-  Zorzini Alex  -  13/05/2014

LOTTA ARMATA PER LA SECESSIONE RIENTRA NELLA DEFINIZIONE DI MINACCIA PER MOTIVI POLITICI - Cass. civ 8399/14 - A. D. ZORZINI

Un cittadino senegalese ha presentato domanda di protezione internazionale alla Commissione territoriale competente, poiché proveniva da una zona dove vi erano scontri tra ribelli (in particolare del MFDC, movimento di lotta per l'indipendenza del Casamance, regione del Senegal), i cui membri costringevano con la forza i giovani ad arruolarsi nelle loro fila.

La commissione ha rigettato la domanda.

Similmente ha fatto il Tribunale.

Anche la Corte d'appello di Napoli ha rigettato le domande di protezione internazionale ma ha riconosciuto il permesso di soggiorno per motivi umanitari, in quanto: (a) i fatti erano remoti, risalenti cioè al 2008, mentre la domanda era stata presenta nel 2012; (b) il richiedente aveva fatto un generico riferimento a dei "ribelli" senza riferimenti precisi di ordine politico, etnico e religioso; (c) la presenza di questi ultimi era circoscritta a un ambito regionale e quindi il richiedente avrebbe potuto trasferirsi in un"altra zona più sicura del paese; (d) "nemmeno ricorrono i presupposti della protezione sussidiaria" ex  art. 14, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251.

Solo in terzo grado - ma questa corsa ad ostacoli non è ancora finita - il senegalese ha ottenuto maggior attenzione per la sua vicenda personale.

La Cassazione (Cass. civ., sez. VI, 9.4.2014, n. 8399), infatti, ha accolto il ricorso, rinviando alla Corte d'appello di Napoli, in una diversa composizione, per un nuovo esame della domanda di protezione internazionale tenendo conto di tali principi di diritto:

1) la lotta armata per la secessione di una parte del territorio nazionale, realizzata anche mediante l"arruolamento con la forza nelle sue fila dei giovani residenti in quel territorio, costituisce per questi ultimi, minaccia di persecuzione per motivi di "opinione politica" ex art. 8, lett. e), D.Lgs. n. 251 del 2007, considerato il carattere all'evidenza politico della finalità secessionista e del metodo - la lotta armata - scelto per realizzarla;

2) la circostanza che i fatti riferiti dal richiedente a fondamento della minaccia di persecuzione datino ad epoca più o meno risalente nel tempo non è di per sè sufficiente a escludere l'attualità della minaccia di persecuzione, la quale ben potrebbe comunque persistere e va quindi verificata in applicazione dei criteri di cui all"art. 3  del D.Lgs. n. 251 del 2007, e all"art. 8 del D.Lgs. n. 25 del 2008;

3) il legislatore, al momento di recepire la direttiva 2004/83/CE non ha dato attuazione all"art. 8 che si riferisce alla cd. "Internal Flight or Relocation Alternative" che prevede la valutazione della ragionevole possibilità del richiedente di trasferirsi in altra zona del territorio del paese d'origine in cui non vi abbia fondati motivi di temere di essere perseguitato (o non corra rischi effettivi di subire danni gravi), così come già si è pronunciata Cass. 2294/2012.




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