Interessi protetti  -  Cesare Menotto Zauli  -  15/07/2023

Fiduciaria intestazione di quote societarie - Cass. Civ. sez. I, 15.06.2023 n. 17151 - Cesare Menotto Zauli

RISARCIMENTO DEL DANNO AL FIDUCIANTE

Recentissimamente, nel giugno del 2023, la Suprema Corte di Cassazione è nuovamente intervenuta sul tema di cui all’oggetto, nei seguenti termini (si riporta la massima):

In caso d'intestazione fiduciaria di partecipazione sociale, sia pure attuata mediante una "catena" di diversi soggetti interposti reali, persone fisiche o giuridiche, la violazione del pactum fiduciae da parte dell'ultimo fiduciario, in concorso con altri soggetti cui questi abbia ritrasferito il bene in luogo del fiduciante, comporta il sorgere dell'obbligo in capo ai medesimi di risarcire il danno, in tal modo cagionato al socio originario che abbia visto leso il suo diritto al ritrasferimento del bene, non ostando alla condanna dei concorrenti nell'illecito, i quali abbiano ottenuto il ritrasferimento indebito in loro favore, la mancata evocazione in giudizio dell'ultimo fiduciario inadempiente, trattandosi di un litisconsorzio facoltativo, in cui il creditore ha facoltà di convenire in giudizio anche solo uno o taluno dei condebitori responsabili. Così Cassazione civile sez. I, 15/06/2023, n.17151.

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L’intestazione fiduciaria consiste, come si sa, in un contratto di mandato per cui un soggetto, detto fiduciante, trasferisce ad altro soggetto, detto fiduciario, un diritto, con l’obbligo, che viene assunto da quest’ultimo, di esercitarlo al fine di soddisfare determinati interessi, che possono essere del trasferente e/o di terzi.

Prevale in giurisprudenza la tesi che sostiene che il negozio fiduciario sia un unico negozio avente una causa propria, caratterizzata dalla cd. causa fiduciae, che cementifica l’elemento traslativo della fiducia (con efficacia reale ed effettiva) con quello obbligatorio (meramente interno, e riguardante i rapporti fra fiduciante e fiduciario).

La Corte di Cassazione ha sul punto in particolare stabilito che:

-L'intestazione fiduciaria di titoli azionari o quote integra un fenomeno di interposizione reale, mediante il quale l'interposto acquista effettivamente la titolarità delle quote, ma, in virtù di un rapporto interno con l'interponente, di natura obbligatoria, è tenuto ad osservare un certo comportamento convenuto con il fiduciante ed a retrocedere i titoli a quest'ultimo al verificarsi di una situazione determinante il venir meno della "causa fiduciae". Cassazione civile sez. I, 28/04/2021, n.11226.

Mediante l’intestazione, il fiduciario deve dunque anche (almeno normalmente) amministrare il bene professionalmente per conto del fiduciante.

Nel caso specifico esaminato da parte della Corte Suprema, si è trattato di intestazione fiduciaria di partecipazioni sociali, in forza della quale, il fiduciario è diventato intestatario dei beni del fiduciante e, come tale, ha agito- ed è apparso- nei riguardi di terzi.

E’ dunque un’ipotesi di interposizione reale di persona, benché l’interposto debba ex pactis attenersi alle indicazioni dell’interponente, nonché evidentemente, secondo il classico schema della fiducia, ritrasferire a tempo debito  le suddette partecipazioni sociali al fiduciario, una volta che si verifichi una situazione contemplata nei patti, e/o che comunque determini il venir meno del rapporto fiduciario.

La Cassazione, in particolare, ribadisce che nel caso di violazione del pactum fiduciae, al fiduciante compete il risarcimento del danno, nella fattispecie per indebita cessione della partecipazione sociale a soggetti non titolari, in violazione degli accordi circa il ritrasferimento delle partecipazioni.

E’ ammessa in linea di massima anche una domanda di accertamento dell’intestazione fiduciaria della partecipazione sociale (cfr.  Cassazione civile sez. I, 28/04/2021, n.11226) che si può chiedere di iscrivere nel registro delle imprese. L’azione viene concepita come volta a dimostrare che le azioni sono sostanzialmente rimaste nella disponibilità del fiduciante.




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