-  Gasparre Annalisa  -  01/07/2012

RICATTI E RITI WOODO: UNO SCHEMA CRIMINOSO NOTO - Trib. La Spezia, sent. n. 10002/2012 - Annalisa GASPARRE

RICATTI E RITI WOODO: UNO SCHEMA CRIMINOSO NOTO

Trib. La Spezia, 27 gennaio 2012 dep. 13 febbraio 2012 n. 10002 – Pres. Sorrentino

Uno schema criminoso noto: la prospettazione di un lavoro onesto in Italia, fatta da una connazionale, già prostituta che vive in Italia, a una donna nigeriana - anche se priva di documenti di soggiorno - che si svela presto per quello che è, cioè una trappola ricattatoria condita di riti woodo, minacce, violenze tutte finalizzate ad avviare la nigeriana all'attività di prostituzione per riscattare il debito contratto per venire in Italia.

70.000 euro il debito complessivo, da pagarsi con somme di 1.000 euro ogni dieci giorni. Per questo, in strada, la vittima doveva andarci qualsiasi fossero le proprie condizioni fisiche e atmosferico-climatiche.

La sfruttatrice veniva giudicata colpevole dal Tribunale collegiale di La Spezia, perché venivano provate in dibattimento le accuse rivoltile di induzione, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione, grazie alle dichiarazioni fornite dalla stessa persona offesa, dal proprietario dell'appartamento locato, dall'amministratore di condominio e, soprattutto, dall'operante delle Forze dell'Ordine.

In particolare, era risultata attendibile la persona offesa, la cui dichiarazione coerente, dettagliata, precisa assumeva i contorni di genuinità e veridicità, evidenziati da dettagli dichiarativi che escludevano stati d'animo ostili tali da alterarne la credibilità. La vittima, ad esempio, aveva affermato di essere stata costretta ad abortire e che era stata accompagnata in ospedale dalla sua stessa sfruttatrice, la quale le aveva detto che se avesse voluto tenere la bambina che portava in grembo, lei l'avrebbe venduta per recuperare i soldi del riscatto. La persona offesa, però, riferiva anche che non era la sua sfruttatrice ad averle imposto di non avere rapporti sessuali non protetti.

Destituito di fondamento l'assunto difensivo dell'imputata, la quale si è giocata la carta del complotto a suo danno, assumendo di essere stata "messa in mezzo" da due connazionali – alleate nell'accusarla di essere la causa della loro attività di prostituzione, e dunque di esserne vittime – allo scopo di ottenere il permesso di soggiorno previsto dall'art. 18 T.U. Immigrazione. Tale norma prevede che possa essere rilasciato il permesso di soggiorno quando siano accertate situazioni di violenza o di grave sfruttamento in danno del soggetto interessato, nonché concreti pericoli per la propria incolumità: tali requisiti devono subire l'indagine scrupolosa di accertamenti precisi e rigorosi, non bastandone semplici dichiarazioni.

A fronte del coacervo probatorio evidenziato a suo carico, l'imputata si limitava a negare l'addebito. Ma secondo il Collegio, le accuse trovavano conferma: l'imputata aveva indotto la vittima alla prostituzione, promettendole di farla venire in Italia, con un viaggio da lei organizzato, e promettendole un lavoro normale; l'aveva avviata alla prostituzione fornendole quanto necessario per l'attività, ne aveva poi sfruttato economicamente l'attività di prostituzione con la pretesa di somme ingenti; il "pacchetto" offerto si completava, poi, con l'aver comunque favorito l'attività, prestando alloggio presso l'appartamento locato a suo nome.

Le aggravanti contestate trovavano conferma nel giudizio del Collegio: l'imputata aveva commesso il fatto usando violenza e minaccia al fine di ottenere continuità delle prestazioni, minacciando continuamente la vittima di ritorsioni su di lei e sui suoi parenti, e talvolta percuotendola.

All'imputata, veniva poi negata la concessione delle circostanze attenuanti generiche (art. 62 bis c.p.) in ragione dei precedenti e della gravità della sua condotta "sintomatica di una spiccata capacità criminale".

