-  Crovetto Monica  -  05/11/2014

PATTO DI PROVA BIS SE E' NECESSARIA UNA NUOVA VALUTAZIONE DEL LAVORATORE - Monica CROVETTO

- Rapporto di lavoro

- Patto di prova

- Ammissibile l'apposizione di un secondo patto di prova se giustificato dalla necessità di sottoporre a nuova valutazione il lavoratore

 

Un lavoratore (sig. X) veniva assunto dalla Provincia di Prato con un contratto a termine per svolgere le mansioni di Comandante della Polizia, in sostituzione del titolare assente. In tale contratto era previsto un patto di prova della durata di quindici giorni. Successivamente, il lavoratore veniva assunto in forza di un contratto a tempo indeterminato con previsione di un patto di prova della durata di sei mesi. Alla scadenza del termine, la Provincia risolveva il rapporto di lavoro per mancato superamento della prova. Il lavoratore adiva il Tribunale di Prato chiedendo di essere reintegrato nel posto di lavoro ed il risarcimento del danno pari alle retribuzioni perdute. Il Giudice di primo grado rigettava il ricorso. Tale statuizione è stata confermata dalla Corte d'Appello di Firenze. I Giudici di secondo grado hanno infatti rilevato: -  l'effettiva necessità per la Provincia di verificare le qualità professionali e la personalità complessiva del prestatore; - i due patti di prova erano dettati da ragioni assai diverse (nel primo caso il lavoratore era stato assunto per sopperire all'emergenza di sostituire la titolare dell'incarico temporaneamente impedita; nel secondo caso l'Amministrazione aveva proceduto all'assunzione a tempo indeterminato a seguito dello scorrimento della graduatoria del concorso per Comandante della Polizia Provinciale, nel quale il sig. X si era classificato al secondo posto, avendo rinunciato il primo vincitore); - alla fine del primo periodo nessuna valutazione era stata espressa dall'Amministrazione circa l'esperimento della prova; - l'assunzione a tempo indeterminato comportava obbligatoriamente, in base alla contrattazione collettiva applicata, la stipula del patto di prova. Ricorreva in cassazione il sig. X ma la Suprema Corte (sentenza n. 23381 del 3 novembre scorso) hanno sancito la legittimità del patto di prova apposto a due contratti successivi stipulati tra le medesime parti. Richiamando il proprio orientamento, i Giudici di legittimità hanno premesso che "la causa del patto di prova va individuata nella tutela dell'interesse comune alle due parti del rapporto di lavoro, in quanto diretto ad attuare un esperimento mediante il quale sia il datore di lavoro che il lavoratore possono verificare la reciproca convenienza del contratto, accertando il primo le capacità del lavoratore e quest'ultimo, a sua volta, valutando l'entità della prestazione richiestagli e le condizioni di svolgimento del rapporto (Cass. 29 luglio 2005 n. 15960; Cass. 30 luglio 2009 n. 17767)". Pertanto, è ammissibile l'apposizione del patto di prova a due contratti stipulati tra le medesime parti, qualora la pattuizione risponda a tale finalità, "potendo intervenire nel tempo molteplici fattori, attinenti non soltanto alle capacità professionali, ma anche alle abitudini di vita o a problemi di salute". Nel caso di specie, è stato accertato che vi fosse l'effettiva necessità per l'Amministrazione datrice di lavoro di verificare le qualità professionali, il comportamento e la personalità del lavoratore, in considerazione del fatto che il primo periodo di prova (di soli quindici giorni) riguardava un rapporto a termine instaurato per mere ragioni sostitutive e che vi era, dunque, "una diversità non solo temporale, ma qualitativa del periodo di prova apposto ai due contratti", considerato che il secondo rapporto prevedeva lo svolgimento di mansioni di direzione e coordinamento, per le quali occorrevano capacità direttive e propositive. Mansioni e compiti per lo svolgimento dei quali il lavoratore doveva essere messo nuovamente alla prova.




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