-  Pierattoni Manuela  -  09/02/2009

ACCERTAMENTO SINTETICO NULLO IN ASSENZA DI MOTIVAZIONI – Manuela PIERATTONI

L’art. 38 del D.P.R. 26 settembre 1973 n. 600 è dedicato alla possibilità concessa all’Amministrazione finanziaria di rettificare le dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche. Il primo comma spiega che “l'ufficio delle imposte procede alla rettifica delle dichiarazioni presentate dalle persone fisiche quando il reddito complessivo dichiarato risulta inferiore a quello effettivo o non sussistono o non spettano, in tutto o in parte, le deduzioni dal reddito o le detrazioni d'imposta indicate nella dichiarazione”.
Il quarto comma dello stesso articolo allarga il campo d’azione dei controlli dell’Amministrazione Finanziaria introducendo il cosiddetto “accertamento sintetico”. L’ufficio, infatti, anche in assenza di mancanze o insussistenze di cui al citato comma 1, può, “in base ad elementi e circostanze di fatto certi, determinare sinteticamente il reddito complessivo netto del contribuente in relazione al contenuto induttivo di tali elementi e circostanze quando il reddito complessivo netto accertabile si discosta per almento un quarto da quello dichiarato”.
Ebbene sì, ecco il tanto temuto redditometro, protagonista di molti interventi pubblicati sino ad oggi su queste pagine. Ci soffermiamo nuovamente su questo tema spinoso per riportare quanto sentenziato dalla Corte di cassazione in un recente intervento.
L'Ufficio può, in forza della disposizione legislativa citata, assumere ed applicare il metodo "sintetico" solo perché, nella fattispecie, il reddito dichiarato risulta inferiore rispetto a quello desumibile, in via presuntiva, dalla disponibilità di determinati beni-indice.
Non è inusuale assistere ad un’applicazione indiscriminata del metodo “sintetico” come se tale tipologia di accertamento possa essere una conseguenza "automatica" ed "inevitabile" di ogni scostamento (superiore al 25%) del reddito denunciato rispetto al reddito presumibile.
Lo stesso 'art. 38, c. 4, D.P.R. 600/1973 richiede però che, in presenza di significativi scostamenti, l'Ufficio " può, in base ad elementi e circostanze di fatto certo, determinare sinteticamente il reddito complessivo netto del contribuente "; pertanto l'Ufficio ha la facoltà (discrezionale) di applicare il metodo sintetico.
Lo stesso D.M.10 settembre 1992 sottolinea che l'Ufficio "può non procedere all'accertamento qualora" il reddito determinato "risulti palesemente incongruente per eccesso con quello determinabile sulla base di altri elementi".
Inoltre non bisogna dimenticare che qualora l’Ufficio decidesse di ricorrere all’accertamento sintetico ne dovrebbe dare dettagliata motivazione, come richiesto dall’art. 42 dello stesso decreto. E ribadito dalla stessa Amministrazione Finanziaria nella Circ. Min. Fin. 30 aprile 1977, n. 7; e Circ. Min. Fin. 14 agosto 1981, n. 27.
Una recente sentenza della Cassazione ha riportato i riflettori sull’obbligatoria motivazione dell’accertamento da redditometro. Nella Sentenza 28541 del 5 novembre 2008 la Corte di Cassazione ribadisce che l’accertamento sintetico è nullo nel caso in cui manchi l’indicazione dei motivi di non congruità del reddito:“è sicuramente necessario che l’atto di accertamento sintetico per un determinato anno d’imposta contenga, al fine di consentire la difesa del contribuente su tale aspetto, la pur sommaria indicazione delle ragioni in base alle quali la dichiarazione si ritiene incongrua anche per altri periodi d’imposta, così da legittimare l’accertamento sintetico.”.




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