Deboli, svantaggiati  -  Paolo Cendon  -  12/09/2023

Fragilità, famiglia, consenso informato

Dopo il 2004 le regole sarebbero cambiate

 I familiari non erano più abilitati a fornire, in quanto tali, un consenso informato per il loro congiunto; dovevano a quel fine essere stati nominati amministratori di sostegno, in via ufficiale. L’espediente del consenso presunto - ora che in materia esisteva una normativa specifica - perdeva molto del suo credito presso i Tribunali; e di conseguenza presso i medici, consapevoli per primi dell’azzardo legale incombente in ogni iniziativa importante; decisi a non subire accuse di violenza privata o di sequestro di persona, con relativi corollari risarcitori.

Ecco perché, già nel 2004, si moltiplicheranno le istanze in cui un medico pretendeva, per procedere a quell’atto, specie di tipo chirurgico, che ci fosse qualcuno in grado di   prestare formalmente – con riguardo a chi non era in grado di esprimersi - il consenso informato.

  All’inizio vi sarà allora, ricordiamo, qualche magistrato il quale respingerà l’istanza in questione, dichiarando di non essere competente, come ufficio dello Stato, sul piano sanitario e farmacologico. Sarà ben presto chiaro tuttavia - di fronte a un medico deciso a non procedere in ospedale - che l’unico modo (onde evitare che fosse il malato a scapitarne) era quello secondo cui doveva essere proprio il GT a nominare sul punto, con urgenza, un ‘’avatar privatistico’’: autorizzato nel decreto a dare il consenso.

Dopodiché tutti i giudici concordi.

 




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