-  Santuari Alceste  -  21/07/2016

Cooperative sociali e affidamenti di servizi idrici – Tar Abruzzo 380/16 – Alceste Santuari

Gli affidamenti di servizi sopra soglia, anche alle cooperative sociali, devono rispettare i principi dell"Unione Europea, che possono stabilire procedure semplificate e/o riservate ma pur sempre nell"ambito di scelta di impronta pubblicistica

Il Tar Abruzzo, sez. I, con la sentenza 18 giugno 2016, n. 380, ha statuito la necessità di esperire una procedura ad evidenza pubblica per l"affidamento, da parte di un ATO (autorità d"ambito territoriale), di un servizio idrico ad una cooperativa sociale.

Tralasciando gli altri profili esaminati nella sentenza, in questa sede preme evidenziare quanto i giudici abruzzesi hanno deciso in ordine al rapporto intercorrente tra cooperazione sociale e organismo di diritto pubblico in tema di servizi pubblici locali. Il Tar ha affrontato il tema relativo alle previsioni normative che sarebbero alla base di un rapporto preferenziale a favore delle cooperative sociali. Al riguardo, i giudici hanno inteso segnalare che la disciplina regionale invocata dalla ricorrente non ha previsto un obbligo, ma una semplice possibilità in capo all"ente gestore d"ambito di avvalersi "o comunque di tenere conto nella scelta dei soggetti ausiliari, dei progetti regionali di avvio dei giovani associati in cooperative, e ciò comunque senza neanche delineare affidamenti diretti, ben potendo postularsi simili avvalimenti mediante gare pubbliche, riservate a tali cooperative." E tali previsioni, a giudizio del Tar, riguardano comunque la gestione di piccole e medie gestione degli impianti idrici, che fuoriescono dalla fattispecie oggetto del caso in esame, che infatti attiene a "mega gestioni".

Una volte collocati gli interventi della cooperazione sociale, individuata dalla legislazione regionale quale possibile partner per la realizzazione dei servizi idrici, i giudici amministrativi hanno ribadito che un principio fondante dell"Unione Europea è identificato nel rispetto delle regole di concorrenza e di gara pubblica per appalti e/o concessioni conferiti da organismi di diritto pubblico comunitario, con particolare riguardo ad importi, come nella specie, sopra la soglia europea. Le regole della concorrenza, in termini generali, implicano l"indizione di procedure ad evidenza pubblica. Queste ultime possono prevedere, per quanto attiene ai potenziali soggetti affidatari, clausole semplificate e/o riservate alla categoria sociale oggetto di ausilio o di incentivo. Eventuali divergenti previsioni di legge o di contratto restano assoggettate a disapplicazione (e conformazione) comunitaria, ove non risultino praticabili interpretazioni orientate.

Chiarito il quadro normativo e giuridico nell"ambito del quale gli organismi di diritto pubblico devono procedere all"affidamento dei servizi, con la possibilità di prevedere condizioni di esecuzione del contratto che tengano in debito conto le caratteristiche dei soggetti partecipanti, il Tar censura la modalità con la quale l"organismo di diritto pubblico ha stabilito di continuare nel rapporto contrattuale con la cooperativa sociale ricorrente, ossia la "proroga tacita" (da ritenersi nulla ex lege), che era stata disposta in attesa del riscontro ad un quesito formulato all"ANAC in ordine ala necessità o meno di gara pubblica per l"affidamento alle cooperative del servizio di manutenzione degli impianti idrici.

In ultima analisi, il Tar ha inteso ribadire che le regole della concorrenza non possono essere derogate da previsioni rivolte a stabilire un rapporto diretto con le cooperative sociali, principio peraltro già presente nella legge n. 381/1991, che – infatti – ha previsto una deroga espressa per le sole cooperative sociali di tipo b) per importi inferiori alla soglia comunitaria. Ma i giudici amministrativi hanno altresì confermato la facoltà per le stazioni appaltanti di prevedere apposite clausole (sociali e ambientali), in linea con le previsioni della Direttiva 2014/24/UE in materia di appalti pubblici, che consentano di specificare le condizioni di esecuzione del contratto.

Si tratta di un approccio molto importante per lo sviluppo della cooperazione sociale che alcune Regioni italiane hanno inteso fare proprio attraverso l"adozione di specifici atti di indirizzo agli enti locali (al riguardo, si veda la Deliberazione della Giunta Regionale dell"Emilia-Romagna 27 giugno 2016, n. 969, pubblicata sul BUR 7 luglio 2016 n. 202 recante "Adozione delle linee guida regionali sull'affidamento dei servizi alla cooperazione sociale").




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