-  Gasparre Annalisa  -  20/03/2015

LUSSO, VISONI, DELIRI E ORRORI: UNA CATENA DI MORTE - Trib. Padova, 22.5.2014 - Annalisa GASPARRE

- allevamento animali da pelliccia

- alimenti contaminati

- test su topi da laboratorio

 

Questa è una storia dell'orrore.

No, non è vero. E' una storia reale, anche se l'orrore resta.

Si consiglia di non leggerla a chi è delicato.

Anzi, si consiglia la lettura a chi non è già intollerante all'ipocrisia del c.d. lusso.

Questa è la storia di animali allevati per essere uccisi da animali allevati per essere uccisi.

No, non è un errore. E' un orrore.

Questa è la storia di chili di pesce (verdesca, un tipo di squalo) - perchè i pesci sono quantificati in chili e non in unità - allevati e uccisi per divenire cibo di altri animali, i visoni allevati per essere uccisi e finire sulle passerelle di moda.

Fin qui, tutto tragicamente regolare, tutto ordinario, quotidiano. Succede ogni istante che si perpetua la strage.

Ci insegnano fin da bambini quella regola - non solo metaforica - secondo cui il pesce grande mangia quello piccolo, il predatore mangia la preda, lotta e combatti altrimenti soccombi. E poi, comunque, muori ma se sei co-responsabile di milioni di altre morti, pazienza.

Cosa mangiano i visoni allevati e uccisi (di regola per asfissia) per diventare capi di abbigliamento è stato argomento di cui ha trattato la sentenza in esame per la ragione che, a causa della contaminazione con mercurio del predetto pesce (cioè, di quegli animali che nuotano finchè possono farlo) all'allevamento di visoni (o, meglio, a quegli animali simpatici, appartenenti alla famiglia dei Mustelidi, con una - per loro disgrazia - bella pelliccia), si verificavano situazioni sgradevoli e non previste che provocavano un danno economico ai signori titolari dell'allevamento, cioè a quei signori imprenditori che letteralmente "sulla pelle" altrui guadagnavano da vivere, allevando e uccidendo gli animali, per poi venderne le pelli al mercato del lusso.

Che chi scrive sia contro ogni forma di sfruttamento degli animali, disprezzi i produttori e "a pelle" le riescano antipatici coloro che indossano "pelli" altrui è inutile nasconderlo. Tuttavia, lungi dal voler calcare palcoscenici in cui si denunciano le condizioni degli animali negli allevamenti e le modalità di loro uccisione - che talora ben vengono interpretati da altri - non può qui non cogliersi l'occasione di portare alla ribalta una vicenda oltremodo macabra, irrispettosa dei diritti e del diritto, una storia di inaudita violenza che, a mio personale modo di vedere, se non ha portato ad esiti diversi per i limiti del sistema (contestazione del maltrattamento di animali e condanna anche degli allevatori per omesso impedimento di quanto a breve si descriverà), almeno in questa sede critica è doveroso portare a conoscenza dei lettori per una riflessione di ampio respiro.

Si fa riferimento ad episodi di cannibalismo che hanno interessato i visoni.

Così.

Dopo aver mangiato il pesce contaminato, i visoni si sono uccisi e mangiati tra di loro. 

Qui si esce dalla natura. Si entra nella patologia, nel delirio, nell'orrore.

Un totale di 2700 visoni morti, oltre ai cuccioli nati morti di cui si ignora il numero esatto. 

Non è un reportage fatto dagli animalisti, è la narrazione fatta dagli stessi allevatori, anche se con un fine ben preciso.

Prezzo medio delle pelli circa 30 euro.

Questo il valore 'dal produttore' della vita di un visone.

Di qui, l'interesse commerciale ad adire il Tribunale per i danni riportati agli animali sopravvissuti, per i danni derivati dalle morti improvvise degli animali (di cui non era stato possibile ricavare le pelli), vi era stato un ritardo nella crescita degli animali e episodi di cannibalismo.

Dal punto di vista tecnico, si invocava la responsabilità contrattuale per la fornitura di merce viziata.

