a Gasparre, Convivere con gli animali: le ricadute civili e penali per il fatto dell"animale, Key editore, 2016

 

Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 06-03-2014) 27-03-2014, n. 14542

C.G. e C.S. propongono impugnazione, di poi qualificata ricorso per cassazione, avverso la sentenza del Giudice di Pace di Giulianova che li aveva giudicati responsabili del reato di cui all'art. 590 c.p., per aver cagionato per colpa, consistita nell'omettere la dovuta custodia di un cane, lesioni personali a D.B.A. (pena determinata in Euro 500,00 di multa).

A C.G., proprietario del cane, era stato attribuito l'addebito di aver lasciato l'animale libero di girovagare senza guinzaglio, sia pure sotto la sua sorveglianza, così ponendo in essere un antecedente causale rispetto alla condotta dell'altro imputato, al quale era addebitato di aver consentito al cane, lasciato senza guinzaglio e museruola, di uscire attraverso il cancello da lui aperto.

I ricorrenti formulano due motivi d'impugnazione.

Con il primo deducono vizio di motivazione apparente, deducendo che non era stato chiarito l'iter logico sotteso alla decisione.

Con il secondo rilevano che la colpevolezza degli imputati non poteva essere desunta dalla deposizione della persona offesa, non essendo indicato chi dei due imputati si trovasse sul luogo al momento del fatto, talchè non era possibile attribuire la responsabilità a nessuno di essi. Censurano, altresì, di inutilizzabilità, in forza del disposto dell'art. 63 c.p.p., comma 1, le dichiarazioni rese da C.S. durante le indagini preliminari.

Motivi della decisione

Rileva la Corte che il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, poichè nella motivazione della sentenza è ravvisabile l'iter logico essenziale sotteso alla statuizione di condanna, essendo state indicate le condotte attribuibili agli imputati e le regole prudenziali da ciascuno violate. Di conseguenza la motivazione non può definirsi meramente apparente.

Quanto al secondo motivo, lo stesso non risulta formulato in termini di censura specifica, come richiesto per il ricorso per cassazione dall'art. 606 c.p.p., mezzo d'impugnazione a critica vincolata. Esso, piuttosto, appare articolato come un atto di gravame finalizzato a una rivalutazione nel merito, non consentita in sede di legittimità, degli elementi istruttori su cui si fonda il giudizio di condanna.

Per le ragioni indicate il ricorso va dichiarato inammissibile.

L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, non emergendo ragioni di esonero, anche al versamento della sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p..

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00, ciascuno in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 6 marzo 2014.

Depositato in Cancelleria il 27 marzo 2014

 

 




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