-  D'Ambrosio Mary  -  26/06/2014

LA RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE QUANDO IL COMMITTENTE FORNISCE I MATERIALI - CASS. CIV. 14220/14 - Mary d'AMBROSIO

L'appaltatore risponde dei difetti dell'opera quando accetti senza riserve i materiali fornitigli dal committente, anche nel caso in cui questi ultimi, sebbene nè difettosi nè inadatti, richiedano tuttavia per la loro corretta utilizzazione l'osservanza di una particolare procedura, il cui eventuale apprendimento è a carico dell'appaltatore stesso ed è esigibile al pari del possesso delle ordinarie nozioni dell'arte.

Tanto stabilisce la Cass. Civ., sez. II, con sentenza n. 14220 del 23/06/2014.

Brevi cenni sul fatto.

Su commissione della società Y. la ditta appaltatrice D.F.V. veniva incaricata dei lavori di ristrutturazione e di ampliamento di un immobile ad uso industriale. Per la realizzazione dei lavori la committente forniva i materiali, composti da mattoni in argilla espansa e malta, acquistati dalla società M.

A conclusione delle opere si manifestavano infiltrazioni d"acqua sulle mura esterne. La committente esperiva ATP per l"accertamento dei danni e conveniva in giudizio la società appaltatrice nonché la società M.

In primo grado venivano accolte le ragioni dell"attrice limitatamente alle pretese avanzate nei confronti della ditta appaltatrice D.F.V.

In appello la Corte territoriale riformava la sentenza accogliendo le istanze della società appaltatrice. Osservava la Corte che nel giudizio non era emersa la prova dell"avvenuta consegna all"appaltatrice  della scheda tecnica del materiale impiegato. Trattandosi, infatti di materiale particolare, la cui posa in opera richiedeva precisi accorgimenti ai fini della migliore resa in termini di idrorepellenza era, ad avviso della Corte, onere della committente rendere edotta la D.F.V. delle caratteristiche del materiale acquistato. Inoltre risultava acclarato che i blocchetti di argilla espansa/cemento impiegati non avessero un aspetto tale da suscitare nella società appaltatrice dubbi sulla specialità delle caratteristiche intrinseche del materiale, né emergeva che la D.F.V. li avesse impiegati in precedenza in altri lavori tanto da averne potuto saggiare la resa.

Riguardo alle lagnanze nei confronti della società M. la Corte osservava come la CTU tecnica esperita avesse evidenziato l"assenza di vizi nel materiale fornito, dotato di caratteristiche di idrorepellenza conformi alle normative tecniche europee in materia e alle schede tecniche fornite. Emergeva inoltre come non fosse stata commissionata da parte della società Y. alcuna perizia tecnica al fine di pervenire alla migliore scelta del materiale da impiegarsi tenuto conto delle caratteristiche e delle finalità del fabbricato. Di talchè l"inadeguatezza del materiale agli usi di destinazione doveva imputarsi unicamente alla committente.

Ricorrendo in Cassazione la committente denunciava, in particolare, l"errata applicazione da parte del Corte territoriale degli artt. 1655 e 1663 c.c.

L"appalto è il contratto con il quale una parte (appaltatore) assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento verso un corrispettivo in denaro di un"opera o di un servizio commissionatogli dall"appaltante (art. 1655 c.c.)

Il carattere dell"autonomia è essenziale ai fini della configurabilità dell"appalto. L"autonomia si esplica nell"approntare i mezzi necessari alla realizzazione dell"opera nonché a modulare lo svolgimento dei lavori. All"autonomia si collega il rischio della gestione che l"appaltatore assume su di sé in quanto dominus della realizzazione dell"opera. In ragione della propria autonomia l"appaltatore non è esente da responsabilità anche qualora il committente si ingerisca nella direzione dei lavori appaltati salvo "ingerenza ed istruzioni abbiano una continuità ed una analiticità tali da elidere, nell'esecutore, ogni facoltà di vaglio, di guisa che il rapporto di appalto si trasforma, "ipso facto", in un rapporto di lavoro subordinato" (Cass. 1154-02).

L"appaltatore è quindi tenuto a seguire i lavori nel rispetto delle regole dell"arte al fine di pervenire alla realizzazione di un"opera che risponda alle esigenze del committente nonché agli obiettivi di funzionalità previsti dal contratto.

Resta pertanto responsabile se, dando esecuzione a un progetto fornitogli dal committente, non ne denunci tempestivamente i vizi destinati a inficiare il valore e/o l"utilità dell"opera, oppure quando non li abbia rilevati affatto, essendo tenuto a riconoscerli con la normale diligenza. "L'autore è invece esentato da responsabilità se dimostri di aver manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto a eseguire il progetto come "nudus minister" per le insistenze del committente a rischio del medesimo" (Cass. 10550/01).

Quando poi è lo stesso committente a fornire il  materiale da impiegare nei lavori l"appaltatore è tenuto, ai sensi dell"art. 1663 c.c. a dare avviso al committente dei difetti della materia da questa fornita, se si scoprono nel corso dell"opera o possono comprometterne la regolare esecuzione.

Il rispetto delle prescrizioni tecniche dell"arte nella realizzazione dell"opera impongono all"appaltatore il controllo della idoneità dei materiali ricevuti: "L'obbligo dell'appaltatore di osservare le norme e le prescrizioni di natura tecnica nella realizzazione dell'opera comprende il controllo degli elementi e dei materiali che gli sono stati forniti dal committente, al quale deve comunicare gli eventuali difetti (riconoscibili con l'ordinaria diligenza) dei medesimi, ne consegue che l'appaltatore, una volta dato l'avviso dei difetti al committente, deve astenersi dall'eseguire l'opera, per cui se vi dà egualmente corso, resta esonerato dalla responsabilità soltanto nel caso in cui il committente abbia insistito nel pretendere l'esecuzione del contratto, assumendo così in proprio il rischio". (Cons. Stato sez. IV n. 125/97)

La Cassazione, con la sentenza in commento, si è rifatta alla giurisprudenza citata con la precisazione che la perizia richiesta all"appaltatore nella verifica dei materiali debba estendersi anche alle modalità di utilizzo degli stessi. Pertanto, a fronte di materiali di per sé non difettosi, come nel caso di specie, ma il cui efficiente impiego richieda specifiche accortezze tecniche, è onere dell"appaltatore prendere nota delle caratteristiche intrinseche dei materiali e procurare di impiegarli in modo appropriato alla realizzazione di un"opera che risponda alle esigenze del committente.




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