-  Serretti Francesca  -  17/04/2015

DECRETO INGIUNTIVO EUROPEO: TELEMATICO NO, CARTACEO SI – Trib. Milano, decreto n. 10488/2015, F. SERRETTI

- decreto ingiuntivo europeo

- contrasto tra normativa comunitaria e nazionale

- non sussiste l"obbligo di deposito telematico


«Il regolamento [Reg. CE n. 1896/2006] non può essere interpretato nel senso che l"art. 16-bis cit. [D.L. 179/2012, conv. in L. 221/2012] imponga anche per la ingiunzione europea l"obbligo della forma telematica. E" sufficiente che le ingiunzioni europee di pagamento "siano presentate su supporto cartaceo: non vi sono altri requisiti"; possono essere previste forme aggiuntive (es. quella elettronica) o requisiti particolari (ad. es. la spedizione), ma il supporto cartaceo resta la regola comune di base».


E" quanto stabilito dal Tribunale di Milano in un decreto di recente pubblicazione (Trib. Milano, sez. IV civ., decreto 08/04/2015, n. 10488), che si pronuncia in ordine alla questione della obbligatorietà o meno del deposito telematico della domanda di ingiunzione di pagamento europeo ai sensi del Reg. CE n. 1896/2006 e successive modifiche.

In particolare, il provvedimento in commento dirime il contrasto sopravvenuto tra la normativa europea sopra citata e la normativa italiana (art. 16-bis D.L. 179/2012, conv. in L. 221/2012), laddove per l"introduzione della relativa domanda di ingiunzione, da una parte (quella europea), prevede l"utilizzo di moduli "standard"(c.d. procedura semplificata) cartacei (o, comunque, tramite qualsiasi altro mezzo di comunicazione, anche elettronico, accettato dallo stato membro d"origine) e, dall"altra (quella nazionale), impone (a decorrere dal 30 giugno 2014) il telematico quale modalità esclusiva di deposito dei ricorsi monitori, sanzionando con l"inammissibilità i ricorsi depositati con modalità cartacea.

Secondo il giudice del merito il contrasto sopra menzionato va risolto nel senso di ritenere inapplicabile alla domanda di ingiunzione di pagamento europeo la disciplina interna di cui all"art. 16-bis D.L. 179/2012 (conv. in L. 221/2012), trattandosi di istituto diverso ed autonomo rispetto al procedimento c.d. monitorio disciplinato dal libro IV, titolo I, capo I, c.p.c. e «sottoposto all"obbligo della forma telematica».

A ulteriore conferma della tesi milanese si pone, inoltre, la facoltatività – sancita dall"art. 1, comma II, Reg. CE 1896/2006 - della c.d. ingiunzione europea, che rimane, dunque, strumento supplementare per il creditore che non voglia ricorrere alle procedure previste dal diritto nazionale dello stato membro di riferimento.

Il decreto chiude con un richiamo alla giurisprudenza comunitaria (tra cui, Corte di Giustizia UE, sez. I, 13/12/2012 – Iwona Szyrocka contro SiGer Technologie GmbH) che, in materia di procedimento di ingiunzione europea, si è espressa nel senso di ritenere che «gli Stati membri non possono imporre liberamente requisiti ulteriori di forma, previsti dalla legislazione nazionale, in relazione alla domanda di ingiunzione di pagamento europea», laddove, invero, è già la legislazione comunitaria a disciplinare in maniera esauriente i requisiti che tale domanda deve rispettare.

Ergo: inapplicabilità della forma telematica alla ingiunzione europea quale risultato di un bilanciamento ermeneutico tra le due discipline (europea e nazionale).




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