-  Miceli Carmelo  -  12/05/2014

SILENZIO PER CARITA' - Tar Brescia, 476/2014 - Carmelo MICELI

"SILENZIO PER CARITà..SI AMMINISTRA E SI GIUDICA PER TEMPO!" – Tar Brescia, 476/2014 – Carmelo MICELI

La vicenda portata alla vostra attenzione dimostra che il tempo sia ormai essenziale bene della vita non solo tra privati, ma anche nelle relazioni tra cittadino e apparato: senza dimenticare che il fatto, definitivamente acquisito al processo amministrativo, ben oltre l" atto, è metro essenziale di valutazione come posto nell" art. 3, co. 2 Cost., e come largamente sperimentato dalla evoluzione giurisprudenziale che nel corso degli anni ha articolato la configurazione dell" eccesso di potere evidenziando le vie della malizia, che si rinnovano nello svolgimento dei rapporti tra cittadino e p.a. (significativo al riguardo il pensiero di Abbamonte).

Nel caso specifico il Collegio sottolinea sin dagli esordi della pronuncia, l" anomalia che contraddistingue, sul piano fenomenologico, prima che giuridico, la presente vicenda giudiziale.

E infatti, viene ritenuto perlomeno singolare che, a fronte di un così rilevante interesse del cittadino straniero a ottenere un valido titolo di soggiorno per motivi di lavoro in Italia, lo stesso si attivi solo a distanza di oltre 5 anni dalla presentazione dell"istanza medesima.

Ma ancor più stringenti sono giudicate le anomalie di natura giuridica che gravano sulla presente controversia.

Con buona pace delle deduzioni del ricorrente, si sottolinea come per contestare il contenuto di una relata di notifica non basta allegare al processo un qualche elemento di segno contrario, ma occorre una formale querela di falso, perché gli atti che documentano le operazioni compiute dall'ufficiale giudiziario soggiacciono alla disciplina di cui all'art. 2700 c.c. (ex multis T.A.R. Salerno sez. II 11/12/2012, n. 2287).

Inoltre, appare inconfutabile come il provvedimento negativo sia stato trasmesso via fax al legale cui il ricorrente aveva conferito espresso mandato di rappresentanza nella procedura attivata con la diffida.

Dunque, da quella data il provvedimento è stato portato a conoscenza del predetto legale e, in virtù dell"espresso mandato conferito in relazione alla procedura de qua, anche dell" istante.

Ciononostante, il ricorrente ha promosso la presente azione contro il silenzio a distanza di oltre 5 mesi da quando aveva avuto notizia dell"esistenza di un provvedimento formale (e negativo) dell"Amministrazione.

Con l"ulteriore conseguenza che, "ove pure si volesse – in applicazione del principio di salvezza dei mezzi giuridici – disporre la conversione del presente ricorso, soggetto a rito speciale, in ricorso ordinario, quest"ultimo sarebbe irrimediabilmente inficiato di tardività, siccome notificato allorquando era abbondantemente scaduto il termine perentorio di sessanta giorni dalla piena conoscenza dell"atto lesivo".

Ne discende come non vi siano gli estremi per invocare la declaratoria dell" illegittimità dell" asserito silenzio d" apparato (in quanto non abbiamo avuto un" inerzia ma una rintracciabile forma provvedimentale), essendo peraltro l" iniziativa processuale oltremodo tardiva e priva quindi della possibilità di una pronuncia nel merito.

E del resto, il tempo, anche e soprattutto processuale, che governa e segna il principio di una contestazione, è indisponibile alle forze private ma anche pubbliche: viene rimesso al legislatore il compito di definire i termini delle iniziative che si inscrivono nelle relazioni giuridiche, contenute nell" esigenza della certezza giuridica e della stabilità della decisione che misura l" agire dei diversi soggetti.

E si conclude, con il ricordare le parole di autorevole dottrina, la quale ravvisa nella giurisdizione amministrativa il più importante strumento per comporre istanze individuali e comunitarie verso il progresso della nostra società.

 

 




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