 

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA

Composto dai magistrati:

Dr. FRANCESCO SORRENTINO PRESIDENTE, Dr. MARIO DE BELLIS GIUDICE, Dr. GIUSEPPE PAVICH GIUDICE

all'Udienza del giorno 27/01/2012 ha pronunciato il seguente Dispositivo di Sentenza (533 - 535 CPP) nella causa penale

CONTRO

E.D.J., nata in Nigeria il ...omissis..., elettivamente domiciliata c/o lo studio dell' avv.to Danilo leardi del foro di Genova LIBERA PRESENTE IMPUTATO 

Il P.M. unificati i fatti dal vincolo della continuazione chiede la condanna ad anni 4 e mesi 6 di reclusione ed euro 9000 di multa. Il Difensore in via principale, chiede l'assoluzione, in subordine, il minimo della pena e attenuanti generiche. IMPUTATA

A) del reato di cui all'art. 3 co 1 n. 5 e n. 8 e art. 4 co 1 n. 1 L. n. 75/1958, 81 cpv cp , perchè con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, induceva O.S. nata a Lagos il ...omissis... alla prostituzione nonché favoriva e sfruttava l'esercizio di tale attività di prostituzione da parte della O.S.; in particolare: Induceva O.S. nata a Lagos il ...omissis..., anche facendo ricorso a minacce e percosse, a prostituirsi in La Spezia; dava alloggio alla suddetta O.S. presso l'appartamento da lei condotto in locazione in La Spezia via M., fornendole quanto necessario per l'attività stessa; si faceva consegnare dalla O.S. circa 1000 euro ogni dieci giorni ossia tutti i proventi dell'attività di meretricio (per una cifra complessiva che la O.S. avrebbe dovuto pagare pari a euro 70.000 circa) Fatto aggravato ex art 4 co 1 n. 1175/1958 in quanto commesso con violenza e minaccia, dal momento che la E.D.J.: a) percuoteva O.S., sia con schiaffi, sia utilizzando corpi contundenti; b) la sottoponeva a riti woodo per intimorirla, minacciava di morte lei e i suoi familiari e ciò allo scopo, inizialmente, di indurla alla prostituzione e, poi, di farsi consegnare i sopra specificati proventi del meretricio o di infliggerle una punizione in caso di proventi reputati non soddisfacenti; c) le ingiungeva di prostituirsi senza preservativo anche quando era in condizioni fisiche precarie e in particolare dopo che era trascorso appena un giorno da una interruzione di gravidanza cui era stata costretta a sottoporsi a seguito di tali rapporti sessuali non protetti. In La Spezia , dal febbraio 2003 sino al 27 febbraio 2004 

b) del reato di cui all'art. 12 co 5 D.L.vo 286/1998 perché al fine di trarre ingiusto profitto dalla condizione di illegalità di O.S., all'epoca clandestina sul territorio nazionale, tenendo la condotta così come specificata nel capo a), favoriva la permanenza della suddetta O.S. nel territorio dello Stato in violazione delle norme del D.L.vo 286/1998. In La Spezia , dal febbraio 2003 sino al 27 febbraio 2004 CON RECIDIVA

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto in data 26 maggio 2009, ritualmente notificato, E.D.J. veniva rinviata a giudizio dal Giudice per l'udienza preliminare in sede, per rispondere dell'imputazione a lei ascritta in rubrica.

Al dibattimento, superata la fase preliminare, si procedeva all'apertura del dibattimento ed alla successiva acquisizione delle richieste istruttorie delle parti, in esito alle quali questo Collegio emetteva ordinanza ammissiva all'udienza del 16.9.09; nel corso dell'istruzione venivano esaminati i testi O.S., isp. L., P.G., D.J.; si acquisivano ex art. 512 c.p.p. le ss.ii. rese da C.A., nel frattempo deceduto. Infine, l'imputata si sottoponeva a esame.

Veniva altresì disposta l'acquisizione, su richiesta delle parti, dei documenti di volta in volta meglio specificati a verbale.

Terminata l'istruttoria, dichiarata l'utilizzabilità degli atti confluiti nel fascicolo per il dibattimento, le parti concludevano come in epigrafe ed il Tribunale decideva come da separato dispositivo.

Sintesi della vicenda

Per consentire una costruzione della vicenda, appare opportuno al Collegio esaminare sinteticamente, di seguito, i contenuti delle deposizioni delle fonti di prova orale e dell'imputata, per poi verificare le risultanze istruttorie alla luce dell'editto imputativo.

Esame di O.S.

