Famiglia, relazioni affettive  -  Manuel Capretti  -  17/08/2023

La residualità della pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale – nota a Cassazione Civile, Sezione I, sentenza n. 23669 del 3 Agosto 2023 – Manuel Capretti

La Suprema Corte, attraverso la sentenza in commento, ha delineato i presupposti configurativi della declaratoria di decadenza dalla responsabilità genitoriale di cui all’art. 330 c.c. in una controversia in cui la suddetta pronuncia è stata determinata, ad avviso dei giudici di merito, dal comportamento asseritamente elusivo, da parte dei genitori, del monitoraggio e della valutazione della situazione del nucleo familiare da parte del competente servizio sociale, in precedenza disposto dal Tribunale per i Minorenni, reso difficoltoso dal trasferimento della coppia unitamente alla figlia minore in Spagna.

La Cassazione ha preliminarmente rimarcato come il provvedimento ablativo de potestate si ponga in una graduazione maggiormente rigorosa rispetto alle pronunce, anche adottabili dal Tribunale Ordinario, restrittive dell’esercizio della responsabilità genitoriale a detrimento di taluno dei genitori – una tra tutte l’affidamento esclusivo, proprio intendendosi per affidamento la ripartizione del potere decisionale in ordine alle scelte ordinarie e straordinarie da assumere nell’interesse della prole – dovendosi ricorrere alla maggiore intensità della limitazione di cui all’art. 333 c.c. ovvero alla totale esclusione di cui all’art. 330 c.c. laddove l’assetto regolamentativo di cui all’art. 337 quater c.c. non assicuri un adeguato livello di soddisfacimento dei doveri genitoriali, in tal modo arrecando nocumento ad una sana ed equilibrata crescita della prole.

Va, in sostanza, ragguagliato il vaglio sempre alla ponderazione afferente all’idoneità al contenimento del trauma derivante dalla disgregazione del nucleo familiare, in ciò inserendosi la declaratoria de potestate laddove venga riscontrata un’inattitudine alla rappresentanza sostanziale della prole, in ciò estrinsecandosi la gravità delle violazioni di cui all’art. 330 c.c., proprio rispondendo il provvedimento in tal senso ad una extrema ratio, dovendosi, nei limiti del possibile, prediligere un assetto che cerchi di contemplare il rapporto del minore con entrambi i genitori, in caso contrario correndosi il rischi odi pregiudicare ulteriormente l’equilibrio psico – fisico del minore a causa della sostanziale recisione del legame con taluno di essi ed in ciò giustificandosi la prognosticità del giudizio sulle capacità genitoriali, intesa quale prospettiva di recupero delle difficoltà nell’espletamento delle stesse, più o meno gravi, eventualmente emerse.

Ciò premesso, la Corte di legittimità non ha ritenuto di poter sussumere nell’argomentata fattispecie il contengo dei genitori – che nelle more di tale attività di sostegno e monitoraggio, nonché del procedimento dinanzi al giudice specializzato, hanno concertato il trasferimento dell’intero nucleo familiare in Spagna.

Va, invero, sottolineato come la migrazione del nucleo familiare – nell’assenza di cause ostative disposte dall’autorità giudiziaria – corrisponda all’esercizio di un diritto costituzionalmente garantito – ovverosia la libertà di circolazione di cui all’art. 16 Cost., da coniugare, nell’ipotesi in esame, con la medesima libertà all’interno delle frontiere interne dell’Unione Europea, la cosiddetta Area Schengen – nient’affatto illegittima, dovendosi valutare, in via consequenziale, gli effetti prodotti da tale decisione sulla sfera personale del minore e, di riflesso, sull’intera famiglia, avendo, nel caso di specie, omesso il Tribunale per i Minorenni una tale indagine, peraltro non potendosi escludere  un giudizio consono di tale scelta laddove sia determinata da ragioni lavorative non già semplicemente migliorative della situazione occupazionale dei genitori, nonché allorquando il trasferimento non inficia il diritto di ciascuno di essi a trascorrere tempi equilibrati con la prole – dovendosi escludere una siffatta analisi nell’ipotesi in esame, dal momento che la nuova residenza ha accolto entrambi – oltre all’imprescindibile valutazione sull’equilibrio psicologico del minore, il quale non deve subire le conseguenze negative di un’eventuale cancellazione dei rapporti amicali e scolastici eventualmente consolidati, oltre alla considerazione di quelli instaurati con i parenti di ciascun ramo genitoriale.

La Cassazione, a tale ultimo proposito, ha coerentemente ritenuto inammissibile nel giudizio de potestate l’intervento degli ascendenti ai sensi dell’art. 317 bis c.c. – peraltro in adesione alle ragioni dei genitori, volte a sovvertire la decisione di decadenza della responsabilità sulla prole – sulla scorta del principio per cui il suddetto procedimento ha ad oggetto la sola potestas genitoriale, identificandosi quali parti del giudizio i genitori medesimi, il minore processualmente rappresentato dal curatore speciale – quest’ultima quale regula iuris codificata dal nuovo art. 473 bis.8 c.p.c. – nonché il Pubblico Ministero, essendo connotata da differente interesse ad agire la domanda diretta a preservare i rapporti significativi da parte degli ascendenti, da far valere in autonomo giudizio, sempre dinanzi al giudice specializzato in ossequio all’art. 38 disp.att.c.c..


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