-  Gasparre Annalisa  -  09/03/2016

SUINI OGGETTO DI SEQUESTRO PREVENTIVO PER IPOTESI DI MALTRATTAMENTO – Cass. pen. 16430/14 – A.G.

La sentenza, nella sua brevità e concisione conferma che tutti gli animali, senza differenza alcuna, possono essere "offesi" dal reato di maltrattamento di animali. Questo è il caso di due suini che sono stati sequestrati dal GIP. Del tutto vana l"impugnazione avverso il sequestro, che è stata respinta dalla Corte di Cassazione.

Corretta e coerente era infatti la descrizione delle ragioni sottese alla decisione impugnata, da cui si deducevano elementi indiziari del reato commesso e consistenti in "quanto rilevato e fotografato dalle Guardie Eco-Zoofile e dall'intervento del veterinario quanto alle caratteristiche del luogo in cui gli animali erano tenuti".

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Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 06-03-2014) 15-04-2014, n. 16430

sentenza

sul ricorso proposto da:

D.L. N. IL (OMISSIS);

avverso l'ordinanza n. 88/2013 TRIB. LIBERTA' di CHIETI, del 25/07/2013;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI;

sentite le conclusioni del PG Dott. DELEHAYE Enrico: inammissibilità del ricorso.

1. Con ordinanza del 25 luglio 2013 il Tribunale di Chieti ha rigettato la richiesta di riesame presentata dal difensore di D.L. avverso sequestro preventivo di due suini disposto dal gip dello stesso Tribunale il 9 luglio 2013 in relazione a indagini per il reato di cui all'art. 544 ter c.p. di cui il suddetto D. è indagato.

2. Ha presentato ricorso il difensore, denunciando mancanza di motivazione sulle eccezioni prospettate dalla difesa in relazione all'art. 125 c.p.p., comma 3, nonchè violazione di legge, non avendo il Tribunale considerato la relazione del Corpo Forestale (evidenziata nella richiesta di riesame) che descriveva "una situazione diametralmente opposta" a quella rappresentata dalle Guardie zoofile, nè avendo considerato che dalla relazione del veterinario intervenuto non emergeva alcun maltrattamento. Non avrebbe comunque il Tribunale motivato il fumus commissi delicti.

3. Il ricorso è infondato.

Trattandosi di cautela reale, ex art. 325 c.p.p. il vizio motivazionale rileva solo nella sua forma di assoluta carenza e/o di apparenza, ovvero manifestazione meramente assertiva delle ragioni poste a sostegno del decisum mediante espressioni generiche e formule di stile (da ultimo, proprio riguardo al sequestro preventivo, Cass. sez. 6^ 10 gennaio 2013 n. 6589; cfr. altresì, tra i più recenti arresti, Cass. sez. 5^, 1 ottobre 2010 n. 35532 e Cass. sez. 6^, 20 febbraio 2009 n. 7472). Nel caso di specie, tale vizio non sussiste, avendo il Tribunale fornito una illustrazione adeguata, rispetto al canone di effettività della motivazione, in ordine al fumus commissi delicti, indicando specificamente (e così logicamente assorbendo le avverse deduzioni della difesa dell'indagato) gli elementi che potevano in tal senso evincersi da quanto rilevato e fotografato dalle Guardie Eco-Zoofile e dall'intervento del veterinario quanto alle caratteristiche del luogo in cui gli animali erano tenuti. E' precluso al giudice di legittimità, peraltro, valutare la condivisibilità o meno delle argomentazioni così esposte dal Tribunale, la Suprema Corte non potendosi che attestare sulla constatazione dell'esistenza di una motivazione reale, a prescindere dal suo contenuto e quindi dalla eventuale criticabilità di esso, non potendosi attingere, in contrario, neppure dal senso comune, rientrando ogni vaglio concreto sul piano fattuale, e dunque nella giurisdizione di merito.

Sulla base delle considerazioni fin qui svolte il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese del presente grado di giudizio. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale emessa in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 6 marzo 2014.

 

Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2014




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