-  Santuari Alceste  -  28/11/2016

No ai compensi nelle aziende speciali (farmacie comunali) – Corte Conti Abruzzo 224/16 – Alceste Santuari

Nessuna retribuzione ovvero indennità può essere riconosciuta ai membri del Consiglio di Amministrazione di un"azienda speciale che gestisce 3 farmacie comunali

Con la deliberazione n. 224 del 10 novembre 2016, la sezione regionale di controllo per la Regione Abruzzo della Corte dei Conti è intervenuta, nuovamente, confermando un principio consolidato.

Come è noto, l'art. 6, comma 2 del decreto - legge 31 maggio 2010, n. 78 (convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010 n. 122), al primo periodo ha previsto che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto la partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti, che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, nonché la titolarità di organi dei predetti enti è onorifica; essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente; qualora siano già previsti i gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera".

Si tratta di una previsione normativa che è stata oggetto di un intervento di interpretazione autentica, ad opera del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35. L'art. 35, comma 2-bis di quest"ultima legge ha confermato che il comma 2 sopra richiamato si interpreti nel senso che il carattere onorifico della partecipazione agli organi collegiali e della titolarità di organi degli enti che comunque ricevono contributi a carico della finanza pubblica é previsto per i soli organi diversi dai collegi dei revisori dei conti e sindacali e dai revisori stessi.

La disposizione comprende nel proprio ampio ambito applicativo sia i soggetti che utilizzino risorse proprie degli enti pubblici, che quelli che, più occasionalmente, usufruiscono di contribuzioni, comunque qualificate, a carico delle finanze pubbliche. Di qui l"applicabilità della norma in parola anche alle aziende speciali, le quali sono caratterizzate da una marcata dipendenza finanziaria dall"ente locale dominus quantomeno nel momento genetico della costituzione, allorquando l"ente locale provvede al conferimento del capitale di dotazione iniziale e alle eventuali attribuzioni correlate all"erogazione di prestazioni sociali in favore dell"utenza, in base a tariffe di norma inferiori a quelle di mercato. Nel caso di specie, inoltre, l"azienda speciale in argomento è assegnataria di sede farmaceutica, "del pari contraddistinta da una valutabilità economica e dalla attribuzione operata da parte della pubblica amministrazione."

Da ciò discende che ai membri del Consiglio di Amministrazione dell"Azienda Speciale spetta soltanto l"erogazione di gettoni di presenza in misura non superiore a trenta euro, esclusa ogni altra forma di retribuzione o indennità.  




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