-  Ruol Ruzzini Pisana  -  26/04/2012

PREMATURA RIPRESA DELLATTIVITÀ AGONISTICA O SORTE AVVERSA? - Cass. 6268/2012- Pisana RUOL RUZZINI

Un cestista professionista di una primaria compagine della Lega A di basket subiva nella stessa stagione quattro diversi infortuni alla caviglia sinistra compromettendo, oltre al suo campionato anche la stagione nazionale ed europea della società sportiva. Quest"ultima aveva stipulato una polizza assicurativa con i Lloyd"s di Londra per tutelarsi da questo tipo di danni a seguito di disavventure fisiche dei propri tesserati.

Gli assicuratori inglesi avevano liquidato la somma di 45 milioni di lire in occasione del primo infortunio, ma avevano rigettato le richieste seguenti sostenendo che i successivi infortuni fossero conseguenza del primo nonchè di una frettolosa ripresa dell"attività agonistica da parte dell"atleta.

La società sportiva, che aveva quantificato in Euro 430 mila l" ammontare del danno patito a seguito degli infortuni del loro tesserato, ricorreva in giudizio.

Il Tribunale di Milano respingeva le domande attrici, la Corte d"Appello confermava il giudizio di primo grado. La controversia giungeva in Cassazione.

I giudici di Cassazione con sentenza riportata in calce confermavano quanto disposto dai precedenti gradi di giudizio stabilendo la legittimità della scelta della tesi del CTU-medico legale da parte della Corte d"Appello. Le conclusioni del CTU, infatti, al contrario di quanto sostenuto dal consulente incaricato dalla società sportiva, indicavano che gli infortuni susseguenti al primo, pur avendo interessato parti diverse della stessa caviglia sinistra, non fossero "autonomi e diversi ma costituissero mere conseguenze del primo". Alla luce di questo parere tecnico l"impressionante sequela di infortuni occorsa al cestista sarebbe stata causata, quindi, dall"improvvida accelerazione dei tempi di recupero e dal prematuro rientro sul parquet da parte dell"atleta.

La mancata presenza nella documentazione medica della considerazione che il giocatore avesse ripreso a giocare prima di essere completamente guarito non escludeva per la Corte la liceità ed il valore medico/scientifico delle conclusioni del CTU.

Tutto ciò considerato la Suprema Corte respingeva il ricorso della società sportiva e riconosceva sufficiente quanto indennizzato dagli assicuratori inglesi per il primo infortunio.




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