Cultura, società  -  Redazione P&D  -  23/05/2022

Dire, fare, baciare - P.C.

FRA MOGLIE E MARITO SEMPRE LEALTÀ, FRANCHEZZA – Tenere per sé notizie importanti non va bene, quando si è in coppia: ogni qualvolta risulti che il partner si sarebbe, almeno, orientato diversamente qualora avesse saputo la verità. Il fidanzato cela alla fidanzata, mentre ancora non sono sposati, di avere serie ragioni per temere di essere impotente? Quando emergerà post nuptias che le cose stanno proprio così, lui sarà tendenzialmente responsabile, per i danni che lei si ritrovi a subire:  sotto il profilo chimico/affettivo, nonché al pensiero dei figli, biologici,  che non  potranno esserci. 

NO ALLE BUGIE - Una donna sa che il pargolo appena messo alla luce non è del marito, o del compagno che le sta accanto, e lascia credere il contrario? Lui potrà ben lamentarsi, anche dopo  anni, per gli investimenti  morali e materiali  compiuti sin lì, credendo che la realtà fosse un’altra; e qualche spazio risarcitorio potrà essere riconosciuto, se del caso, sia al figlio “sballottato” fra bugie e verità, sia al padre biologico vero.

I PATTI FRA CONIUGI VANNO RISPETTATI – È in torto il marito il quale, a dispetto di quanto concordato in precedenza con la moglie, rifiuti ostinatamente di programmare la nascita di un bambino; oppure procrastini i tempi di attuazione del “progetto-figlio”, sino al momento in cui la moglie non sarà più feconda. Versa in colpa parimenti colui che violi, senza giustificazione, una delle intese che erano intercorse originariamente, circa l’istruzione e l’educazione della prole, con il partner. Ancora, sarà fonte di responsabilità l’avvenuto disconoscimento, ad opera del padre, del minore frutto di fecondazione artificiale eterologa, rispetto alla quale fosse stato prestato inizialmente, dall’uomo, un pieno consenso (così più volte in passato).

VIETATE LE PREPOTENZE - Non c’è posto fra due sposi, soprattutto quanto agli scambi sessuali, o alla messa in cantiere di un figlio, per castighi o imposizioni di sorta; non dopo la riforma del diritto di famiglia del 1975. Un marito non può, in particolare, obbligare la moglie ad affrontare in amore esperienze “insolite”, di qualsiasi genere, che lei disdegni vivamente, rispetto al coniuge stesso o ad altri. Né un boss siciliano sarà ammesso a punire la moglie,  la quale abbia approvato certe iniziative antimafiose, di un parente,  escludendola dal talamo nuziale per anni di seguito, negandole abbracci e dimostrazioni d’affetto. Né potrà costringerla all’infinito a sottoporsi, con serie ripercussioni fisiche e psichiche, per la donna, a defatiganti terapie anti-infertilità;  mosse dalla pur comprensibile, ma vana/ossessiva  in questo caso, finalità di avere un bambino.

 

VITE IN CORSO DI FIORITURA – Le aspettative, che girano intorno a un essere in attesa di venire alla luce, hanno anch’esse valore per il diritto. Se viene ucciso il padre di un bimbo già concepito, ancora dentro al grembo della sua mamma, una tutela risarcitoria per il quasi-piccolino sarà ben possibile; i danni collegati al fatto di nascere già orfano non mancheranno di farsi sentire, non appena quel parto abbia avuto luogo  (secondo alcuni, già  prima di quella data).

 

ESISTENZE SPEZZATE IN ANTICIPO - La madre e il padre che speravano in un figlio, anche se non sarà facile stabilire, al solito, quale cifra sia congrua per il risarcimento, non si troveranno sguarniti di difese, nel caso in cui la gravidanza sia finita nel nulla: a causa di un aborto traumatico, dovuto all’imprudenza di un automobilista di passaggio. E sarà questa una conclusione ancor più fondata, aggiungiamo, in presenza di incidenti risoltisi nella sterilità, irreversibile, per lei o per lui.

 

IL C.D. DIRITTO DI NON NASCERE NON ESISTE - Qualora un bimbo nasca malformato per effetto di errori commessi in sala parto, dai sanitari, un risarcimento alla piccola vittima sarà, abbiamo visto, certamente possibile; con misure in denaro sempre alquanto estese (si può giungere fino a un milione e mezzo di euro). Ove si tratti però di malformazioni congenite, risalenti al momento del concepimento, o ancor prima, l’eventuale sbaglio del medico che non abbia riscontrato quel deficit a livello di ecografia, o test analoghi, rileverà ai fini indennitari solo a beneficio della madre, lesa nel proprio “diritto di autodeterminazione procreativa” (non sapeva, non ha potuto scegliere di abortire); il bambino  invece, posto che l’unica strada per non farlo “vivere da malformato” era di “evitare di farlo nascere”, opzione ancora peggiore,  non potrà ambire a risarcimenti in senso tecnico. 

 




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