-  Caruso Simona  -  27/05/2014

ILLEGITTIMO IL DINIEGO DI ACCESSO AGLI ATTI DELLA RISCOSSIONE - Cons. Stato n. 2422/2014 - Simona CARUSO

Con la sentenza in commento il Consiglio di Stato si è pronunciato sul diritto del contribuente di accedere agli atti a lui intestati ed in possesso del concessionario della riscossione.
La fattispecie analizzata trae origina dall'invio da parte Equitalia di una comunicazione relativa ad una cartella di pagamento, asseritamente non saldata, non preceduta, però, secondo quanto esposto dal contribuente, dalla notifica della richiamata cartella, circostanza per la quale il destinatario della missiva formulava una richiesta di accesso per avere contezza degli atti della procedura.
Equitalia si limitava a trasmettere una copia della notifica della cartella di pagamento, senza tuttavia rilasciare copia della cartella vera e propria.
Avverso tale diniego parziale di accesso agli atti veniva proposto ricorso al Tar, il quale, però, rigettava l'impugnazione sul presupposto che il rifiuto parziale fosse sufficientemente argomentato poiché la società resistente aveva dichiarato di non possedere la richiesta documentazione e la materia del contendere fosse parzialmente cessata a seguito della produzione da parte di Equitalia, nel corso del giudizio, di un estratto del ruolo sulla base del quale era stata formata la cartella intestata al contribuente.
Contro tale pronuncia è stato proposto ricorso davanti al Consiglio di Stato il quale, richiamando anche i suoi precedenti (Cons. Stato Sez. IV, Sent. 30112009 n. 7486) in primo luogo ha ricordato che i concessionari, in base all'art. 26 comma 4 del D.P.R. 602 del 1973, sono tenuti a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o l'avviso del ricevimento ed hanno l'obbligo di farne esibizione su richiesta del contribuente o dell'amministrazione.
L'esistenza di tale obbligo di custodia degli atti e del dovere di ostensione su mera richiesta del contribuente, a parere dei giudici comporta che in questo ambito " le disposizioni sul diritto di accesso risultano di maggiore definizione e speciali rispetto alla disciplina generale del procedimento amministrativo in quanto, in questo caso, la valutazione sulla sussistenza di un interesse all'esibizione è fatta direttamente dalla legge, e non va più svolta caso per caso".
Per quanto riguarda l'oggetto della richiesta di accesso agli atti, il Supremo Organo ha sottolineato che la cartella di pagamento, di cui il ricorrente ha chiesto l'ostensione, e il provvedimento ricevuto, intestato "estratto cartella" e stampigliato come "copia conforme dell'estratto di ruolo" sono in realtà documenti diversi. In particolare, la cartella esattoriale è prevista dall'art. 25 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 quale atto per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli e deve essere predisposta secondo il modello approvato con decreto del Ministero delle Finanze, mentre il documento ricevuto dal ricorrente è solo un elaborato informatico formato dall'esattore, sebbene sostanzialmente contenente gli stessi elementi della cartella originale.
Il Consiglio di Stato in proposito ha precisato che non è sufficiente l'omogeneità contenutistica a superare la differenza ontologica tra i due atti e la ragione per cui non è permesso all'amministrazione di sostituire arbitrariamente il documento richiesto con altro, sebbene equipollente, si ricava espressamente dalla legge 7 agosto 1990, n. 241. Infatti, l'art. 22 lett. a) precisa che il diritto di accesso è "il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi", ossia un diritto di acquisizione di quegli stessi documenti o delle loro copie e non di succedanei".
In questa ottica, dunque, elemento fondante dell'actio ad exhibendum è proprio la conformità del documento esibito al privato all'originale, non potendo la pubblica amministrazione eccepire la presenza di impedimenti tecnici che ne abbiano ostacolato l'adempimento (si veda sul punto, Consiglio di Stato, sez. IV, 10 aprile 2009, n. 2243).
Il Consiglio (ricordando la sua pronuncia n. 766 del 15.02.2012) ha altresì chiarito che: "per quanto concerne, in particolare, la richiesta di copia del ruolo integrale, non si può affermare che un siffatto interesse viene meno per essere stato notificato al contribuente un estratto del ruolo. Al contrario, è dal carattere di "estratto" del documento posto a disposizione del contribuente che emerge l'interesse in capo a questi a disporre del documento integrale, al fine di verificare l'effettiva coincidenza fra le risultanze del ruolo integrale e quelle trasfuse nell'estratto".
Per questa ragione, l'eventuale possesso dell'estratto del ruolo nominativo, della cartella di pagamento e dell'avviso di ricevimento non esaurisce il complesso dei documenti in relazione ai quali sussiste per il contribuente un interesse alla conoscenza, finalizzato a contestare la pretesa impositiva.
Applicando tali principi, i giudici hanno, dunque, ritenuto che il ricorrente avesse diritto ad ottenere copia integrale della cartella di pagamento e della notifica della stessa, anche al fine di permettergli di decidere se proporre o meno, in futuro, impugnazione innanzi alla competente Autorità.
Con la sentenza in commento, il Consiglio di Stato ha quindi ordinato ad Equitalia di consentire l'accesso alla documentazione richiesta dall'istante e l'estrazione di copia.




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