-  Valeria Cianciolo  -  01/05/2016

Interruzione della gravidanza e carenza di medici non obiettori nelle strutture sanitarie – di Valeria Cianciolo

 

L"elevato numero di medici obiettori mette seriamente in pericolo l"effettività del diritto delle donne di avere accesso ai servizi per l"interruzione volontaria di gravidanza.

E" così che il Consiglio d"Europa con la sentenza 11 aprile 2016 n. 91 /2013,  ha recentemente condannato l"Italia perché la legge sull"interruzione di gravidanza è disapplicata a causa degli elevatissimi tassi di obiezione di coscienza fra i medici ginecologi, mentre i pochi non obiettori vengono discriminati.  Non solo.

Aggiungo che i tagli alla Sanità fanno il resto: quando i non obiettori di un ospedale vanno in pensione, spesso il servizio viene sospeso.

Così come diminuiscono i non obiettori, gli ultimi dati dicono che nel 2014 anche gli aborti sono diminuiti del 5,1% rispetto al 2013.

Il tasso di abortività è tra i più bassi d"Europa. Si può pensare che le campagne di informazione per la prevenzione abbiano funzionato. Ma a guardare i dati, il 42% delle under 25 italiane non usa ancora nessun metodo contraccettivo durante il primo rapporto sessuale. Un"altra spiegazione potrebbe essere la diminuzione del tasso di fecondità, sceso nel 2014 all"1,39 figli per donna. Siamo quindi una popolazione che fa pochi figli, usa pochi contraccettivi, e ricorre pochissimo agli aborti. Anche qui, qualcosa non torna.

Il comitato europeo per i diritti sociali ha così accolto il ricorso della Cgil, in difesa degli operatori sanitari non obiettori.

«Le donne che cercano accesso ai servizi di aborto – spiega il Comitato del Cde – continuano ad avere di fronte una sostanziale difficoltà nell"ottenere l"accesso a tali servizi nella pratica, nonostante quanto è previsto dalla legge».

Il numero elevato di medici obiettori in Italia (il 70% in media su scala nazionale, con picchi fino al 90% in alcune regioni del Sud) finisce infatti per comportare un carico eccessivo sui non obiettori e questo si ripercuote sul diritto alla salute delle donne, che viene così messa a rischio.

Secondo il Comitato, infatti, le strutture sanitarie italiane «non hanno ancora adottato le misure necessarie per rimediare alle carenze nel servizio causate dal personale che invoca il diritto all"obiezione di coscienza, o hanno adottato misure inadeguate». Oltre a ciò, il Consiglio d"Europa ha evidenziato come nel nostro Paese, medici e personale sanitario che non hanno scelto l"obiezione di coscienza si trovino spesso a dover fare i conti con «diversi tipi di svantaggi lavorativi diretti e indiretti».

Sembrerebbe un circolo vizioso in cui  i medici non obiettori vengono discriminati, e le donne che ricorrono alla 194 non tutelate. Ecco dunque che, in molti casi, si finisce per cercare la "soluzione" all"esterno: «considerata l"urgenza delle procedure richieste – sottolinea ancora il comitato del Consiglio europeo – le donne che vogliono un aborto possono essere forzate ad andare in altre strutture, in Italia o all"estero, o a mettere fine alla loro gravidanza senza il sostegno o il controllo delle competenti autorità sanitarie, oppure possono essere dissuase dall"accedere ai servizi di aborto a cui hanno invece diritto in base alla legge 194/78». Si vengono dunque a creare circostanze tali da «comportare notevoli rischi per la salute e il benessere delle donne interessate, il che è contrario al diritto alla protezione della salute».

Già nel marzo 2014 vi era stata una decisione del Comitato Europeo dei Diritti Sociali, organismo del Consiglio d"Europa, sul caso International Parenthood Federation European Network (IPPF EN) v. Italy (n. 87/2012), in cui si era appurata la violazione dell"art. 11, parte I (diritto alla salute) in combinato disposto con l"art. E, parte V (non-discriminazione) della Carta Sociale Europea da parte dell"Italia in riferimento all"accesso all"interruzione volontaria di gravidanza come disciplinata dalla legge 194 del 1978.

L"esito della pronuncia è motivato dalla constatazione della effettiva assenza in Italia di soluzioni organizzative in grado di assicurare concretamente la piena soddisfazione dei diritti di tutte le donne che intendono avvalersi della possibilità offerta da tale legge.

Nel funzionamento concreto dei servizi il profilo della discriminazione è duplice e riguarda il rapporto fra donne residenti in zone diverse del territorio nazionale, a cui l"accesso all"interruzione volontaria di gravidanza è assicurato in maniera difforme, tanto da costringere alcune di esse a spostarsi per poter veder soddisfatto il proprio diritto; e quello fra donne che chiedono tutela del proprio diritto alla salute attraverso l"interruzione di gravidanza e donne e uomini che chiedono la tutela della propria salute attraverso altro tipo di prestazioni sanitarie.

Gli ostacoli che si frappongono fra il diritto e la sua soddisfazione per le prime sono tali da discriminarle di fatto anche nel godimento della salute in generale.

La ragione principale di tali discriminazioni per il Comitato Europeo è la conseguenza «dell"incapacità delle autorità competenti di adottare le misure necessarie per compensare le carenze di fornitura del servizio causata dal personale sanitario che sceglie di esercitare il proprio diritto all"obiezione di coscienza».

La questione del rapporto fra obiezione di coscienza e servizi è, quindi, indubbiamente sul tavolo e, di fronte al moltiplicarsi delle pronunce e iniziative di sensibilizzazione e richiamo, non sembra più tollerabile l"atteggiamento di rassegnata accettazione con il quale le istituzioni italiane hanno fino ad ora registrato le difficoltà e i sacrifici imposti alle donne che intendono accedere ai servizi per l"interruzione volontaria di gravidanza.

È significativa in questo senso l"impostazione della memoria difensiva del Governo italiano nel procedimento che si è concluso con la citata pronuncia del marzo 2014 del Comitato Europeo dei Diritti Sociali.

L"argomento fondamentale utilizzato dal nostro esecutivo si è basato sul presupposto per cui la legge 194 raggiungerebbe un giusto equilibrio tra il diritto alla vita e alla salute della donna e la libertà di coscienza del personale sanitario, per cui l"apparente impedimento all"accesso all"interruzione volontaria di gravidanza provocato dal numero elevato di obiettori non potrebbe certo essere interpretato come una violazione dell"art. 11 della Carta Sociale Europea.

Emerge qui con evidenza la contraddizione di una legge che non riconoscendo il legame fra autodeterminazione della donna e interruzione di gravidanza, autorizza di fatto chi non è d"accordo a rifiutarsi di impiegare la propria professionalità medica per consentire l"esercizio di un diritto.

Se la legge riconoscesse il fondamento di autodeterminazione che sta alla base della scelta di interruzione di gravidanza nel primo periodo di gestazione sarebbe tutto più semplice.

Nel nostro Paese introdurre una simile modifica alla legge 194 avrebbe il pregio di restituire certezza e verità ad una disciplina che di fatto ammette, senza avere il coraggio di dirlo, che la donna possa decidere di interrompere la propria gravidanza nelle prime settimane di gestazione.




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