Deboli, svantaggiati  -  Alceste Santuari  -  13/04/2022

La gestione delle farmacie comunali a mezzo di società in house – Cons. St. 1592/22

Due titolari di farmacie hanno presentato ricorso straordinario al Capo dello Stato contro la deliberazione della giunta di un’unione, con la quale si è istituita una nuova sede farmaceutica e la sua conseguente gestione attraverso una società in house già operativa.

Il Consiglio di Stato, Sezione Prima, nell’Adunanza di Sezione del 26 gennaio 2022, NUMERO AFFARE 01592/2019, pubblicata in data 30 marzo 2022, ha statuito quanto segue in ordine alla doglianza relativa all’apertura della nuova sede farmaceutica:

  1. L’art. 11 del d.l. 24 gennaio 2012 n. 1, convertito, con modificazioni, in legge 24 marzo 2012, n. 27 - Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività (Crescitalia) (Liberalizzazioni) ha inteso favorire l'accesso alla titolarità delle farmacie da parte di un più ampio numero di aspiranti aventi i requisiti di legge, nonché di favorire le procedure per l'apertura di nuove sedi farmaceutiche, garantendo al contempo una più capillare presenza sul territorio del servizio farmaceutico;
  2. la revisione della pianta organica va qualificata come atto generale di pianificazione, funzionale al miglior assetto delle farmacie sul territorio comunale, al fine di garantire l'accessibilità dei cittadini al servizio farmaceutico;
  3. le scelte relative alla localizzazione di una farmacia, laddove siano rispettati il criterio demografico e quello della distanza minima, sono caratterizzate da un elevato tasso di discrezionalità e, quindi, sono sindacabili solo nei ben noti limiti entro i quali è consentito il sindacato sull'eccesso di potere;
  4. la localizzazione da parte dell'Amministrazione deve obbedire unicamente ai vincoli in tema di distanze minime stabiliti dalla legge e trarre ispirazione dall'obiettivo primario della maggiore fruibilità del servizio farmaceutico e della sua capillare articolazione sul territorio, purché la scelta in concreto adottata sia immune da illogicità o da palese irragionevolezza;
  5. il Consiglio di Stato, Sez. III, 20 marzo 2017, n. 1250 ha evidenziato che la zonizzazione del territorio assolve alla funzione di vincolare l'esercente a mantenere il suo esercizio all'interno del perimetro assegnato e non anche a dislocare le farmacie secondo la regola della corrispondenza esatta di una ogni 3.300 residenti nella zona di riferimento;
  6. la scelta del legislatore statale di attribuire ai comuni il compito di individuare le zone in cui collocare le farmacie risponde, quindi, all'esigenza di assicurare un ordinato assetto del territorio, corrispondente agli effettivi bisogni della collettività, tenendo conto di fattori diversi dal numero dei residenti, come l'individuazione delle maggiori necessità di fruizione del servizio che si avvertono nelle diverse zone del territorio, le correlate valutazioni di situazioni ambientali, topografiche e di viabilità, le distanze tra le diverse farmacie;
  7. il Consiglio di Stato, sez. III, 15 marzo 2021, n. 2240 ha confermato che l’intenzione della riforma legislativa del 2012 persegue l’obiettivo di garantire l'accessibilità degli utenti al servizio distributivo dei farmaci senza però che ciò debba tradursi in una regola cogente secondo la quale occorra procedere all'allocazione delle nuove sedi di farmacia in zone disabitate o del tutto sprovviste (di farmacie), né può significare che deve essere evitata la sovrapposizione geografica e demografica con le zone di pertinenza delle farmacie già esistenti, essendo, invece, fisiologica e del tutto rispondente alla ratio della riforma l'eventualità che le nuove zone istituite dai Comuni o dalle Regioni incidano sul bacino d'utenza di una o più sedi preesistenti.

Per quanto attiene, invece, al modello gestionale, i giudici di Palazzo Spada, confermando che il servizio farmaceutico va qualificato in termini di servizio pubblico di rilevanza economica, hanno riconosciuto che possono essere integrate le forme previste originariamente dalla legge del 1968 sul servizio farmaceutico, ammettendo sia la concessione a terzi sia la gestione attraverso le società in house “in coerenza con l’evolversi degli strumenti che l’ordinamento ha assegnato agli enti pubblici per svolgere le funzioni loro assegnate” (Consiglio di Stato, sez. III, 13 novembre 2014, n. 5587).

La decisione de qua sottolinea, da un lato, la discrezionalità riconosciuta in capo agli enti locali circa la scelta della forma giuridico-organizzativa ritenuta maggiormente adeguata per conseguire finalità di pubblico interesse e, dall’altro, conferma l’impostazione voluta dal legislatore del 2012, secondo la quale le farmacie, in primis, devono considerarsi presidi a tutela della salute pubblica e, pertanto, rispondere alla domanda di salute dei cittadini, anche in termini di prossimità territoriale.




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