-  Musumarra Lina  -  03/01/2016

DASPO PER INVASIONE DI CAMPO ANCHE DURANTE L'ALLENAMENTO - Tar Brescia 1347/2015 - Lina MUSUMARRA

 

"DASPO PER INVASIONE DI CAMPO ANCHE DURANTE L"ALLENAMENTO"

Tar Brescia, sez. I, sent. n. 1347/2015 - Lina MUSUMARRA

 

 

- I presupposti del Daspo
- Art. 6 L. n. 401/1989
- Allenamento "a porte aperte", con presenza di pubblico

 

 

 

Come già evidenziato in precedenti contributi sul tema, l"art. 6 della L. n. 401/1989 ("Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestine e tutela della correttezza nello svolgimento delle manifestazioni sportive") prevede l"emissione di un provvedimento meglio conosciuto come Daspo, acronimo di "Divieto di accesso a manifestazioni sportive". Si tratta di una misura di prevenzione atipica che mira a contrastare il fenomeno della violenza negli stadi, non essenzialmente circoscritto agli impianti adibiti al giuoco del calcio, ma anche a tutte quelle manifestazioni sportive laddove siano presenti gruppi di tifoserie organizzate (cd. ultrà).

Al fine di chiarire l"ambito applicativo della misura in parola, occorre richiamare testualmente il 1 comma della L. 401/89 a tenore del quale "l"autorità di pubblica sicurezza può sempre ordinare il divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono competizioni agonistiche alle persone che vi si rechino con armi improprie, o che siano state condannate o che risultano denunciate per aver preso parte attiva a episodi di violenza in occasione o a causa di manifestazioni sportive (…)". Il provvedimento viene adottato dal Questore e ha quindi natura tipicamente amministrativa, i cui effetti mirano non tanto a limitare la libertà personale di un individuo (art. 13 Cost.), bensì a limitare la libertà di circolazione (art. 16 Cost.) con funzione di prevenzione e precauzione di polizia (cfr. Consiglio di Stato, sent. nn. 931 e 946/2015; Tar Milano, sez. III, sent. n. 7/2012).Trattandosi, quindi, di un provvedimento di carattere cautelare ed urgente, non preceduto dall"accertamento della responsabilità dell"incolpato (riservato alla sede penale cautelare o di merito), esso è giustificato dal mero fumus, che sussiste anche per la semplice denuncia per aver partecipato ad episodi di violenza verso persone e cose in occasione di manifestazioni sportive(per un maggiore approfondimento si rinvia a P. Romagnuolo, D.A.SPO. profili processuali amministrativi e penali, in www.studiocataldi.it, 8 luglio 2014).

Il caso portato all"attenzione del Tar di Brescia, oggetto della sentenza in esame, vede come protagonisti alcuni ultrà tifosi della società di calcio bresciana, sanzionati dall"irrogazione del Daspo per la durata di cinque anni per aver, nel corso dell"allenamento della squadra, fatto irruzione nel terreno di gioco approfittando di un cancello rimasto inavvertitamente aperto, interrompendo l"allenamento e ingaggiando un acceso confronto con l"allenatore.

Il giudice amministrativo, nel ricondurre la fattispecie (allenamento) all'ambito oggettivo di applicazione del Daspo, richiama tre sentenze gemelle della III sezione del Consiglio di Stato (8 novembre 2011, nn. 5886, 5887 e 5888), le quali hanno affermato che l'art. 6 della L. n. 401/1989 "indica con chiarezza che le condotte sanzionabili sono non soltanto quelle realizzate "in occasione" di una manifestazione sportiva, ma anche quelle poste in essere "a causa" della manifestazione sportiva stessa. In tale quadro di riferimento non è dubitabile che gli episodi di violenza verificatisi durante l'allenamento di una squadra di calcio partecipante alle competizioni previste dalle federazioni sportive (come definite dall'art. 2-bis, comma 1, del d.l. 20 agosto 2001, n. 336, convertito nella l. 19 ottobre 2001, n. 377) sono strettamente collegati con le "manifestazioni sportive", secondo un rapporto di diretta causalità". Tale generale enunciato ermeneutico è avvalorato, nel caso di specie, secondo il Tar Brescia dalla considerazione che "un ulteriore nesso di causalità tra l' "incidente" verificatosi durante l'allenamento del 10 dicembre 2014 e le "partite ufficiali" del Brescia calcio è ravvisabile nella stessa qualificazione data dai ricorrenti al proprio comportamento, dagli stessi definito "contestazione per sensibilizzare i giocatori ed il tecnico relativamente allo scarso rendimento complessivo della squadra": scarso rendimento complessivo ovviamente dimostrato nel corso delle manifestazioni sportive ufficiali relative al campionato in corso, cui ha fatto seguito la contestazione dell'allenatore in occasione dell'allenamento". Inoltre, gli stessi ricorrenti non hanno giudizialmente contestato la motivazione addotta dalla Questura e cioè che i fatti in parola "si sono verificati alla presenza di 100 tifosi/spettatori presenti, nonché giornalisti della carta stampata e delle emittenti televisive locali, e che quindi è confermata la pericolosità della condotta posta in essere e il rischio di gravi degenerazioni". Essendo stato, dunque, "pubblico" il contesto in cui i ricorrenti hanno tenuto la condotta oggetto della fattispecie in esame, "la stessa si colora all'evidenza di immediata pregnanza e significatività sotto il profilo di quel pericolo di lesione anche solo potenziale dell'ordine pubblico (stante la presenza di un centinaio di persone e di giornalisti), individuato dal Consiglio di Stato come legittimo presupposto per l'emanazione di un DASPO (cfr. ad es. sez. III, 29 novembre 2012, n. 6089)". Diverse sarebbero state le conseguenze se le contestazioni all"allenatore fossero avvenute in un contesto non pubblico (fattispecie di "irruzione nella palestra mentre era in corso la riunione tecnica di pre-allenamento di una squadra di basket", in cui il Tar di Milano, con le sentenze nn. 2839 e 2884/2014, ha annullato il Daspo).

 

Nell'augurare un sereno Anno 2016 a tutti i lettori P&D ringrazia l'esperta di diritto sportivo Lina Musumarra per il nuovo, gradito contributo.

Tra i precedenti articoli di Lina ricordiamo in modo particolare quello pubblicato sul medesimo tema in questa stessa voce il 24 giugno 2015, intitolato "DASPO ILLEGITTIMO SENZA SCAVALCAMENTO O SUPERAMENTO DI UNA RECINZIONE".

(Paolo M. Storani)




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