-  Antonio Arseni  -  23/12/2016

Sulla prova dell'adulterio per l'addebito della separazione coniugale. Infedeltà apparente ed amore platonico. - Antonio Arseni

Il coniuge tradito deve provare, per l'addebito della separazione coniugale, il fatto della infedeltà, connotato di una efficacia tale da rendere intollerabile la convivenza, mentre il coniuge infedele è tenuto a dimostrare la sussistenza di una pregressa crisi coniugale che abbia avuto come conseguenza la relazione extraconiugale. In un contesto in cui la fedeltà va intesa nel senso più ampio di lealtà e dedizione vicendevole, l'assenza di una prova di "incontri sessuali" del coniuge con una terza persona non è sufficiente ad escludere l'addebito laddove venga comunque dimostrata la sussistenza di un legame sentimentale tra i due che , al di là di una mera frequentazione, appaia connotato da un coinvolgimento tale da essere così percepito e percepibile nell'ambiente in cui è coltivato ed idoneo ad arrecare offesa all'onore ed al decoro del partner. Sotto tale profilo il c.d. amore platonico o la semplice infatuazione., non connotate dai suddetti elementi, non sarebbero idoneo a sostanziare l'addebito. In buona sostanza , quest'ultimo, postula una valutazione complessiva e comparativa del rapporto coniugale da realizzarsi attraverso il confronto dei comportamenti dell'uno e dell'atro coniuge e questi con le norme giuridiche che disciplinano i doveri coniugali . Per la prova dei fatti rilevanti ai fini dell'addebito oltre i mezzi istruttori classici ( come la prova per testi o per interpello) è bene, quando necessario, ricorrere alle c.d. agenzie di investigazione in grado di esibire fotografie che però vanno asseverate in giudizio con l'escussione testimoniale di chi l'ha fatte. Sono utilizzabili i documenti rinvenuti dal c.d. coniuge fedele nell'abitazione coniugale, le conversazioni telefoniche, gli SMS che riguardano il coniuge fedifrago senza che possa configurarsi una violazione della riservatezza di quest'ultimo a meno che non siano stati sottratti fraudolentemente all'altro coniuge.


L'obbligo della fedeltà reciproca tra i coniugi, risolvendosi in un impegno a non tradire la rispettiva fiducia, può considerarsi uno se non proprio il principale dovere che scaturisce dal matrimonio: almeno fino a quanto non sarà abolito come emerge da una proposta di legge, presentata in Parlamento, nella quale viene sottolineato come tale dovere rappresenti il retaggio di una società vetusta che quindi merita di essere rimosso dal nostro Ordinamento

Quando si parla di tradimento, all'interno di un rapporto di coppia, spesso si ripete come esso rappresenti una delle esperienze più dolorose e laceranti che l'essere umano può sperimentare, proprio perché viene in discussione la dignità , il rispetto e la fiducia dell'altro tanto da determinare non solo l'addebito della separazione ma anche il risarcimento dei danni, quando da esso derivi la lesione di un diritto presidiato costituzionalmente (che può essere principalmente l'onore o la reputazione ma anche la stessa integrità psico-fisica, laddove medico-legalmente accertabile perché sfociata in una vera e propria patologia che abbia attentato alla salute del coniuge tradito)

Il tradimento comunemente viene considerato sintomo della crisi nella coppia, non un mero incidente, trovando la sua genesi normalmente in un affievolimento della relazione affettiva fino ad essere travolta come un uragano, capace di sradicare tutto ciò che si è costruito insieme. Ed, infatti, il tradimento è incompatibile con l'amore coniugale in quanto quest'ultimo è incapace di per sé di provocarlo e di porre un argine in sua difesa quando risulti indebolito a seguito di quegli atteggiamenti dei componenti la coppia che lo mettono in crisi per una sopravvenuta mancanza di empatia dovuta a stanchezza , a cecità, a logorio , a opacità e quant'altro . Ecco allora perché è importante, in ambito giuridico, verificare se la infedeltà, che costituisce un grave inadempimento degli obblighi scaturenti dal matrimonio, sia veramente la causa e non semplicemente la conseguenza della crisi del rapporto coniugale che irrimediabilmente conduce alla separazione.

È solo nel primo caso, alla luce di uno stratificato indirizzo giurisprudenziale (ex multis v. Cassazione 23426/12, 27730/13,26172/14,16859/15), che può essere pronunciato l'addebito della separazione, rilevante, come noto, ai fini del disconoscimento dell'assegno di mantenimento del coniuge fedifrago nonché nella perdita di quest'ultimo dei diritti successori derivanti dal decesso del coniuge tradito.

Come anticipato, l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione talmente grave, la quale, determinando normalmente la impossibilità della prosecuzione della convivenza, deve ritenersi di regola circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione semprechè non si accerti la mancanza del nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, risultando la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale.

