-  Ruol Ruzzini Pisana  -  21/02/2012

RICONOSCIUTO CALVARIO QUOTIDIANO DA ERRORE MEDICO- Trib. Prato 1.02.2012 - Pisana RUOL RUZZINI

Interessante sentenza del Tribunale di Prato, sez. unica civile 1.02.2012 che dichiara la responsabilità dei sanitari con condanna della locale Usl al pagamento di consistenti somme a titolo di risarcimento danni patrimoniali e non patrimoniali a causa di un errore da malpractice medica che ha reso una bimba invalida al 100% costringendola ad una vita totalmente inerte.

Una madre si reca all"ospedale per partorire evidenziando al personale sanitario al momento dell"accettazione la presenza di un tampone vaginale positivo allo streptococco, ma i sanitari dimenticano di menzionarlo nella cartella ostetricia. Conseguentemente non somministrano l"indispensabile terapia antibiotica necessaria a scongiurare il possibile sviluppo di infezione precoce che si trasmette per via ascendente all"interno del liquido amniotico attraverso l"aspirazione da parte del feto di liquido contaminato durante il passaggio attraverso il canale del parto cioè mediante il contatto con secrezioni vagino-anali infette. La neonata, purtroppo, contrae l"infezione paventata e sviluppa una severa forma di meningite alla sua prima settimana di vita che sfocia a causa del ritardo nelle cure in una tetraparesi spastica distonica con incapacità di locomozione e di linguaggio.

La madre con atto di citazione conviene, quindi, in giudizio dinanzi al Tribunale di Prato la struttura ospedaliera chiedendo il risarcimento dei danni sofferti dalla piccola e da se stessa. Il Tribunale di Prato accoglie la sua domanda e ribadisce il principio ormai consolidato del bipolarismo risarcitorio per cui il danno va ricondotto sostanzialmente al danno patrimoniale delle spese mediche sostenute e da sostenere e il danno non patrimoniale. Occorre a questo punto fare una distinzione tra il risarcimento chiesto dalla madre per conto della figlia e quello richiesto iure proprio.

Con riferimento al primo, che corrisponde al pregiudizio relativo alla lesione permanente dell"integrità psico-fisica pari al 100% e che deve esser liquidata secondo le tabelle Milanesi "prendendo come base il punto di invalidità che tenga conto non solo della lesione all"integrità psicofisica della neonata, ma anche del danno non patrimoniale, conseguente alla totale condizione di sofferenza in cui la stessa verserà per tutta la vita per il totale immobilismo cui è destinata, nonché all"impossibilità di avere la benché minima vita di relazione, dovendo ricorrere per il resto dei suoi giorni all"ausilio di terzi anche per l"espletamento delle più piccole ed elementari attività quotidiane", il Tribunale perviene alla condanna al pagamento da parte dell'USL dell"ingente importo di Euro 1.433.960,81 da liquidarsi in favore della parte attrice.

Con riferimento al secondo parte attrice denuncia un danno psichico errando tuttavia nella qualifica del pregiudizio non patrimoniale di cui chiede risarcimento. Dirime abilmente la questione il Tribunale di Prato: parte attrice in realtà non intende parlare di compromissione dell"integrità psico-fisica suscettibile di accertamento medico legale bensì di qualcosa di peggiore, quale la sofferenza "data dal disagio conseguente alle condizioni della figlia e alla necessità di riorganizzare la propria vita in relazione al fatto che la bambina sia destinata ad una perenne condizione di inabilità assoluta richiedente un"assistenza continua con totale sconvolgimento in ordine all"organizzazione della vita della madre."

La figura a cui il Tribunale di Prato riconosce piena dignità risarcitoria è quella, pur non essendo nominalmente esplicitata, del danno esistenziale: quel danno che non si esaurisce nella sola sofferenza per le condizioni vegetative cui è costretta la figlia a causa dell"errore di malpractice medica, ma che incide sulla quotidianità materna, con totale sconvolgimento della sua agenda quotidiana, nonché di una serie di disagi riconnessi sia allo stato di salute della figlia sia alla necessità di provvedere alla sua assistenza anche mediante spostamenti per andare presso strutture specializzate con drammi in tutto e per tutto paragonabili a quelli derivanti dalla c.d. nascita indesiderata. Nello specifico il Tribunale afferma, infatti, che l"errore medico che ha determinato "il suddetto totale rovesciamento della quotidianità materna discende appunto dal rapporto parentale ed affettivo con la figlia in condizioni di infermità assoluta, ma che non si ferma e non può essere circoscritto a tale rapporto andando ad incidere su tutti gli aspetti della vita globalmente intese della madre, come attestato dalla drastica riduzione dell"attività lavorativa, fattore di particolare gravità, anche alla luce dell"imperativo fondamentale che il lavoro assume, non solo in una prospettiva economica, ma anche in punto di identità sociale dell"individuo scaturendo la lesione di un interesse giuridicamente rilevante quale quello della madre che si trovi in una condizione di vita connotata da un disagio psicologico perenne, ancorché lo stesso non abbia dato luogo ad una vera e propria malattia psichica."

Con riferimento alla liquidazione chiesta dalla madre iure proprio vengono prese a parametro di valutazione le tabelle Milanesi che però non contengono tale tipologia di danno in quanto prendono in considerazione solo il caso della morte del prossimo congiunto. A questo punto vi è un altro interessante passaggio della sentenza del Tribunale di Prato con un"argomentazione a dir poco "audace" lì ove senza paragonare l"evento morte a quello della permanenza in vita, seppure con coefficiente d"invalidità pari al 100%, vuole assicurare ai valori della persona un forte e solido presidio risarcitorio tutelando il dramma, la sofferenza, il tormento quotidiano di cui è afflitta la persona che deve inesorabilmente assistere a queste vite che, seppur negate nella loro esplicazione, rimangono pur sempre tali fino al giorno della loro morte, risolvendosi a volte in un calvario ancor più atroce, anche se su scala ben diversa, di quello dell"accettazione della morte stessa quale evento definitivo.




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