-  Ruol Ruzzini Pisana  -  02/04/2012

PARITÀ DI TRATTAMENTO TRA DONNE E UOMINI NEI CONTRATTI ASSICURATIVI – Pisana RUOL RUZZINI

La Direttiva 2004/113/CE, recepita nell"ordinamento italiano dal d. lgs. n. 196/2007, ha introdotto negli Stati membri dell"Unione Europea il principio della parità di trattamento tra i due sessi nella fruizione di beni e servizi finanziari compresi quelli assicurativi. Alla luce di tale indicazione comunitaria non sono consentite, in ambito UE, differenze tariffarie e contrattuali legate al genere nei contratti di assicurazione. L"art. 5, par. 2, autorizzava tuttavia gli Stati membri a derogare al generale divieto di discriminazione basata sul sesso: "gli Stati membri possono decidere, anteriormente al 21.12.2007, di consentire differenze proporzionate nei premi e nelle prestazioni individuali ove il fattore sesso sia determinante nella valutazione dei rischi in base a pertinenti e accurati dati attuariali e statistici".

Tutti i paesi dell"Unione hanno fatto ricorso a tale deroga per uno o più rami assicurativi. L"Italia, ad esempio, nel mercato assicurativo nazionale, contempla la variabile "sesso" come fattore di selezione e valutazione preventiva nella fase assuntiva dei rami RC Auto, Infortuni, Malattia e Vita. Le donne italiane sono statisticamente più longeve, più virtuose alla guida di autoveicoli e meno soggette ad infortuni professionali ed extraprofessionali rispetto all"altro sesso. Gli uomini italiani, d"altro canto, subiscono un minor numero di ricoveri e di interventi chirurgici rispetto alle donne. Tali elementi hanno da sempre costituito elementi fondamentali nella tecnica assicurativa per la quotazione dei rischi ed hanno comportato una inevitabile nonché ragionevole differenza nei premi assicurativi tra i due sessi.

Nel 2009 l"Associazione Belga dei Consumatori ha chiamato in causa il Consiglio dei Ministri del proprio paese al fine di richiedere l"annullamento della legge nazionale del 2007 che, come negli altri paesi dell"Unione, faceva ricorso alla già citata deroga al principio generale di non discriminazione contenuta nell"art. 5, par. 2, della direttiva 2004/113/CE. La controversia sulla legittimità della deroga belga, nota come causa Test-Achats - C236/09 - è stata l"origine del pronunciamento della Corte di Giustizia Europea del 1 marzo 2011, che ha stabilito che "l"art. 5 n. 2 della Direttiva del Consiglio 2004/113/CE, che attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l"accesso a beni e servizi e la loro fornitura, è invalido con effetto dalla data del 21 dicembre 2012".

La Corte di Giustizia ha, dunque, sentenziato che le Compagnie di assicurazione dovranno provvedere entro tale data a rivedere radicalmente alcuni loro basilari elementi attuariali e statistici –quelli cioè basati sul sesso dell"assicurando– per attuare quanto da essa disposto. Comprensibilmente nel mondo assicurativo si è diffusa preoccupazione.

Nei mesi successivi alla sentenza si sono susseguiti numerosi incontri consultivi tra governi nazionali, assicuratori e rappresentanti dei consumatori che hanno portato alla predisposizione di indicazioni pratiche per gestire gli effetti della sentenza.

Queste indicazioni sono sfociate, il 22 dicembre 2011, nell"adozione da parte della Commissione Europea delle Linee guida per il settore assicurativo attraverso le quali quest"ultimo dovrà "garantire una graduale transizione verso la parità di trattamento tra donne e uomini in questo ambito". La Commissione vigilerà sulle modalità di esecuzione della sentenza da parte delle imprese del settore. Le linee guida, oltre a specificare che quanto disposto dalla sentenza si applica solo ai contratti di assicurazione stipulati a partire dal 21 dicembre 2012, forniscono alcuni esempi di pratiche assicurative (calcolo delle riserve tecniche, trattati di riassicurazione), attualmente basate sul genere, ritenute pienamente compatibili con il nuovo principio dei premi e delle prestazioni assicurative "unisex", che quindi non dovrebbero subire modifiche all"indomani della Test-Achats. Secondo quanto previsto dalla Commissione Europea, la transazione verso i nuovi criteri assuntivi non più basati sul genere porteranno inevitabilmente alla modifica dei premi e delle prestazioni per le donne per gli uomini a livello individuale, con aumenti e diminuzioni che dipenderanno da altri elementi di valutazione del rischio nelle intenzioni più raffinati e aderenti al singolo rischio di quelli basati sul genere. In questo modo i tassi e le conseguenti tariffe continueranno a riflettere il livello del rischio. Riduzione ed aumenti dei premi dovrebbero, infine, compensarsi sempre che le compagnie riescano a non alterare in nome di una affrettata parità formale tra i due sessi la giusta differenza che vi è in campo assicurativo.

La vera e propria "rivoluzione tecnica" cui saranno costrette a cimentarsi le Compagnie di assicurazioni, consistente nell"individuazione ed applicazione di elementi di valutazione del rischio diversi da quello del genere, comporterà un impegno organizzativo ed economico imponente, sicuramente acuito dalla critica situazione economica in cui versa il vecchio continente. I nuovi criteri, che necessiteranno con molta probabilità di successive correzioni ed aggiustamenti, potrebbero anche non comportare, soprattutto nel breve periodo, gli sperati vantaggi per i consumatori dato che il livellamento delle tariffe potrebbe essere al rialzo. D"altro canto, se le Compagnie di assicurazioni accettassero la sfida e cogliessero l"occasione per adeguare ed affinare i propri strumenti di valutazione del rischio potrebbero anche pervenire a risultati tecnici ed economici insperati e ricordare il 21 dicembre 2012 come l"inizio di una stagione positiva per il settore.




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