Pubblica amministrazione  -  Redazione P&D  -  03/09/2021

Il TAR Lazio rigetta il ricorso degli insegnanti contro il green pass - Tar Lazio n. 4450 del 24 agosto 2021 - Alberto Sagna

La tormentata vicenda del green pass nelle scuole che ha infuocato l’estate è balzata dalla carta stampata al Tribunale Amministrativo del Lazio che il 24 agosto con decreto n. 4550 ha respinto la richiesta di tutela cautelare ante causam, avanzata da alcuni docenti e da un’associazione contro il Ministero dell'Istruzione, dove si era domandato l'annullamento della Nota AOODPIT prot. n. 1237 del 13 agosto 2021 del Ministero dell’Istruzione avente ad oggetto il Decreto-legge n. 111/2021 – “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti”.

L'istanza di misure cautelari monocratiche proposta ai sensi dell'art. 61 cod. proc. amm. non è stata ritenuta meritevole di accoglimento per la mancanza degli stringenti presupposti di eccezionale gravità e urgenza, tenuto conto che l’interesse azionato mediante l’intento di proporre ricorso avverso la nota ministeriale è stato volto a evitare le verifiche e i controlli in ordine al possesso della certificazione verde COVID-19 richiesto ai fini dello svolgimento dell’erogazione del servizio di istruzione in presenza, in mancanza peraltro di qualsivoglia atto concretamente attuativo delle contestate previsioni.

Il Tar ha rilevato la genericità dell’istanza in merito ai presupposti di “eccezionale gravità e urgenza” per ottenere un provvedimento inaudita altera parte, senza cioè neppure la previa notificazione del ricorso e la domanda di misure cautelari provvisorie, circostanze, peraltro, che avrebbero dovuto riferirsi necessariamente a un brevissimo lasso temporale.

Inoltre, si è osservato che la parte ricorrente si era limitata a enunciare asseriti vizi della nota ministeriale, dal contenuto meramente ricognitivo di una disciplina avente fonte in un atto di normazione primaria, il decreto legge n. 111 del 6 agosto 2021, senza tuttavia specificare in concreto quali conseguenze e pregiudizi di natura irreversibile si sarebbero verificati rispetto alle posizioni soggettive.

Il Tar ha messo in luce un altro importante tassello riguardante il profilo delle fonti normative e la gerarchia, osservando come nessuna utilità sarebbe derivata ai ricorrenti dall’accoglimento dell’istanza, tenuto conto che i contestati obblighi, che avrebbero fonte in un atto di normazione primaria – ovvero nell’art. 1, comma 6, del decreto legge n. 111 del 2021, che inserisce l’art. 9-ter al decreto legge n. 52 del 22 aprile 2021 – sarebbero restati comunque vigenti anche in caso di sospensione dell’indicata nota ministeriale, mentre la previsione di ulteriori disposizioni di dettaglio era comunque demandata all’adozione di un successivo D.P.C.M. non ancora emanato.

L’art. 1 del decreto legge n. 11 del 2021, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, prevede che tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonché gli studenti universitari, devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde Covid – 19.

L’ordinaria tutela cautelare monocratica e collegiale attivabile mediante la proposizione di ricorso, pur se fosse intervenuta in data successiva a quella di entrata in vigore delle contestate previsioni - fissata all’1 settembre 2021 - non avrebbe potuto determinare il verificarsi di pregiudizi irreversibili, tenuto conto del breve periodo di tempo in rilievo e che comunque tali pregiudizi non erano stati in alcun modo indicati. Ad ogni modo, è sempre ammessa la tutela giurisdizionale avverso eventuali successivi atti con i quali verrà data esecuzione alle contestate previsioni normative, anche cautelare.




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