Le analisi di laboratorio aveva escluso che gli animali fossero affetti da malattie mentre si accertava che il pesce somministrato era contaminato e causalmente riconducibile alla morte degli animali da allevamento. Non bastarono quelle morti: la scienza richiede controprove che l'Istituto Zooprofilattico incaricato svolgeva su topi di laboratorio, anch'essi morti dopo il quarto giorno, dopo aver manifestato sintomi clinici (pelo arruffato, dimagrimento, tendenza all'immobilità).

Il fornitore di pesce è stato quindi condannato al risarcimento del danno, a titolo di responsabilità contrattuale, per i danni derivanti dalla vendita del prodotto viziato (2700 per circa 30 Euro).

Un'inaccettabile catena di morti dovuta a leggerezze, scelte precise, errori. Chi paga? Proprio nessuno, solo tutte questi animali viventi uccisi per le ragioni più diverse: squali, visoni, topi.

Se questo il prezzo del lusso, consentitemi di urlare il mio dissenso e il mio orrore.

 

 

 

Trib. Padova Sez. II, Sent., 22-05-2014

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI PADOVA

SEZIONE II CIVILE

IL GIUDICE

Dott. NICOLETTA LOLLI ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I' grado iscritta a ruolo il 14.6.2007 al n. 6330/07 R.G., promossa con atto di citazione notificato in data 6.6.2007 da Aiut. Uff. Giud. del Tribunale di padova

DA

----. S.N.C. di --- & C., P.IVA: (...)

- Attrice -

rappresentata e difesa come da mandato in calce all'atto di citazione dall'avv. -----

CONTRO

-----S.R.L., P.IVA: (...)

- Convenuta -

rappresentata e difesa come da mandato dep. 23.7.07 dall'avv. -----

OGGETTO: Vendita di cose mobili.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Con atto di citazione notificato il 13.6.2007 la società ---- S.n.c. di F.S. & C., impresa agricola che esercita attività di allevamento dei visoni, chiedeva la condanna della società---- s.r.l. al risarcimento del danno, che quantificava in Euro 253.513,50, per averle quest'ultima fornito una partita di verdesca per la preparazione di mangime per visoni che aveva determinato la loro intossicazione e morte.

Affermava in particolare l'attrice che la convenuta le aveva fornito in data 30.5.2006 una partita di verdesca e che a seguito della sua somministrazione ai visoni si erano verificati tra questi atti di cannibalismo e numerose morti. In conseguenza di ciò l'attrice si era rivolta all' Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie per svolgere accertamenti scientifici dai quali emergeva che la verdesca fornita dalla convenuta presentava una percentuale di mercurio superiore a quella consentita. L'attrice affermava quindi di essersi successivamente rivolta all'U.L.S.S. di Padova che in data 1.2.2007 procedeva al formale campionamento della verdesca e ad ulteriori accertamenti che confermavano il superamento dei limiti di mercurio consentiti dalla legge.

Lamentava l'attrice di aver subito, per effetto dell'avvelenamento, un ingente danno. In particolare dichiarava l'attrice che in conseguenza dei danni riportati alle pellicce degli animali e delle numerose morti non aveva potuto vendere molte pelli, aveva dovuto acquistare nuovi esemplari per la riproduzione e aveva dovuto impegnare numerose ore di lavoro straordinario. Specificava poi nel dettaglio ulteriori voci di danno, patrimoniale e non patrimoniale.

Si costituiva in giudizio la ---s.r.l. la quale escludeva in capo a sé qualsivoglia responsabilità, contestando il risultato delle analisi prodotte in giudizio, e chiedendo quindi il rigetto delle domande attoree. Eccepiva poi l' intervenuta decadenza da ogni garanzia e la prescrizione ex art. 1495 c.c., nonché la riducibilità del danno ex art. 1227 c.c.

Con riferimento a quest'ultimo punto sottolineava che l'attrice aveva continuato a somministrare il pastone preparato con la verdesca anche dopo i primi episodi di morte dei visoni, verificatisi sin dal 1.6.2006.

Contestava poi in ogni caso la quantificazione del danno operata dall'attrice.

La domanda di risarcimento del danno formulata dall'attrice può essere accolta nei termini che seguono.

Risulta accertata, in capo alla convenuta, la sussistenza di responsabilità contrattuale per la fornitura di merce viziata.

Quanto alla sussistenza del vizio, emerge dai documenti di causa che la verdesca fornita dalla ----s.r.l. presentava livelli di mercurio in percentuale superiore a quella consentita dalla legge.

