-  Ricciuti Daniela  -  06/08/2016

Le battaglie 'cendoniane' di civiltà godono del sostegno dell'ONU e del Bel Paese - Daniela Ricciuti

Ai sensi della Convenzione ONU, l'interdizione deve essere abrogata e l"Amministrazione di sostegno è l"unica misura di protezione giuridica idonea a garantire dignità alla persona con disabilità, proteggendola senza limitarne l'autonomia oltre i soli interventi strettamente necessari.

 

Con la ratifica della "Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti delle Persone con Disabilità", firmata a New York il 13 dicembre 2006 1, l"Italia ha assunto l'impegno, di fronte alla Comunità internazionale, di promuovere i diritti e l"integrazione delle persone con disabilità.

Per la prima volta la condizione di disabilità di tanti cittadini del nostro Paese, è stata rappresentata - a livello istituzionale e governativo - non solo come un problema assistenziale confinato entro il perimetro delle politiche di "welfare", ma come un imprescindibile ambito di tutela dei diritti, che investe la politica e l"amministrazione in tutte le sue articolazioni, nazionali, regionali e locali.

Ciò ha segnato il definitivo passaggio da una visione delle persone con disabilità "come malate e minorate" ad una visione della condizione di disabilità basata sul rispetto dei diritti umani, tesa a valorizzare le diversità umane (di genere, di orientamento sessuale, di cultura, di lingua, di condizione psico-fisica, etc.) e a considerare la condizione di disabilità non come derivante da qualità soggettive delle persone, bensì dalla relazione tra le caratteristiche delle persone e le modalità attraverso le quali la società organizza l"accesso ed il godimento di diritti, beni e servizi.

Nel senso che "in realtà non ci sono persone deboli, ma solo persone indebolite dalla nostra incapacità di 'rimuovere gli ostacoli (...)secondo il dettato costituzionale (dell'art. 3 Cost.) - che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti' (...)" (Cendon).

Contestualmente alla ratifica della Convenzione ONU, la legge 3 marzo 2009 n. 18 2 ha altresì costituito l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità (c.d. OND, istituito dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con il coinvolgimento dei massimi esperti del settore, delle più importanti Istituzioni dello Stato, delle Autonomie locali, delle Organizzazioni delle Persone con Disabilità, delle principali Forze sociali, di Organizzazioni internazionali, Agenzie di cooperazione, etc., e dunque rappresentanze istituzionali, della Società civile e del Terzo Settore), col compito di presiedere alla esecuzione ed attuazione dei princìpi sanciti dalla Convenzione stessa.

Principi quali: la non discriminazione e la parità di opportunità; l"accessibilità; la piena ed effettiva partecipazione e inclusione nella società; il rispetto per la differenza e l"accettazione delle persone con disabilità, come parte della diversità umana e dell"umanità stessa; il rispetto per la dignità, l"indipendenza e l"autonomia individuale, compresa la libertà di compiere le proprie scelte.

Fermo il valore ideale alto e impegnativo dei principi, vi è, peraltro, la consapevolezza, secondo una logica pragmatica, che gli obiettivi più ambiziosi possono essere raggiunti solo attraverso un"azione costante di medio-lungo periodo: di qui l"impegno puntuale a suggerire opportunità concrete di innovazione e di cambiamento.

Oggi, nel decennale della Convenzione ONU, le priorità del Piano di azione dell'Osservatorio sono declinate in otto linee d"intervento:

1) riconoscimento/certificazione della condizione di disabilità e valutazione multidimensionale finalizzata a sostenere il sistema di accesso e la progettazione personalizzata;

2) politiche, servizi e modelli organizzativi per la vita indipendente e l"inclusione nella società;

3) salute, diritto alla vita, abilitazione e riabilitazione;

4) processi formativi ed inclusione scolastica;

5) lavoro e occupazione;

6) promozione e attuazione dei principi di accessibilità e mobilità;

7) cooperazione internazionale;

8) sviluppo del sistema statistico e di reporting sull"attuazione delle politiche.

Con particolare riferimento alla protezione giuridica delle persone con disabilità e al loro diritto alla autodeterminazione e alla scelta del proprio progetto di vita, è sancito all'art. 12 della Convenzione ONU "l'uguale riconoscimento dinanzi alla legge" dei diritti delle persone con disabilità rispetto ai diritti degli altri cittadini.

