Assicurazioni  -  Elena Gambuli  -  05/06/2023

Sinistro stradale: il veicolo si può riparare anche se i costi superano il suo valore.

Il caso in breve: nel sistema di indennizzo diretto un veicolo subiva danni in conseguenza di un sinistro stradale con responsabilità piena di controparte. Pertanto sulla dinamica e responsabilità del sinistro vi era accordo tra le parti e nulla veniva eccepito.

  La proprietaria del veicolo danneggiato cedeva il proprio credito risarcitorio alla carrozzeria di fiducia che procedeva con le opportune riparazioni del danno.

La compagnia assicurativa valutava la riparazione del veicolo come antieconomica ed inviava un’offerta risarcitoria pari ad €2.400,00 a tacitazione del risarcimento dovuto, nonostante il preventivo di riparazione fosse pari ad €4.263,86 iva compresa.

La carrozzeria cessionaria citava in giudizio la compagnia assicurativa contestando il valore commerciale attribuito al mezzo e osservando che la fattura di riparazione prevedeva una somma congrua se, al valore commerciale “reale” venivano sommate le voci di danno ulteriori, dovute, nel caso della rottamazione del veicolo.

Veniva incaricato il consulente tecnico d’ufficio (CTU).

La CTU chiariva che i danni lamentati da parte attrice erano compatibili e coerenti con la dinamica del sinistro; che i lavori di riparazione eseguiti dalla Carrozzeria erano coincidenti con la quantificazione del danno e che il valore commerciale del veicolo ante sinistro si attestava in un valore economico compreso tra €2.900,00 e €4.900,00, verificando il valore commerciale nelle quotazioni di mercato dell’usato su “Autoscout”. Per tali motivi chiariva che la riparazione effettuata non era antieconomica.

Il Giudice di Pace di Arezzo, con sentenza n. 287/2023 accoglieva la domanda risarcitoria di parte attrice, condannando la compagnia assicurativa al pagamento della restante somma risarcitoria, per i seguenti motivi: ai fini “dell’applicazione dell’art. 2058 com. 2 c.c., la verifica relativa all’eccessiva onerosità (della riparazione) non può basarsi soltanto sull’entità dei costi, dovendosi valutare, altresì, se la reintegrazione in forma specifica (quindi la riparazione del mezzo) comporti un arricchimento per il danneggiato, tale da superare la finalità risarcitoria e che non giustificare un risarcimento che ecceda notevolmente il valore di mercato del bene danneggiato; peraltro se il danneggiato decide di procedere con la riparazione, anziché con la sostituzione del mezzo, devono essere comunque riconosciute tutte le voci di danno che competerebbero in caso di rottamazione e sostituzione del veicolo, come previsto dalla Cassazione nell’ordinanza n° 10686 del 20.04.2023”.

Nel caso in cui il danneggiato scelga di procedere alla riparazione del veicolo, la liquidazione deve comprendere tutti gli importi occorrenti per ristorare il danno. “Il risarcimento del danno comprende anche l’Iva”, a meno che il danneggiato per l’attività svolta, abbia diritto alla detrazione.

Altresì nel corso delle operazioni peritali il valore commerciale era compreso fra €2.900,00 ed €4.900,00, pertanto la scelta operata nel senso della riparazione dell’autovettura danneggiata non appare antieconomica, nella misura in cui non determina né svantaggio ingiusto nei confronti del della compagnia assicurativa, né arricchimento del creditore. Infatti “va escluso che si sia verificato arricchimento ingiustificato in favore del danneggiato, ma mero reintegro nel godimento e nella funzionalità esistenti prima dell’evento dannoso”.

 


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