A seguito di una prolungata osservazione dell'allevamento di visoni gestito dall'attrice, in data 28.8.2006 l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie scriveva una relazione sugli avvenimenti occorsi. Da questa relazione emergeva in particolare che in data 30.5.2006 era stata consegnata una partita di verdesca e che questa era stata immediatamente utilizzata per la preparazione del pastone destinato ai visoni. Già a partire dal 5.6.2006 i visoni avevano dimostrato di assumere una quantità inferiore di pastone e in data 9-10 giugno i visoni avevano iniziato a rifiutarlo, lasciandolo non consumato nelle gabbie.

Nel periodo in questione riscontrava quindi l'Istituto una forte moria di visoni, ritardi nella crescita degli animali ed episodi di cannibalismo tra gli animali che si morsicavano tra di loro.

L'istituto dava quindi atto del fatto che accertamenti di laboratorio avevano escluso che i visoni fossero affetti da malattie tipiche della specie. Evidenziava poi che la verdesca in questione era stata somministrata a topini di laboratorio che avevano manifestato, dopo la sua assunzione, sintomi clinici quali pelo arruffato, dimagrimento, tendenza all'immobilità e morte in quarta giornata.

Metteva quindi in luce che dopo l'interruzione dell'uso della verdesca, avvenuta il 21.7.2006, si era registrata una lenta, ma progressiva riduzione dei sintomi, e che a partire dal 10.8.2010 i visoni avevano aumentato il consumo del pastone. Sottolineava che nel periodo di osservazione non era stata modificata la composizione del pastone né erano intervenuti fattori di novità.

Concludeva quindi nel senso di ritenere che la sintomatologia clinica e le alterazioni del comportamento (morsicatura della pelle e del pelo, cannibalismo), nonché la morte di circa 2.700 visoni nel periodo 9 giugno - 17 agosto 2006 fosse riconducibile all'utilizzo, nella preparazione del pastone destinato agli animali, della verdesca (doc. 10 fascicolo attoreo).

Seguiva quindi in data 2.11.2006 una integrazione della predetta relazione nella quale l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale evidenziava i risultati delle analisi fatte sul campione di verdesca prelevato dall'allevamento (doc. 12 fascicolo attoreo). Risultava in particolare da tali analisi che la verdesca in questione presentava un contenuto di mercurio di oltre sei volte superiore rispetto al limite consentito. Evidenziava infatti una presenza di mercurio di 3,11 mg/kg (con un margine di errore di 0,37 mg) contro il limite di 0,5 mg/kg ammesso per legge.

In conseguenza di ciò, l'ULSS n. 16 di Padova procedeva in data 1.2.2007 a prelevamento cautelativo di un campione di verdesca presso la F.S.L. al fine di accertare l'eventuale presenza di mercurio nella stessa. Dei 5 campioni prelevati 1 era lasciato a F.L. e gli altri 4 erano trasmessi all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie. Le analisi riscontravano nei campioni di verdesca una percentuale di mercurio di 0,62 mg/kg (con un margine di errore di 0,09 mg) ad un tasso di umidità del 79, 48% , pari alla misura di 4,13 mg/kg (con un margine di errore di 0,49 mg) riferibile ad un tasso di umidità del 12%.

Anche tali ulteriori analisi confermavano quindi il superamento dei limiti di mercurio consentiti dalla legge.

Va a questo punto evidenziato che le analisi di cui si dirà sono sicuramente stati eseguiti su verdesca fornita dalla convenuta.

Innanzi tutto, come risulta dai registri di carico del mangime, risulta che solo la ----forniva verdesca all'attrice.

Tale circostanza è stata confermata dal teste S.F., escusso all'udienza del 14/1/2001.

Tale teste ha poi confermato che la verdesca analizzata e campionata era contenuta in imballaggi con etichetta della convenuta.

La convenuta contesta il metodo seguito per tali analisi. Più precisamente, sottolinea che le analisi in questione venivano fatte su campioni che presentavano un livello di umidità diverso da quello del 12% richiesto dal D.L. 10 maggio 2004, n. 149 , e che solo con una successiva proporzione matematica veniva ricalcolata la percentuale di mercurio riferibile al corretto tasso di umidità.

