Pubblica amministrazione  -  Gabriele Gentilini  -  17/12/2023

Legge 15 dicembre 2023, n. 191 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili

E' stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana la legge di cui al titolo https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2023-12-16&atto.codiceRedazionale=23G00204&elenco30giorni=true, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili.

Tra le misure estese ed approvate ricorrono la norma per cui nelle more della definizione del quadro finanziario complessivo relativo ai rinnovi contrattuali per il triennio 2022-2024, l’indennità di vacanza contrattuale (IVC) attribuita al personale a tempo indeterminato dipendente dello Stato, sia incrementata nel mese di dicembre di un importo pari a 6,7 volte il relativo valore annuale attualmente erogato. L’incremento viene attribuito a valere sul 2024. Conseguentemente, configurandosi come anticipazione, andrà poi scontato (nel 2024) dall'erogazione della medesima indennità o dagli aumenti a regime che vi saranno con i rinnovi contrattuali. L’anticipo non rileva ai fini dell’attribuzione dell’esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti previsto dalla normativa vigente.

Inoltre è stato previsto che possono essere messi a carico del PNRR gli incarichi temporanei del personale tecnico e amministrativo già attività per l’a.s. 2023/24 sia per il PNRR che per Agenda sud con contratti che sono conferiti per singoli anni scolastici previa comunicazione al Ministero dell'istruzione e cessano entro e non oltre il 30 giugno 2026 il tutto con l'autorizzazione per  le istituzioni scolastiche sono autorizzate a porre a carico del PNRR esclusivamente le spese per il personale effettivamente impegnato nella realizzazione dei relativi interventi nel limite complessivo di 60 milioni di euro annui per ciascuno degli esercizi 2024, 2025 e 36 milioni di euro per il 2026. 

Inoltre viene istituito un Fondo, nel bilancio del Ministero dell'università e della ricerca, finalizzato alla corresponsione di tutti gli importi dovuti a titolo di co-finanziamento nell’ambito delle procedure amministrative in materia di alloggi e residenze per studenti universitari. Il fondo ha lo scopo di sostenere gli studenti della formazione superiore e di incrementare la disponibilità di alloggi e posti letto per gli studenti fuori sede mediante l'acquisizione del diritto di proprietà o, comunque, l'instaurazione di un rapporto di locazione o altra forma di godimento a lungo termine o il rinnovo a lungo termine di contratti di locazione già in essere da parte di soggetti pubblici e privati in relazione ad immobili adibiti a residenze universitarie. Il fondo è pari a euro 96.570.000 per l’anno 2023, per poi calare fino a 129.000 euro nel 2053. L’istituzione del Fondo è coerente con la rimodulazione dell’obiettivo M4C1-28 - riforma 1.7 del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

vengono normate altre misure tra le quali le modifiche in tema di reddito di lavoro dipendente e assimilati (articolo 3, commi 3-bis e 3-ter), la proroga del secondo acconto Irpef 2023 e remissione in termini per la Rottamazione-quater (art. 4), l'iva ridotta sugli integratori alimentari, niente imposta sui trattamenti estetici sanitari (art. 4 bis), l'otto, cinque e due per mille e transazione di crediti (art. 4 quinquies), Assistenza e rappresentanza del contribuente in sede di verifica fiscale (art. 8 bis), le misure per i soggetti situati nei comuni toscani colpiti degli eventi calamitosi del 2 novembre 2023 (art. 21 bis).




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