Per una coerente applicazione del suddetto principio, la stessa Convenzione stabilisce la necessità di interventi concreti, da parte degli Stati membri, volti al riconoscimento della capacità giuridica su base di uguaglianza con gli altri in tutti gli aspetti della vita.

Difatti è stabilito che i singoli Stati debbano assicurare che "tutte le misure relative all"esercizio della capacità giuridica forniscano adeguate ed efficaci garanzie per prevenire abusi in conformità alle norme internazionali sui diritti umani. Tali garanzie devono assicurare che le misure relative all"esercizio della capacità giuridica rispettino i diritti, la volontà e le preferenze della persona, che siano scevre da ogni conflitto di interesse e da ogni influenza indebita, che siano proporzionate e adatte alle condizioni della persona, che siano applicate per il più breve tempo possibile e siano soggette a periodica revisione da parte di una autorità competente, indipendente ed imparziale o di un organo giudiziario. Queste garanzie devono essere proporzionate al grado in cui le suddette misure incidono sui diritti e sugli interessi delle persone".

Il Programma biennale per la promozione dei diritti e l"integrazione delle persone con disabilità dell'Osservatorio, nella Proposta licenziata lo scorso luglio, ha espressamente sottolineato come "dopo la ratifica della Convenzione ONU del 2006, l"unica vera misura idonea, nell"ordinamento italiano, a garantire dignità alla persona con disabilità, proteggendola, ma al tempo stesso sostenendone le autonomie con i soli interventi strettamente necessari, sia l"Amministrazione di sostegno", inserita nel codice civile agli artt. 404 e ss., con la legge istitutiva n. 6 del 2004 (promulgata due anni prima, ma da tempo sottoposta al vaglio dei Lavori parlamentari: un caso virtuoso in cui l'Italia può ben vantare l'orgoglio di aver anticipato i tempi!).

Soltanto tale strumento è in grado di realizzare l"obiettivo di rendere la persona con disabilità protagonista della propria vita, partecipando, nella misura massima possibile, alle scelte della propria esistenza, della propria salute e del proprio patrimonio (le tre diverse sfere della vita umana, che sono tra loro intimamente intrecciate, come i fili dello scooby-doo, il braccialetto dei bambini), e mettendola nelle condizioni di porre in essere atti giuridici che prima le erano negati.

Di qui l'importanza di prevedere e attuare interventi per la promozione e il rafforzamento dell"istituto.

E proprio al fine di perseguire l'obiettivo del rafforzamento dell"Amministrazione di sostegno, è stato costituito uno specifico Comitato tecnico di coordinamento a livello territoriale dell"Amministratore di sostegno; inoltre sono stati previsti interventi di tipo legislativo e amministrativo generale e operativo (anche formativo), nonchè specifiche azioni, al momento peraltro non ancora compiute.

Gli interventi previsti - quanto alla loro sostenibilità economica - non comportano costi aggiuntivi; al contrario potrebbero consentire consistenti risparmi di spesa sia per il sistema che per le persone con disabilità e i loro familiari, grazie alla semplificazione che si avrebbe (pur col mantenimento di tutte le cautele del caso) nel compimento di atti giuridici, oggi, purtroppo, irrigiditi secondo gli schemi autorizzativi e di controllo dell"attuale disciplina, specie codicistica.

Le azioni specifiche previste dall'attuale Programma biennale di azione dell'Osservatorio delle persone con disabilità, in particolare, consistono ne:

a) la proposta di modifica del codice civile, volta all'abrogazione dell"interdizione e dell"inabilitazione, mantenendo come sola misura di protezione giuridica, variamente modulabile, l"Amministrazione di sostegno, rafforzata in alcuni aspetti, oggi del tutto annullati dalle due più datate figure giuridiche.