Evidenzia inoltre che il campione esaminato dall'ULSS era stato prelevato senza contraddittorio, su un bancale di merce aperta, non imballato e privo di etichetta di riconoscimento.

Quanto alla prima obiezione preme sottolineare che la ratio di indicare, nel D.L. n. 149 del 2004, un tasso di umidità di riferimento appare quella di indicare la percentuale di sostanze indesiderabili in riferimento ad una percentuale costante d'acqua nel prodotto esaminato poichè, se questa fosse variabile, le sostanze indesiderabili risulterebbero presenti in percentuali maggiori o minori a seconda del grado della loro diluizione.

In ogni caso si evidenzia che il campione di verdesca esaminato aveva un tasso di umidità del 79,48%, di molto superiore a quella del 12%, e la percentuale di mercurio, anche in presenza di una maggiore quantità d'acqua, e quindi di una maggior diluizione, era comunque superiore rispetto a quella consentita per legge (0,62 mg/kg , con un margine di errore di 0,09 mg, rispetto al limite consentito di 0,5 mg/kg).

Se ad un tasso di umidità del 79,48%, e quindi con una maggiore quantità d'acqua ed una maggiore diluizione, la percentuale di mercurio era di 0,62 mg/kg, è evidente che al tasso di umidità del 12%, riducendosi la percentuale d'acqua, correttamente si deve ritenere che aumenti la percentuale di mercurio.

Non appaiono quindi contestabili i risultati indicati dal laboratorio delle analisi.

Quanto invece alla censura sollevata dalla ----- in merito alle modalità di prelievo del campione si evidenzia in primo luogo che se lo stesso è avvenuto senza la presenza della convenuta, come la stessa si duole, non si comprende come essa possa sostenere che il prelievo avveniva su un bancale di merce aperta, non imballato e privo di etichetta di riconoscimento, circostanza peraltro smentita, come già detto, dal teste S..

In ogni caso poi preme sottolineare che a seguito del suddetto prelevamento del campione e delle relative analisi l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dava alla ----comunicazione relativa all'esito delle analisi, con invito a nominare un difensore di fiducia per il procedimento di revisione delle stesse (doc. 16 attrice).

Con comunicazione del 26.2.2007 la ---- dichiarava di non essere in alcun modo responsabile, rinunciando quindi di fatto al predetto procedimento di revisione.

Il fatto che la ---- si sia sostanzialmente sottratta ad un contraddittorio in ordine alle analisi di revisione non consente di accogliere in questa sede le sue doglianze sulla mancanza di contraddittorio nel prelevamento del campione, doglianze che peraltro appaiono infondate alla luce del prelievo di materiale sicuramente proveniente da ----e alla luce di certificati di analisi (che riguarda complessivamente almeno sei campioni) che appaiono esenti da censure.

Dall'esame dei testi emerge che l'attrice aveva consentito alla ----di prelevare un campione al fine di eseguire delle analisi per proprio conto.

La convenuta afferma che tale campione è stato inviato al laboratorio Rei di Parma e che l'esito delle analisi ha dato come esito un contenuto di mercurio di sei volte inferiore il limite di legge (doc. 16 e 17 convenuta).

L'attrice ha contestato sia l'identità del campione inviato alle analisi rispetto a quello prelevato sia l'esito delle analisi in prima memoria ex art. 183 c.p.c.

Sul punto la convenuta, pur articolando sul punto prove che non sono state ammesse, non le ha poi coltivate in sede di precisazione delle conclusioni, cosicchè non vi è alcuna dimostrazione del fatto che il campione prelevato da ----presso ---- fosse effettivamente quello analizzato dal laboratorio Rei. Va infatti evidenziato che la convenuta, in sede di precisazione delle conclusioni, ha chiesto l'ammissione delle proprie prove solo subordinatamente a quelle proposte da controparte; poiché queste ultime non vanno ammesse in quanto superflue, non vi sono richieste istruttorie accoglibili effettuate dalla convenuta.

Da quanto sopra esposto risulta quindi la prova della presenza di mercurio, in percentuali superiore rispetto ai limiti consentiti, nella partita di verdesca consegnata all'attrice dalla ----, da ritenersi quindi viziata.

Quanto alla scoperta del vizio l'attrice aveva conoscenza certa delle analisi di laboratorio sui campioni di verdesca solo alla data della relazione dell'Istituto Zooprofilattico, e quindi al 28.8.2006.