La teste ha riferito in ordine a fatti a lei occorsi a La Spezia dal 2003, ove era giunta dalla Nigeria, su richiesta dell'imputata, che la teste ha riconosciuto in aula: secondo la O.S., la E.D.J. l'aveva convinta prospettandole la possibilità di ottenere in Italia un lavoro normale (in un ristorante); in realtà, come la teste scoprì al suo arrivo, si sarebbe dovuta prostituire.

Nel riferire in ordine al suo ingresso in Italia, la teste ha narrato di essere stata preventivamente sottoposta a riti voodoo: le venne detto che, se non avesse versato i soldi, l' avrebbero rimandata in Nigeria. La O.S. giungeva in Italia con l'aereo, dopo uno scalo a Francoforte, poi il resto del tragitto lo faceva accompagnata in macchina: la E.D.J. le disse che alla polizia avrebbe dovuto dire di essere venuta in macchina dal Marocco.

All'inizio del suo soggiorno in Italia, la O.S., per quanto dalla stessa riferito, non era considerata abbastanza "brava" a lavorare in strada perché, dai ricavi del meretricio, non portava alla E.D.J. danaro a sufficienza: le condizioni stabilite dall'odierna imputata erano che la O.S. avrebbe dovuto consegnarle in totale 70 mila euro, in cambio del fatto di essere stata portata in Italia; in particolare la O.S. avrebbe saldato il suo "debito" versando alla E.D.J. 1000 euro ogni 10 giorni. Se però non guadagnava abbastanza (e quindi non portava all'odierna imputata somme di danaro sufficienti), la E.D.J. la picchiava, la minacciava di rispedirla a casa, poneva in essere nei suoi riguardi comportamenti umilianti, ad esempio facendola mangiare da sola. Secondo la O.S., in qualche occasione la E.D.J. voleva picchiarla anche con una bottiglia.

La teste ha riferito che in quel periodo aveva paura della E.D.J. perché costei la minacciava: ad esempio, le diceva che avrebbe ucciso lei e tutti i suoi parenti, e che avrebbe fatto i riti voodoo contro tutta la sua famiglia. Nel 2004, riferisce ancora la O.S., la E.D.J. si recava in Nigeria dai parenti della teste e anche da sua nonna, la quale non sapeva che la O.S. si prostituiva.

La O.S. ha narrato che, nel periodo trascorso alla Spezia , lei e la E.D.J. abitavano insieme a via M., e con loro viveva anche D.J.: quest'ultima le diceva che doveva fare quello che voleva D. (ossia la E.D.J.) e anche lei si prostituiva per l'odierna imputata; all'epoca la O.S. si prostituiva assieme a D.J. nella zona di Sarzana, ed entrambe erano tenute a versare i soldi all'odierna imputata; ha peraltro riferito la teste che la D.J. non fu mai picchiata in sua presenza.

Durante il periodo in cui si prostituiva, durato circa un anno, la O.S. era costretta a prostituirsi tutti i giorni, anche con le mestruazioni, anche quando c'era cattivo tempo. A Sarzana si recava in autostop; in una occasione fu ricoverata anche in ospedale per abortire e, in tale occasione, l'imputata l'accompagnava presso il nosocomio; la teste ha riferito che probabilmente era incinta già prima di entrare in Italia; ma la sua gravidanza era un problema per la E.D.J., la quale le diceva "non sei venuta per questo in Italia!". Addirittura l'odierna imputata, riferisce sempre la O.S., le disse che se avesse voluto tenere la sua bambina, l'avrebbe venduta per recuperare i soldi che la O.S. le doveva. Peraltro la teste ha riferito che la E.D.J. non la costringeva ad avere rapporti non protetti.

La teste ha dichiarato che in quel periodo non aveva documenti ed era quindi clandestina: così le diedero un nome diverso dal suo; non avendo documenti, la O.S. non poteva nemmeno recarsi in ospedale quando veniva picchiata dalla E.D.J.

Riferisce inoltre la O.S. di avere iniziato a raccontare la sua vicenda alla Polizia dopo essere stata fermata dagli agenti, ed ha confermato di avere ottenuto il permesso di soggiorno dopo avere rilasciato le sue dichiarazioni.

A proposito dei riti voodoo, la teste ha affermato di essere convinta che si tratti di pratiche che hanno efficacia: la O.S. ha riferito che dovette consegnare alla E.D.J. dei peli del proprio corpo, in modo che l'odierna imputata potesse eventualmente fare il voodoo se la stessa O.S. non pagava quanto pattuito.

