-  Ruol Ruzzini Pisana  -  23/09/2012

MANCATA PRODUZIONE DELLA CERTIFICAZIONE CATASTALE - Cass. 14989/2012 - Pisana RUOL RUZZINI

La sentenza della Corte di Cassazione in commento prende in considerazione principalmente la problematica del mancato onere di allegazione in capo alla parte inadempiente in un preliminare di vendita.

Nel caso di specie i venditori convenivano in giudizio l"acquirente di due appezzamenti di terreno a destinazione agricola che, dopo aver versato delle somme a titolo di caparra, non si era presentato difronte al notaio in sede di stipula del contratto definitivo chiedendo la risoluzione del contratto. Il convenuto eccepiva di non essersi presentato nel giorno fissato per la stipula perché avvertito che non sarebbe stato possibile procedere per mancanza delle necessarie visure. Il Tribunale non riconoscendo la motivazione addotta dal convenuto dichiarava la risoluzione del preliminare in questione per inadempimento con condanna al rilascio dei terreni e autorizzazione nei confronti degli attori a trattenere le somme ricevute a titolo di penale quale risarcimento danni. La Corte d"Appello confermava la sentenza. Il soccombente impugnava nuovamente la sentenza in Cassazione asserendo che il preliminare in oggetto fosse nullo ex art. 1418 c.c. in forza dell"attestazione della certificazione catastale, presupposto fondamentale per la stipula del contratto, che comprovava la natura demaniale dei terreni.

La Corte di Cassazione adita rigettava il ricorso in quanto infondati tutti i motivi, tra i quali quello suddetto, dal momento che la produzione catastale in sede di legittimità risultava essere inammissibile ex art. 372 c.p.c. -visto l"onere di presentarla nei precedenti giudizi di merito- e che la richiesta d"ufficio alla P.A. delle informazioni relative ad atti e documenti della stessa, ai sensi dell"art. 213 c.p.c., rientrava nella discrezionalità del giudice, con la conseguenza che tale potere può essere attivato solo quando, diversamente dal caso de quo, sia necessario acquisirli in quanto la parte sia impossibilitata a formularli e mai comunque può risolversi nell'esenzione della parte dall'onere probatorio a suo carico.




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