Risulta tuttavia dalle prove testimoniali che l'attrice, ancor prima di tale momento, aveva tenuto costantemente informata la ----degli accertamenti svolti e degli esiti delle analisi.

Dichiarava il teste G.G. che nel mese di luglio 2006 arrivava alla ---la notizia della mortalità dei visoni. Aggiungeva poi che per telefono, i primi giorni di agosto 2006, L.F. gli aveva detto che a suo parere c'erano alcuni problemi con la verdesca fornita dalla ----che aveva causato la mortalità degli animali.

Il teste S.F. confermava che all'inizio di giugno 2006 venivano inviati alla ----gli esiti delle analisi e dichiarava che in data 25.7.06 presso l'allevamento dell'attrice il legale rappresentante della convenuta aveva prelevato campioni di verdesca al fine di effettuare le proprie analisi.

Dichiarava poi il teste F.M. che, durante un incontro del 5.8.2006, L.F. aveva fatto un discorso in merito alla verdesca come causa di mortalità dei visoni alla presenza altresì di G.G. e che quest'ultimo aveva detto che c'era una copertura assicurativa.

G.G., sentito a sua volta come teste, ricordava che L.F. aveva telefonato all'inizio di luglio e poi durante i primi giorni di agosto 2006 per comunicare che stavano morendo i visoni e che stava accertando la causa. Ricordava quindi di aver riferito allo zio G.G., legale rappresentante della ----, le predette telefonate e l'invio delle analisi.

Il vizio della merce è da ritenersi pertanto tempestivamente denunciato.

Quanto all'eccezione di prescrizione dell'azione di risarcimento sollevata dalla convenuta, la stessa dev'essere rigettata.

Con la raccomandata inviata il 27.2.2007, nella quale la ---- chiedeva alla ----il risarcimento del danno nella somma di Euro 200.000,00, e che la convenuta espressamente conferma di avere ricevuto (doc. 17 attrice, pag. 17 comparsa di risposta), la prescrizione veniva infatti efficacemente interrotta.

Successivamente, entro un anno dalla suddetta diffida, il 6.6.2007 veniva quindi notificato l'atto di citazione alla ----.

Accertati il vizio della merce consegnata dalla ----e la sua tempestiva denunzia, non resta ora che accertare l'efficacia causale del vizio rispetto al danno lamentato dall'attrice al fine di valutare la fondatezza, nel merito, della domanda di risarcimento.

Sul punto si esprimeva molto chiaramente la relazione dell'Istituto Zooprofilattico la quale, come si è già riportato, affermava che la sintomatologia clinica e le alterazioni del comportamento (morsicatura della pelle e del pelo, cannibalismo), nonché la morte di circa 2.700 visoni nel periodo 9 giugno - 17 agosto 2006 fossero riconducibile all'utilizzo, nella preparazione del pastone destinato agli animali, della verdesca e non ad altre componenti del pastone (doc. 10 fascicolo attoreo).

Come si è detto, la ----era l'unica fornitrice di verdesca per l'allevamento e si deve pertanto escludere l'attribuibilità delle morti a forniture di verdesca provenienti da terzi.

Il nesso causale tra il vizio della merce fornita dalla ----e le conseguenze dannose manifestatesi nell'allevamento dell'attrice non appaiono smentite neppure dal parere parere pro veritate prodotto dalla convenuta nel quale veniva evidenziato che il mercurio risulta tossico soprattutto per tempi prolungati di assunzione, mentre nel caso di specie la supposta assunzione di mercurio riguardava un arco di tempo limitato (cfr. doc. 20 convenuta).

Lo stesso parere metteva del resto in evidenza che i visoni, rispetto ad altri animali, possono manifestare sintomi da intossicazione anche con percentuali piuttosto basse di mercurio (a partire da 1,8 mg/kg) e che quest'ultimo, se presente in percentuali tossiche, può determinare convulsioni e morte.

Tale parere non appare quindi idoneo a contrastare le risultanze probatorie di cui sopra ed anzi conferma che l'assunzione del mercurio in misura superiore rispetto alla soglia di tolleranza può provocare negli animali le conseguenze effettivamente riscontrate nell'allevamento della -----, come la loro morte, tenuto conto che la percentuale di mercurio reperita nei campioni analizzati era oltre il doppio della soglia di tossicità indicato dallo stesso parere pro veritate, il che significa che l'effetto accumulo menzionato nel parere sopraindicato deve essere avvenuto più celermente.