Ss.ii. rese da C.A. ex 512 (deceduto)

Il teste C., amministratore del condominio di Via M. (ove la E.D.J. risultava soggiornare secondo le indicazioni della teste O.S.) e oggi deceduto, era stato sentito a sommarie informazioni in corso di indagini, ed aveva riferito che l'appartamento ivi ubicato, di proprietà di P.G., era occupato da una ragazza di colore, da lui riconosciuta nella E.D.J. in sede di individuazione fotografica; a parte l'abitudine di tenere alto il volume del televisore o della musica fino a ora tarda, il teste aveva riferito che non vi erano particolari lamentele dei condomini circa gli occupanti dell'appartamento, presso il quale aveva saputo che si trovavano altre ragazze africane.

Esame dell'Isp. L.

Il teste operante ha riferito in ordine agli accertamenti eseguiti a seguito della denuncia sporta da parte della O.S., la quale era stata arrestata ex art. 14 T.U. Immigr. e risultava già monitorata e identificata alcune volte nei luoghi di abituale meretricio. In particolare la zona era quella di Viale A., dove peraltro la O.S. fu anche arrestata.

Quanto alla E.D.J., la O.S. forniva il numero di un'utenza cellulare che risultava effettivamente nella disponibilità dell'imputata; il locale in via M. indicato dalla O.S. corrispondeva a quello ove soggiornava la E.D.J. (di ciò, come si è visto, ha fornito conferma C.A., amministratore dello stabile) e che era di proprietà di P.G. L'isp. L. ha riferito di avere accertato che l'affitto dell'appartamento veniva versato dalla E.D.J. a tale T., il quale poi provvedeva a versarlo al proprietario.

Esame di P.G.

Il teste P.G., proprietario dell'appartamento sito in Via M., ha confermato di averlo affittato alla E.D.J. nel 2002, e di avere regolarmente presentato la comunicazione della cessione di fabbricato alla Questura. Il teste ha confermato di avere ricevuto inizialmente segnalazioni di rumori con la radio.

Esame di D.J. 

La teste, che è stata indicata dalla O.S. come l'altra ragazza nigeriana che viveva assieme a lei presso la E.D.J. e si prostituiva per quest'ultima, ha riconosciuto l'imputata; ha riferito di avere denunciato la E.D.J. (il processo che ne è conseguito è già stato definito .

La teste ha riferito di avere conosciuto la O.S., in casa della E.D.J.; di avere lavorato come prostituta sulla strada, dopo essere stata indotta dalla O.S. a venire in Italia, di avere pagato per questo ingenti somme di danaro; ha altresì confermato la teste che il danaro guadagnato con la sua attività di prostituta lo consegnava alla E.D.J.

Peraltro, in aula la teste non è stata in grado di confermare se la O.S. facesse altrettanto, ma ha riferito che abitava anche lei con la E.D.J. (in sede di incidente probatorio in altro processo, utilizzato per le contestazioni, la teste aveva detto che O.S. si prostituiva con certezza per la E.D.J.: circostanza, quest'ultima, che la teste non è stata in grado di confermare con certezza). La teste D.J. ha riconosciuto in foto la O.S., e ha riferito di avere ottenuto il permesso di soggiorno dopo avere rilasciato le sue dichiarazioni a carico della E.D.J.

Esame imputata

La E.D.J. ha negato recisamente ogni addebito, sostenendo trattarsi di bugie. Ha confermato di essersi trasferita in Italia nel 2003, e che abitava a Via M.

L'imputata ha confermato di conoscere sia la D.J. che la O.S. dal 2003, ma ha sostenuto che ambedue mentono, e che in realtà esse fanno la stessa vita che faceva lei. Ha inoltre negato che le due connazionali abitassero con lei, sostenendo che, al più, qualche volta erano ospiti.

La E.D.J. ha negato di avere mai fatto venire qualcuno in Italia, e di avere saputo mai nulla dell'interruzione di gravidanza della O.S.

L'imputata, protestando la sua innocenza, ha sostenuto di essere stata "messa in mezzo" dalle due connazionali perché costoro volevano ottenere il permesso di soggiorno.

Considerazioni in fatto e in diritto

Alla luce delle suesposte circostanze, ritiene il collegio l'imputata sia responsabile delle violazioni a lei ascritte (salvo quanto si preciserà a proposito del capo B, in ordine al quale va dichiarata la prescrizione del reato).

