-  Caruso Simona  -  06/02/2015

I POTERI ISTRUTTORI DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA- Simona CARUSO

L'esigenza di tutela dell'interesse fiscale alla conoscenza dei fatti a rilevanza tributaria trova riscontro nei poteri istruttori che la legge attribuisce all'amministrazione finanziaria, al fine di controllare la corretta applicazione delle norme tributarie ed il rispetto degli obblighi strumentali.

Tali poteri, necessari in un ordinamento basato sulla autodeterminazione ed autoliquidazione delle imposte, consistono nell"acquisizione di dati, informazioni e notizie presso i contribuenti o i terzi, relativi ai presupposti d"imposta o al corretto adempimento degli obblighi tributari.

Si può fare una distinzione tra i poteri che danno luogo ad una compressione di diritti del soggetto verificato, quali accessi, ispezioni e verifiche e poteri che generano unicamente obblighi di collaborazione con l"A.F.

Inoltre, l'esercizio di tali attribuzioni può essere effettuato in via diretta, nei confronti del contribuente soggetto passivo dell'obbligazione tributaria o in via mediata, nei confronti di terzi con cui il contribuente soggetto a controllo abbia relazioni economico-professionali.

In particolare, i poteri istruttori dell'A.F. si sostanziano nell'esercizio delle seguenti attività:

-invitare il contribuente a trasmettere atti e documenti rilevanti ai fini dell'accertamento;

-inviare questionari relativi a dati di carattere specifico;

-invitare il contribuente a comparire di persona,

-effettuare accessi, ispezioni, verifiche

-richiedere dati e documenti a soggetti terzi"

L"attività di controllo è finalizzata alla raccolta di elementi, dati e notizie per l"eventuale successiva azione di rettifica, di accertamento o di liquidazione dell"imposta o della maggiore imposta dovuta; per questo all'Agenzia delle Entrate sono attribuite tutte le funzioni concernenti le entrate tributarie erariali che non sono assegnate alla competenze di altre agenzie.

Gli uffici dell"Agenzia delle Entrate hanno competenza accertativa sulle imposte dirette (imposta sul reddito delle persone fisiche, le correlate addizionali regionale e comunale, imposta sul reddito delle società, imposta regionale sulle attività produttive), iva, imposta di registro, successione e donazione, ipotecarie e catastali, bollo ed imposta sugli intrattenimenti.

Più in particolare, le attribuzioni e i poteri degli uffici dell"Agenzia delle Entrate sono previsti dal d.p.r. n. 633/1972 e dal d.p.r. n. 600/1973, i quali disciplinano gli obblighi ed i controlli in materia di imposta sul valore aggiunto e di Imposte sui redditi.

L"articolo 35, comma 24, del d.l. 4 luglio 2006, n. 223 ha introdotto l"articolo 53 bis nel d.p.r. n. 131 del 26 aprile 1986 (testo unico dell"Imposta di registro) che estende le attribuzioni ed i poteri di cui agli articoli 31 e seguenti del d.p.r. n. 600/1973 anche all"imposta di registro, nonché all"imposta ipotecaria e catastale previste dal testo unico di cui al d.lgs. del 31 ottobre 1990, n. 347.

Gli aspetti procedurali dell"attività di controllo ai fini dell"imposta del valore aggiunto e delle imposte dirette sono disciplinate dal combinato disposto degli articoli 33 del d.p.r. n. 600 e 52 del d.p.r. n. 633/1972.

In particolare, l"articolo 33 del d.p.r. n. 600/1973 prevede i controlli ai fini delle imposte dirette facendo espresso rinvio all"articolo 52 del d.p.r. n. 633/1972 che regolamenta gli aspetti procedurali per l"esecuzione di accessi, ispezioni e verifiche ai fini dell"imposta sul valore aggiunto.

Le attività investigative vengono espletate dai funzionari dell'Agenzia delle Entrate o dai militari della Guardia di Finanza.

Per ciò che riguarda, nello specifico, l'attività conoscitiva presso il contribuente si distinguono alcune metodologie: l'accesso che è un intervento specifico e non protratto nel tempo, finalizzato all'acquisizione di materiale istruttorio, compiuto a seguito delle ricerche preliminari svolte presso l'ufficio, che consente di procedere, nei luoghi ove il contribuente svolge la propria attività, ad ispezioni documentali, ricerche di atti e documenti, verifiche e ogni altra indagine utile ai fini dell'accertamento; la verifica, che si sostanzia nel controllo dell"apparato fisico di uomini e mezzi e può consistere in un'attività di controllo sia formale (tenuta della contabilità ai fini fiscali) che sostanziale.

La Guardia di Finanza ha precisato che "la verifica è denominata "generale" quando la gestione o l'attività del periodo temporale preso in esame viene controllata con riguardo a tutti i settori impositivi.

La verifica si intende "parziale", invece, quando l'indagine ispettiva è limitata al riscontro di singoli atti di gestione aziendale o ha per oggetto singoli tributi.

Sono, infine, "controlli" quei determinati interventi volti al riscontro di una parte della gestione amministrativa, di singoli atti o di particolari adempimenti extratributari o fiscali (ad es.: ricevuta fiscale, scontrino fiscale, ecc.) (Circolare Guardia di Finanza 29 dicembre 2008, n. 1).

Diverse sono le metodologie che l'Amministrazione Finanziaria utilizza per individuare il contribuente da sottoporre a controllo; in particolare, si distinguono:

-"verifiche d'iniziativa" effettuate nei confronti di soggetti individuati in base a criteri di pericolosità fiscale o in seguito ad indagini specifiche;

-"verifiche a campagna" estese, in un determinato periodo e con carattere di sistematicità, a più soggetti di uno stesso settore economico;

"verifiche a sorteggio" effettuate nei confronti di soggetti scelti secondo i criteri stabiliti annualmente con apposito d.m., emanato in attuazione dell'art. 7 della legge 24 dicembre 1980, n. 146; verifiche compiute sulla base di criteri selettivi, fissati annualmente con d.m."(Circolare Guardia di Finanza 29 dicembre 2008, n. 1).

Proprio sul tema dell'attività investigativa presso il contribuente, la Guardia di Finanza ha pubblicato la circolare 29 dicembre 2008 n. 1, che detta interessanti istruzioni per i verificatori nel dichiarato intento di coniugare, fin dove possibile, le esigenze dell'Amministrazione Finanziaria ed i diritti del contribuente, in modo coerente con lo Statuto dei diritti del contribuente.




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