-  Gasparre Annalisa  -  16/12/2013

LA FRONTIERA PORNO DEI REATI CONTRO GLI ANIMALI - Annalisa GASPARRE

"Baldina" è il nome d'arte con cui si faceva chiamare la donna che uccideva numerosi piccoli animali schiacciandoli con i piedi, facendosi filmare nell'impresa e mettendo poi in commercio i video realizzati.

FETICISMO E SADO-MASOCHISMO TRASLATO SU ALTRI VIVENTI. La pratica realizzata è definita crush fetish e gode di un sorprendente variegato pubblico di seguaci. Secondo il significato letterale della definizione – con cui è possibile rintracciare i materiali sul web – si tratterebbe di un particolare feticismo in cui si prova piacere nel vedere il proprio (reale o potenziale) partner sessuale calpestare cibo, oggetti o insetti . Oltre all'utilizzo dei piedi, qualcuno realizza tale pratica anche sedendosi sull'oggetto o sull'animale.

Scavando nelle motivazioni degli utenti di tale pratica, si scopre che il piacere sessuale provocato dalla visione non risiederebbe nella semplice violenza inflitta all'animale – che, a ben vedere, potrebbe realizzarsi ovunque, in uno qualsiasi dei luoghi e in una qualsiasi delle infinite modalità con cui si provoca sofferenza e morte agli animali (allevamenti, macelli, solo per citare i più evidenti), bensì specificamente all'atto del calpestare, con un focus sulla parte del corpo della donna – il piede con o senza la scarpa – che schiaccia qualcosa o qualcuno.

QUANDO LA PARAFILIA COSTITUISCE IL REATO. Malattia mentale o mero comportamento atipico, quel che è pacifico è che quando si ledono beni giuridici consacrati in previsioni penali, si abbandona la speculazione scientifica della diagnosi medica per intraprendere un periglioso cammino sul terreno della punibilità penale di quei comportamenti comunque realizzati da (o per) soggetti con disturbi parafilici oppure seguaci di comportamenti sessuali atipici senza connotazioni patologiche in senso clinico.

Sui gusti non si discute... ma dei crimini sì. E si parla di crimini quando la fantasia diventa realtà, una realtà che distrugge la vita altrui.

La produzione di video o foto in cui sono calpestati animali è vietata in Italia giacché si tratta di pratica che produce maltrattamento e uccisione di animali, la cui protezione si rinviene in prima battuta nel codice penale, Titolo IX bis, con la sua gamma di previsioni penali che costituiscono un "involucro" della tutela del sentimento di pietà verso gli animali e, in via mediata – sulla scorta della costante interpretazione giurisprudenziale – degli animali stessi.

C'E' ALTRO DA FARE. Si è lungamente parlato del profilo che riguarda il delitto e l'agente che commette il crimine e viene raggiunto dal sistema penale dei (comuni) delitti contro il sentimento per gli animali.

Dall'altro lato ci sono i consumatori. Nessun dubbio che provino piacere sessuale, ma a danno di innocenti. Questo non è giustificato, non merita tolleranza. Anche se non punibili alla stregua delle leggi vigenti – fuori dai casi di configurabilità del concorso di persone – sono loro i mandanti; in proposito, si auspica un intervento legislativo che punisca anche la detenzione, la diffusione, il commercio, la cessione, lo scambio di materiali zoo-pornografici, oltre all'utilizzo di animali per la realizzazione e la produzione di detto materiale, così come avviene per i materiali pedo-pornografici.

(Estratto da LA FRONTIERA "PORNO" DEI DELITTI CONTRO GLI ANIMALI, AracneEditore - FETICISMO E SADO-MASOCHISMO TRASLATO SU ALTRI VIVENTI/QUANDO LA PARAFILIA COSTITUISCE IL REATO /LE INDAGINI E LE RAGIONI DELLA CONDANNA /LA PERSONA DEL REO, OLTRE AL PERSONAGGIO /ALTRI CASI DI REATI CONNESSI ALLA SFERA SESSUALE E ANIMALI /C'E' ALTRO DA FARE)




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