-  Pierattoni Manuela  -  05/11/2008

NON SANZIONABILE L'INVIO DI DICHIARAZIONE AD UFFICIO INCOMPETENTE – Manuela PIERATTONI

Come noto l’art. 10 della L.27 luglio 2000 n. 212, meglio conosciuto come “Statuto del Contribuente”, è dedicato alla tutela dell’affidamento e della buona fede negli errori del contribuente, principio la cui importanza investe l’intero ordinamento giuridico venendo posto a fondamentale garanzia dei rapporti tra contribuente ed Amministrazione Finanziari
È importante ricordare come le disposizioni contenute nello “Statuto del Contribuente”, in attuazione degli artt. 3, 23, 53 e 97 della Costituzione, costituiscono principi generali dell’ordinamento tributario e, come tali, possono essere derogate solo espressamente.
E proprio sulla base di tale principio si è espressa la Corte di Cassazione Sezione Tributaria con la Sentenza 25908/2008 depositata in Cancelleria il 29 ottobre 2008 nella quale viene chiarito come la presentazione delle dichiarazioni fiscali, siano esse denuncia di redditi o ai fini IVA, ad un ufficio fiscale non competente non ne inficia la legittimità.
Viene così definitivamente chiarito come la presentazione nei termini consentiti non può essere considerata omessa seppur inviata ad ufficio incompetente.
Si ricorda come quanto sancito dal citato art. 10, essendo come già chiarito espressione di un principio generale del diritto, è da considerarsi insito nel diritto dell’ordinamento tributario anche prima della nascita dello Statuto del Contribuente, risultando applicabile anche retroattivamente.




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