Di qui l'importanza, anzi la necessità, dell'assolvimento dell'onere probatorio a carico delle parti in un giudizio in cui si discute dell'addebito della separazione laddove è richiesto al coniuge tradito, che solleciti una simile pronuncia, di dimostrare il fatto della infedeltà connotato di una efficacia tale da rendere intollerabile la convivenza, mentre al coniuge infedele la sussistenza di una pregressa crisi coniugale che abbia avuto come conseguenza la dedotta relazione extraconiugale dell'altro, integrante una ipotesi di violazione dei doveri scaturenti dal matrimonio (da ultimo, vedasi Cass. 23/05/2014 n° 11516, Cass. 25/05/2016 n° 10823).

A tal riguardo, va osservato che l'importanza delle conseguenze derivanti sul piano sostanziale, per effetto di una pronuncia di addebito della separazione, impone che le circostanze addotte a supporto della relativa domanda debbano essere tali da integrare veramente la violazione del dovere di fedeltà non essendo sufficiente una mera frequentazione del coniuge con un terzo priva di un coinvolgimento sentimentale tale da essere percepito nell'ambiente in cui è coltivata ed idoneo ad arrecare offesa all'onore ed al decoro del partner.

Quanto appena detto, pone delle interessanti questioni legate al c.d. "amore platonico" che di per sé non comporterebbe alcun addebito purché mantenga un profilo di non pubblico dominio.

Lo spunto per le accennate riflessioni ci è fornito da una recente sentenza del Tribunale di Taranto Sez. Ia Civile 13/10/2016 n° 2861, rinvenuta sfogliando il Massimario di Plus Plus 24 Diritto ove è stata recentemente pubblicata in forma integrale.

Una sentenza ben ed esaurientamente motivata che in pratica fa il punto del c.d. stato dell'arte in subiecta materia.

Nella vicenda esaminata dal Giudice tarantino, la moglie aveva richiesto l'addebito della separazione, in un giudizio introdotto dal marito, in quanto il fallimento del matrimonio doveva imputarsi a quest'ultimo, che era stato colto in un giorno di maggio del 2011, alla presenza della figlia e di alcuni altri parenti, appartato in una autovettura insieme ad una donna, mentre in precedenza la moglie aveva avuto sospetti di infedeltà del marito, il quale era solito assentarsi per intere giornate dalla casa coniugale, non giustificando i rientri in orari strani o adducendo futili motivazioni e traducendosi, nel tempo, le assenze in violazione dell'obbligo di assistenza morale e materiale e di contribuzione nell'interesse della famiglia.

Nel pronunciare la separazione, addebitandola al marito, il Tribunale di Taranto bene evidenzia quali debbano essere le condizioni per la pronuncia di addebito sulla base delle coordinate esegetiche fornite dalla migliore giurisprudenza di merito e legittimità.

Il quadro complessivo che ne esce, può così sintetizzarsi.

Venuta meno con la riforma del diritto di famiglia l'elencazione tassativa delle "colpe" dei coniugi, nella vigente disciplina il presupposto della separazione è la intollerabilità della convivenza mentre la pronuncia di addebito è meramente eventuale e richiede una indagine accurata sulle cause della rottura dell'unione da effettuarsi "nel contesto del comportamento di entrambi i coniugi, atteso che il contegno tenuto da uno di essi non potrebbe mai essere indicato senza valutarlo comparativamente con quello tenuto dall'altro coniuge".

L'addebito postula, dunque, una valutazione complessiva e comparativa del rapporto coniugale, da realizzarsi attraverso il confronto dei comportamenti dell'uno e dell'altro coniuge e questi con le norme giuridiche che disciplinano i doveri coniugali.

Solo se si accerti in modo chiaro ed inequivoco che il comportamento trasgressivo dei doveri coniugali, posto in essere da uno o da entrambi i coniugi, abbia reso intollerabile la prosecuzione della convivenza, potrà dichiararsi che la separazione è addebitabile ad uno, all'altro ovvero ad entrambi i coniugi.

L'accertamento del nesso di causalità tra la condotta posta in essere in violazione dei doveri matrimoniali e crisi coniugale, da effettuarsi attraverso la valutazione globale e complessiva dei comportamenti dei coniugi, costituisce il percorso che deve seguire il Giudice chiamato a pronunciarsi sulla addebitabilità della separazione.

Con una formula sintetica, si dice che l'infedeltà deve essere stata la causa e non la conseguenza della disaffezione e del distacco spirituale e materiale che ha reso intollerabile la prosecuzione della convivenza (v. ex multis Cass. 22/04/1989 n° 1933; Cass. 28/05/1987 n° 4767; Cass. 14/08/1997 n° 7630; Cass. 12/01/2000 n° 279; Cass. 19/12/2012 n° 23426; Cass. 11/12/2013 n° 27730; Cass. 15/07/2014 n° 16172; Cass. 29/04/2015 n° 8713).