Va detto che, a fronte del coacervo probatorio derivante dalle dichiarazioni testimoniali, che si analizzerà di qui a un attimo, la E.D.J., oltre a negare l'addebito, ha limitato la propria difesa all'assunto che le dichiarazioni sostanzialmente convergenti a suo carico, rese dalle connazionali O.S. e D.J., sarebbero state rilasciate perché le due donne, accusandola, volevano ottenere il permesso di soggiorno (con evidente riferimento alla fattispecie di cui all'art. 18 T.U. Immigrazione).

Orbene, tale assunto non appare fondato né bastevole a porre in discussione l'affidabilità dichiarativa delle testi O.S. e D.J.

Va premesso che il rilascio del permesso di soggiorno nell'ipotesi considerata consegue ad accertamenti ben precisi e rigorosi circa l'accertamento di situazioni di violenza o di grave sfruttamento nei riguardi del soggetto interessato, nonché di concreti pericoli per la sua incolumità.

In presenza di tale elemento, il fatto che le due testi abbiano ottenuto il permesso di soggiorno in seguito alle loro dichiarazioni accusatorie non può giammai, di per sé, deporre, neppure in forma dubitativa, per la loro inaffidabilità dichiarativa a carico dell'odierna imputata.

Ciò, a maggior motivo, se si considera che vi è, da un lato, il riscontro dell'attività di meretricio della O.S., accertato dall'isp. L.; dall'altro, la convergenza delle dichiarazioni della O.S. e della D.J. circa il fatto che le stesse vivevano assieme alla E.D.J. presso l'abitazione di Via M., e che anche la D.J. ha riferito di essere stata indotta a venire in Italia dalla E.D.J., di essersi prostituita per lei, di averle versato ingenti somme, seguendo cioè un percorso molto simile a quello della O.S.

Va altresì detto che la O.S. è apparsa coerente, dettagliata e precisa nelle sue dichiarazioni, e che la genuinità e veridicità delle stesse è risultata evidente da alcuni dettagli dichiarativi, che in definitiva depongono per l'assenza, da parte sua, di stati d'animo ostili tali da alterare la sua credibilità (ad esempio quando la teste ha dichiarato che la E.D.J. non pretese mai da lei che avesse rapporti non protetti: vds. pag. 40 trascrizioni in data 16.4.2010).

Né può trascurarsi che, per fatto notorio, il racconto della O.S., al pari di quello della D.J., offre contezza di uno schema criminoso ripetitivo e tristemente noto attraverso analoghe vicende che hanno dato luogo ad altri processi presso diversi Uffici giudiziari, riferibili all'induzione di donne nigeriane, già presso il Paese d'origine, a trasferirsi in Italia con il miraggio di un lavoro normale, e alla fissazione di una somma più o meno ingente di danaro a titolo di contropartita per tale offerta; queste donne, una volta giunte in Italia, vengono poi costrette a prostituirsi, assai sovente sotto la pressione di violenze e minacce nei confronti loro e dei loro familiari rimasti in Nigeria (minacce consistenti anche nella prospettazione di riti voodoo, a scopi malefici, nei confronti delle vittime e dei parenti), e a versare il ricavato al circuito degli sfruttatori e delle sfruttatrici (spesso a loro volta prostitute) fino alla concorrenza della ingente somma pattuita inizialmente in cambio del lavoro promesso in Italia: una somma che, per ciò stesso, assume i contorni di un vero e proprio riscatto.

Circa la valenza intimidatoria dei riti voodoo - sicuramente efficace nei riguardi della O.S., come chiaramente emerso nel corso del suo esame - e dell'idoneità degli stessi a proporsi addirittura quale strumento di riduzione in schiavitù, proprio in vicende analoghe a quella per cui si procede, si rinvia ai principi enunciati da Cass. V^, n. 21195/2008 e Cass. V^, 48350/2008.

Per il complesso di ragioni che precedono, ritiene il Collegio che l'assunto difensivo circa la pretestuosità delle accuse nei confronti della E.D.J., riferita all'intenzione della O.S. e della D.J. di ottenere attraverso di esse il permesso di soggiorno, sia del tutto destituito di fondamento, in quanto non sostenuto da alcun elemento diverso dalle mere allegazioni dell'imputata e anzi smentito anche in via logica dalle rimanenti acquisizioni probatorie.

Circa le imputazioni mosse alla E.D.J., esse trovano conferma, salvo quanto si dirà per il capo B.