In merito alla quantificazione del danno non pare potersi accogliere l'eccezione svolta ai sensi dell'art. 1227 c.c.dalla convenuta secondo la quale l'attrice non avrebbe contenuto il danno mancando di sospendere la somministrazione della verdesca ai visoni dopo i primi episodi di mortalità e cannibalismo, verificatisi sin dal 1.6.2006.

All'epoca, infatti, non era ancora emersa la causa di tali episodi per il cui accertamento si rendevano necessari, come riportato, numerose analisi. L'attrice dimostrava in corso di causa di essersi attivata con assoluta solerzia per accertare le cause dei problemi riscontrati nell'allevamento e per porvi fine, chiedendo di fare molte analisi e sospendendo l'uso della verdesca una volta accertato che era da ricondurre ad essa la causa dei problemi di salute dei visoni.

Quanto al danno lamentato dall'attrice, lo stesso è dunque da quantificare come segue.

Atteso che nella stessa relazione dell'Istituto Zooprofilattico veniva dato atto della morte di 2700 animali, appare ragionevole ritenere che, considerando congruo un prezzo medio delle pelli pari ad Euro 30,362, come emerge dai documenti prodotti dall'attrice (docc. 21-26 attrice), il danno subito sia complessivamente pari a Euro 81.977,40.

Non risultano invece provati il numero dei cuccioli nati morti, né il numero delle pelli danneggiate, di talchè tali voci non possono essere considerate nella quantificazione del danno. Sul punto, infatti, l'attrice, analogamente alla convenuta, aveva formulato prove che non sono poi state ammesse, e ha omesso di coltivarle in sede di precisazione delle conclusioni.

Quanto alle spese sostenute dall'attrice per campionamenti, analisi e prodotti disintossicanti i documenti prodotti dall'attrice non evidenziano con sufficienza chiarezza il tipo di analisi e di prodotti, né consentono di ravvisare una loro sicura riferibilità all'intossicazione da mercurio, ad eccezione dei docc. 28, 29, 35 e 36, che fanno evidente riferimento al caso in esame, per un totale di Euro 501,20, che vanno dunque riconosciute.

Non è stata provata neppure la spesa per finanziamento e interessi ad esso relativi, allegata nell'atto di citazione, atteso che la copia del contratto di mutuo prodotta manca del piano di ammortamento nonché della prova dell'effettiva erogazione della somma e dell'effettivo versamento delle rate, cosicchè non è allo stato certa l'erogazione né è determinabile l'entità esatta del costo del finanziamento.

Neppure è stata provata la spendita delle ore di straordinario.

Il danno morale non è riconoscibile: sebbene ricorrano nella presente vertenza gli elementi del reato contravvenzionale di cui all'art. 9 D.Lgs. n. 149 del 2004, si è costituita solo la società e non i soci personalmente, e le doglianze invocate sono il patema d'animo e la mancanza di vita sociale, che certamente non possono essere ricondotte ad un ente collettivo che esercita un'impresa.

La ----va dunque condannata al risarcimento del danno, a titolo di responsabilità contrattuale per danni derivanti dalla vendita del prodotto viziato per il complessivo ammontare di Euro 82.478,60, oltre interessi legali dalla messa in mora (27/2/2007) al saldo effettivo.

Le spese di lite, atteso l'esito della controversia, vanno poste a carico della convenuta soccombente e devono essere liquidate, come da dispositivo, secondo i valori medi di cui al D.M. n. 140 del 2012, ad eccezione della voce per la decisionale che va aumentata, essendo la causa andata a sentenza due volte.

P.Q.M.

Il Tribunale di Padova, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, eccezione, deduzione:

CONDANNA

---- S.R.L. a pagare a ----. la somma di Euro 82.478,60, oltre interessi legali dal 27/2/2007 sino al saldo, nonché le spese di lite del presente procedimento che si liquidano in Euro 513,40 per spese e Euro 8.500,00 per compensi oltre IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Padova, il 25 marzo 2014.

Depositata in Cancelleria il 22 maggio 2014.




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