L'obbligo della fedeltà, la cui violazione comporta l'addebito della separazione, nel corso degli anni ed in ragione dell'evolversi del costume e dei mutamenti dell'assetto legislativo e giurisprudenziale, non assume più il significato di un impegno negativo a non tradire, a non commettere adulterio, non connotandosi della esclusiva e riduttiva dedizione sessuale, ma estendendosi fino a comprendere la tutela ed il rispetto della sensibilità e della dignità della persona dell'altro coniuge.

In altro senso, la fedeltà coniugale supera la stessa dedizione fisica e sessuale delle parti, dovendosi intendere in chiave "di impegno positivo volto alla ricerca, alla realizzazione ed al consolidamento della comunione di vita materiale e spirituale nella finalità di intenti e di un progetto attivo di vita insieme".

Ecco allora come la fedeltà debba essere intesa nel significato più ampio di lealtà e di dedizione vicendevole in un contesto in cui l'impegno dei coniugi diventa quello di non tradire la fiducia reciproca ovvero il rapporto di dedizione fisica e spirituale.

Di qui il consequenziale principio, espresso nella nota decisione della S.C. 22/04/2013 n° 8929, secondo cui "la relazione di un coniuge con estranei rende addebitabile la separazione ex art. 151 CC, non solo quando si sostanzi in un adulterio, ma anche quando, in considerazione degli aspetti esteriori con cui è coltivata e dell'ambiente in cui i coniugi vivono, dà luogo a plausibili sospetti di infedeltà e comporti offesa alla dignità ed onore dell'altro coniuge.

In conclusione, l'assenza di una prova di "incontri sessuali" con il terzo, non è sufficiente ad escludere l'addebito laddove venga comunque provata l'esistenza di un legame connotato da reciproco coinvolgimento sentimentale tra uno dei coniugi con una terza persona, con condivisione e ricambio dell'eventuale infatuazione dell'uno/a nei confronti dell'altro/a, capace di ferire, per la conoscenza all'esterno della relazione, la dignità della persona dell'altro coniuge, tanto da minare, nelle sue fondamenta, quell'impegno alla dedizione fisica e spirituale, espressione di una fusione morale che si realizza solo con il matrimonio.

Sotto tale profilo il c.d. amore platonico, o la semplice infatuazione, non connotata dei suddetti elementi, non sarebbe idoneo a sostanziare l'addebito. Nel caso esaminato da Cass. 8929/13, questo era stato escluso in quanto il legame tra i due soggetti si era in pratica concretizzato in contatti telefonici o via internet, data la notevole distanza dai luoghi di rispettiva residenza, che aveva impedito un effettivo coinvolgimento sentimentale (nella giurisprudenza di merito, v. in particolare Tribunale di Perugia 14/03/2000, Tribunale di Barcellona P.G. 20/02/2003 entrambe in Red. Giuffrè 2000/2003).

La decisione della S.C. appena indicata, si pone in continuità con le pronunce più risalenti del 28/11/1983 n° 7156 e 28/10/1982 n° 5635: secondo la prima, l'infedeltà apparente fra coniugi separati, integra l'ipotesi di ingiuria grave e costituisce causa di addebito qualora: a) la condotta del coniuge infedele sia tale da ingenerare nell'altro coniuge e nei terzi il fondato sospetto del tradimento; b) il comportamento sia animato dalla consapevolezza e dalla volontà di commettere un fatto lesivo dell'altrui onere e dignità; c) dalla condotta dell'infedele sia derivato un pregiudizio per la dignità personale dell'altro coniuge, attesa la sensibilità del tradito e dell'ambiente in cui vive".

Nello stesso senso, la seconda delle due anzidette decisioni (ma cfr anche Cass. 26/02/1980 n° 1335), la quale però ha escluso l'addebito ove sia stato lo stesso coniuge offeso a rendere pubblico un comportamento dai terzi non conosciuto.

Tale soluzione non sempre ha trovato puntuale riscontro nella giurisprudenza (v. ad esempio Cass. 18/09/1997 n° 9287) e soprattutto nella dottrina (es Finocchiaro) obiettandosi che, comunque, l'obbligo della fedeltà, inteso non solo come impegno inerente il rapporto di dedizione fisica e spirituale, ma anche come impegno personale di lealtà, dato e ricevuto in promessa attraverso il matrimonio, è violato non appena è tradito lo stesso impegno promesso, a prescindere sia dalla rilevanza sociale del comportamento illecito sia dalla sua efficacia ingiuriosa.

Fatto sta, comunque, che la attuale giurisprudenza ritiene, come visto, che non sarebbe sufficiente una mera frequentazione di un uomo con una donna a connotare l'infedeltà, che rimarrebbe solo virtuale, ossia priva di rilevanza in quanto non effettivamente realizzata.