In realtà giace da tempo alla Camera una proposta di legge (Atti Camera n. 1985, presentata il 23 gennaio 2014), recante "Modifiche al codice civile e alle disposizioni per la sua attuazione, concernenti il rafforzamento dell"amministrazione di sostegno e la soppressione degli istituti dell"interdizione e dell"inabilitazione". Nonostante la dichiarata condivisione politica trasversale e i numerosi interventi di sollecito e sensibilizzazione, il provvedimento peraltro non è ancora stato calendarizzato in Commissione Giustizia. Si attende, dunque, un intervento che possa dare la stura alle istanze di civiltà da più parti avanzate, risolvendo finalmente tale inspiegabile impasse (in proposito, cfr. https://www.personaedanno.it/interdizione-inabilitazione/abrogare-l-interdizione-lettera-al-presidente-mattarella-paolo-cendon 3;

b) il coordinamento di tutto l"impianto civilistico, specie in tema di esercizio dei diritti della persona e dei diritti patrimoniali, rispetto alla mutata considerazione giuridica degli atti posti in essere dai beneficiari dell"Amministrazione di sostegno, anche in riferimento ai divieti o alle interpretazioni restrittive che colpivano e tuttora colpiscono molte persone con disabilità, non solo intellettiva e/o relazionale;

c) la modifica delle protezioni giuridiche in ambito negoziale, sia attraverso la previsione dell'abusività di clausole contrattuali che, in via indiretta, ledano maggiormente le persone con disabilità, che, spesso, hanno una carenza informativa maggiore o non possono contrattare; sia attraverso legislazioni speciali in tema di consensi informati e di manifestazioni di volontà unilaterali (esercizio del diritto di voto e del diritto di richiesta di cittadinanza);

d) la promozione dell"omogenea applicazione dell"attuale normativa sull"Amministrazione di sostegno per tutto il territorio italiano;

e) la garanzia della vigilanza soprattutto sul rispetto dei tempi di emissione del decreto di nomina dell'Amministratore di sostegno, e sull"assegnazione di adeguate risorse umane (giudici, operatori di cancelleria) e tecnologiche alle Sezioni della Volontaria Giurisdizione;

f) la promozione e incentivazione di percorsi formativi e di aggiornamento ad hoc per magistrati attraverso il Consiglio Superiore della Magistratura e la Scuola Superiore della Magistratura;

g) la promozione e incentivazione di percorsi formativi e di aggiornamento per varie figure professionali (quali assistenti sociali, avvocati, medici legali), favorendo lo scambio multidisciplinare;

h) il coinvolgimento delle Regioni nella informazione e divulgazione della figura dell"Amministrazione di sostegno e dell"autodeterminazione della persona con disabilità, anche avvalendosi delle Organizzazioni del Terzo Settore;

i) l'incentivazione della costituzione di Sportelli regionali e territoriali di tutela del cittadino, con il compito di coordinare e promuovere, in relazione all"Amministrazione di sostegno, progetti innovativi di formazione o la sottoscrizione di intese per agevolare i rapporti cittadino/servizi sociali/enti del terzo settore/tribunali.

Infine, sempre nell'ottica del rafforzamento dell'istituto e con il patrocinio dell"Osservatorio nazionale sulla disabilità, una squadra interdisciplinare, diretta dal prof. Cendon (membro, in qualità di esperto, del CTS, ossia del Comitato Tecnico-Scientifico dell'OND), sta lavorando alla predisposizione di Linee Guida in materia di applicazione dell'Amministrazione di sostegno.

L'obiettivo è quello di dare risposta ai numerosi quesiti posti dalla esperienza quotidiana dello strumento di protezione de quo, nel tentativo di garantirne adeguata uniformità nell'applicazione. Difatti occorre porre rimedio alle molteplici e gravi disparità che, a causa delle differenze territoriali di sensibilità e cultura giuridica, ancora sussitono nella prassi pretoria, a distanza di oltre un decennio dall'entrata in vigore della legge n. 6 del 2004.

 

 

 

(1)  In allegato: "Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità", firmata a New York il 13 dicembre 2006.

(2)  In allegato: Legge 3 marzo 2009, n. 18 - "Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità".

(3)  In allegato: Proposta di legge Cendon - A C n. 1985 presentata il 23 gennaio 2014 - "Modifiche al codice civile e alle disposizioni per la sua attuazione, concernenti il rafforzamento dell"amministrazione di sostegno e la soppressione degli istituti dell"interdizione e dell"inabilitazione".




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