-  Santuari Alceste  -  17/01/2017

Gare dappalto e criterio del prezzo più basso – Tar Abruzzo 30/16 – Alceste Santuari

In ragione di talune caratteristiche oggettive del servizio oggetto d"appalto, la stazione appaltante può legittimamente fare ricorso al criterio del prezzo più basso

Il d. lgs. 50/2016, pur valorizzando in modo particolare il criterio dell"offerta economicamente più vantaggiosa (OEV) non ha formalmente espunto dal nostro ordinamento il criterio del prezzo più basso nell"assegnazione degli appalti pubblici.

Si potrebbe riassumere così quanto statuito dal Tar Abruzzo, sez. I, con la sentenza 13 gennaio 2017, n. 30. I giudici amministrativi hanno rigettato il ricorso presentato da una società, che aveva impugnato, chiedendone l"annullamento, la deliberazione di una Asl, con la quale aveva affidato il servizio di sorveglianza attiva antincendio presso i presidi ospedalieri della medesima Asl con il criterio del prezzo più basso.

L"Asl ha proceduto all"affidamento mediante procedura negoziata senza pubblicazione del bando, di un appalto di servizi appunto sotto-soglia, caratterizzato da alta ripetitività, trattandosi di prestazioni ripetitive di sorveglianza, controllo e presidio.

Al contrario, parte ricorrente ha sostenuto che, "trattandosi di appalto ad alta intensità di manodopera", il servizio avrebbe dovuto essere aggiudicato con il criterio dell"offerta economicamente più vantaggiosa.

Il Collegio ha evidenziato quanto segue:

-) in forza dell"art. 36 del d.lgs. n. 50 del 2016, l"affidamento degli appalti sotto-soglia deve avvenire "nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, comma 1, nonché nel rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese";

-) l"art. 95, comma 4, del d.lgs. n. 50 del 2016, alla lettera c), prevede poi che, per l"affidamento dei servizi e delle forniture di importo inferiore alla soglia di cui all"art. 35, "caratterizzati da elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo", può essere utilizzato il criterio del minor prezzo.

Trattandosi di un appalto sotto-soglia comunitaria e di una prestazione caratterizzata da alta ripetitività, il Tar ha ritenuto legittima l"azione della stazione appaltante. Quest"ultima – hanno ribadito i giudici amministrativi abruzzesi –

-) "deve di regola seguire" il criterio di aggiudicazione dell"OEV", quando in specie si tratta di contratti relativi a "servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti all'articolo 50, comma 1";

-) può derogare alla previsione di cui sopra, in forza del "sistema delineato dai commi 2 e 3 dell"art. 95 citato, ammettendo il criterio del minor prezzo, tra l"altro, per l"affidamento di "servizi e forniture di importo inferiore alla soglia di cui all"articolo 35, caratterizzati da elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo".

-) se l"appalto rientra in uno dei casi di cui al quarto comma del citato art. 95 è aggiudicabile con il criterio del massimo ribasso;

-) se "poi l"appalto presenta, come nel caso di specie, entrambe le caratteristiche, nel senso che, in forza del suo oggetto, rientra tanto nell"ambito di applicazione del terzo comma, tanto nell"ambito di applicazione del quarto comma, la previsione di esclusività del criterio dell"offerta economicamente più vantaggiosa cede il passo alla possibilità di aggiudicare l"appalto al massimo ribasso.";

-) la stazione appaltante può ricorrere alla deroga di cui sopra e quindi aggiudicare l"appalto con il criterio del prezzo più basso, anche quando l"appalto," pur relativo a servizio ad elevata manodopera, ha ad oggetto una prestazione fortemente ripetitiva".

In ultima analisi, ricorrendo le condizioni sopra richiamate, deve considerarsi legittimo il ricorso da parte della stazione appaltante al criterio di aggiudicazione del prezzo più basso.




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