Dunque, non può farsi luogo ad una pronuncia di addebito nella c.d. ipotesi di un semplice amore platonico anche se intrapreso sul web (come oggi è di moda).

Mette conto di rilevare, purtuttavia, che l'uso di tali strumenti telematici, soprattutto dei social network, attraverso cui può essere veicolata la notizia di una relazione extraconiugale di uno dei coniugi, "può costare cara" al coniuge infedele il quale tale relazione ha divulgato, postando dichiarazioni e foto su Facebook. Questi, in un caso concreto, è stato in pratica inchiodato avendo il Giudice (nella specie il Tribunale di Roma v. decisione 12/01/2016 n° 456) ritenuto così provata l'infedeltà ed il fatto che la stessa era stata la causa del dissolvimento del matrimonio determinante la separazione, chiesta dalla moglie e per questo addebitata al marito non avendo quest'ultimo provato la preesistenza della crisi coniugale.

Abbiamo richiamato detta pronuncia per sottolineare come la medesima tecnologia possa contribuire a dimostrare la sussistenza di un comportamento tale da giustificare l'addebito, in una materia in cui, certamente, la prova del tradimento non è sempre facile perché la relazione extraconiugale è spesso coltivata in segreto, in un contesto, quindi, in cui diventa inevitabile il ricorso ad agenzie investigative, capaci, con appostamenti e quant'altro, di fornire al coniuge tradito elementi per fondare una richiesta di addebito della separazione.

La materia è particolarmente delicata in quanto l'utilizzo di simili investigazioni può essere incompatibile con il diritto alla privacy della persona controllata (o pedinata). Una incompatibilità che non si pone qualora il c.d. investigatore venga sentito come testimone e riferisca fatti di infedeltà dallo stesso visti e fotografati. Ed, invero, la tutela del diritto alla privacy, che impone il consenso informato per l'utilizzo dei dati personali di un soggetto, non varrebbe nel caso in cui essi costituiscono prova nel giudizio di separazione con richiesta di addebito, agendo il coniuge tradito allo scopo di tutelare un proprio diritto (esistenza relazione extraconiugale per dimostrare la richiesta di addebito).

Ad ogni caso, come acutamente osservato dal Tribunale di Roma, nella decisione 30/03/2016 n° 8432 (in Plus Plus Mass. Giur. Sole 24 ore), nel contesto di una coabitazione di due coniugi, che poi si separarono, è normale che gli stessi, condividendo spazi e strumenti di uso comune, possano venire in contatto con i dati personali dell'altro coniuge, producibili nel giudizio di separazione per dimostrare fatti rilevanti per l'addebito quali quelli emergenti da conversazioni telefoniche registrate, messaggi sms del cellulare e quant'altro, senza che possa configurarsi una violazione del diritto alla riservatezza. Ed, invero, "la stessa natura del vincolo matrimoniale implica un affievolimento della relativa sfera di ciascun coniuge e la creazione di un ambito comune nel quale vi è una implicita manifestazione di consenso alla conoscenza di dati e comunicazioni anche di natura personale, di cui il coniuge, proprio in virtù della soprarichiamata condivisione, viene di fatto costantemente a conoscenza, a meno che non vi sia una attività specifica volta ad evitarlo.

La interessante pronuncia del Tribunale di Roma, interviene saggiamente sul dibattito relativo alla utilizzabilità, ai fini della prova in giudizio, di documenti acquisiti in violazione delle norme dettate a tutela della riservatezza, fornendo, con convincente motivazione, risposta positiva considerato che in simili casi la produzione non può dirsi frutto di acquisizione illecita; come, invece, nel caso, recentemente esaminato dalla Cassazione con l'ordinanza 08/11/2016 n° 22677, in cui si discuteva della utilizzabilità, in un giudizio di separazione coniugale, del materiale probatorio (nella specie di alcuni files audio) sottratti fraudolentemente da una parte che poi se ne avvalse, opinando il Supremo Collegio per la correttezza della decisione della Corte di Appello Territoriale la quale si espresse per la loro inutilizzabilità. Ciò varrebbe per ogni tipo di documentazione come potrebbero essere corrispondenza, biglietti e quant'altro conservati in luoghi appartati da parte di uno dei coniugi di talché l'altro non ne possa venire a conoscenza.

La prova testimoniale, infine, rimane il mezzo, nella maggior parte delle ipotesi, più adeguato (ed utilizzato) per dimostrare l'infedeltà soprattutto da parte dei parenti, in particolare dei figli, che più di ogni altro conoscono le vicende familiari. Sarà poi il Giudice, attraverso il suo prudente apprezzamento, a valutarne le dichiarazioni integrandole, all'occorrenza, con gli altri elementi probatori forniti dalle parti.




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