Quanto alla condotta di induzione, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione, è emerso che la E.D.J. era colei che aveva indotto la O.S. a venire in Italia, con la promessa, rivelatasi fraudolenta, di un lavoro onesto, nella piena consapevolezza che avrebbe invece avviato la connazionale al meretricio; aveva sfruttato economicamente l'attività di prostituta della O.S. (oltrechè, analogamente, della D.J.) pretendendo somme di danaro ingenti (la O.S. ha riferito di aver pagato per intero il suo debito di diverse decine di migliaia di euro); aveva favorito tale attività, prestando alloggio alla O.S. in un appartamento da lei locato e in cui la stessa O.S., al pari della D.J., era ospitata.

Sussiste anche l'aggravante contestata dell'aver commesso il fatto con violenza e minaccia, al fine di ottenere dalla O.S. la continuità nella sua attività -in ogni condizione anche meteorologica, e perfino quando la vittima aveva le mestruazioni ed il suo buon comportamento nell'esecuzione della stessa e nel pagamento di quanto preteso dall'imputata: la quale minacciava continuamente la O.S. di ritorsioni su di lei e sui suoi parenti (comprese minacce di morte, minacce di riti voodoo malefici, e minacce di percuoterla con una bottiglia); ed esercitava violenza su di lei, percuotendola più volte. Il fatto che non abbia trovato conferma l'accusa di imporre alla O.S. di prostituirsi anche senza preservativo non altera il quadro accusatorio, atteso che le altre condotte appena citate, in cui consiste l'aggravante contestata, hanno ricevuto conferma dall'esito istruttorio del processo.

Quanto infine all'addebito sub B (favoreggiamento dell'immigrazione clandestina), esso ha bensì trovato conferma, atteso che la E.D.J. ha indotto la O.S. a immigrare in Italia, ospitandola poi nel suo alloggio, pur essendo la stessa priva di permesso di soggiorno.

E però, in relazione alla pena edittale prevista per il reato di cui all'art. 12 c. 5 D.Lgs. 286/98 e al tempus commissi delicti, deve constatarsi l'intervenuta prescrizione del reato in esame: da tale addebito quindi la E.D.J. va prosciolta, sia pure per ragioni non riferibili al merito delle accuse.

Statuizioni finali

Una volta affermata la penale responsabilità dell'imputata in ordine a quanto a lei ascritto al capo A, vanno determinate le conseguenze sanzionatorie a loro carico.

Sussiste, come si è visto, la contestata aggravante speciale di cui all'art. 4 c. 1 l. 75/58, poiché l'attività di sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione veniva condotta, come si è visto, con uso di minaccia e violenza.

L'imputata, in relazione ai suoi precedenti e alla gravità della sua condotta, sintomatica di una spiccata capacità criminale, non appare meritevole della concessione delle circostanze attenuanti generiche.

Per quanto precede, pur non applicandosi l'aumento facoltativo di pena per la contestata recidiva semplice e considerata la pena edittale per l'ipotesi aggravat di cui all'art. 4 l. 75/58, stimasi equa la pena di anni 4 di reclusione ed euro 600 di multa. Segue la condanna dell'imputata al pagamento delle spese processuali.

Vanno applicate le pene accessorie di cui all'art. 29 c.p. e all'art. 6 l. 75/58 e, pertanto, l'imputata va dichiarata interdetta dai pubblici uffici e dall'esercizio della tutela e della curatela a partire dal giorno in cui avrà espiato la pena, per la durata di anni cinque.

Si indica in sessanta giorni il termine per il deposito della motivazione, nelle condizioni di cui all'art. 544, c. 3, c.p.p.

P.Q.M.

Visti gli artt. 533, 535 c.p.p,

dichiara E.D.J. colpevole del reato a lei ascritto al capo A e la condanna alla pena di anni 4 di reclusione ed euro 600 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali.

Visti gli artt. 29 CP e 6 Legge 75/59, dichiara l'imputata interdetta, a far data dal dì di espiazione della pena, dai pubblici uffici e dall'esercizio di tutela e curatela, per un periodo di anni cinque.

Visto l'art. 531 c.p.p.

Dichiara non doversi procedere nei confronti di E.D.J. in ordine al reato a lei ascritto al capo B perché estinto per maturata prescrizione.

Visto l'art. 544 c. 3, c.p.p.

Indica in giorni 60 il termine per il deposito della motivazione.

La Spezia, 27.1.2012




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