-  Ruol Ruzzini Pisana  -  23/09/2012

I VINCOLI OCCULTATI GIUSTIFICANO IL MANCATO PAGAMENTO - Cass. 14988/2012 - Pisana RUOL RUZZINI

Con una scrittura privata del luglio 1976 si procedeva alla compravendita di due appartamenti con pagamento parziale delle somme pattuite.

L"acquirente veniva in seguito a conoscenza del fatto che i due immobili, dichiarati liberi da qualsiasi peso o vincolo dal venditore, erano in realtà gravati da ipoteche e pignoramenti ed uno dei due era per giunta occupato da un conduttore.

L"acquirente chiamava in giudizio il venditore per inadempimento; quest"ultimo, a sua volta, citava l"acquirente per non aver provveduto al pagamento della restante cifra stabilita per l"acquisto degli appartamenti.

Il tribunale adito, dopo aver riunito i giudizi, provvedeva a sentenziare il trasferimento della proprietà degli immobili all"acquirente ex art. 2932 c.c., previo saldo del residuo, e condannava il venditore all"eliminazione dei vincoli gravanti sugli immobili ed al risarcimento del danno cagionato per il ritardo nella consegna degli immobili all"acquirente per l"importo di Euro 5.756,70.

A seguito di ricorso respinto in Appello, la vicenda giungeva in Cassazione su ricorso del venditore: il motivo di tale ricorso si basava sulla tesi che, non essendo stato effettuato il pagamento del rimanente prezzo pattuito da parte acquirente, il contratto non si sarebbe mai perfezionato e, di conseguenza, non sarebbe sorto alcun obbligo di consegna degli immobili, né tantomeno di risarcimento dei danni, in capo al venditore.

La Suprema Corte, confermando quanto stabilito dai giudici di merito, sottolinea che l"esistenza dei pesi e dei vincoli sugli immobili non comunicati all"acquirente costituiva il primario inadempimento nel negozio in esame: "La sentenza, nel trasferire la proprietà degli immobili, ha correttamente regolato il rapporto intercorso fra le parti in conformità ed in attuazione delle pattuizioni negoziali… dando efficacia al contratto preliminare".

L"interruzione del pagamento da parte dell"acquirente, a seguito della scoperta delle ipoteche e dei pignoramenti sugli immobili, è dunque legittima, come legittimo è il trasferimento di proprietà, disposto ex art. 2932 c.c., e la conseguente condanna del venditore al risarcimento del danno patito dall"acquirente.




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