Con deliberazione del 1 ottobre 2014, n. 250, la Corte dei Conti, sezione controllo per la Lombardia, ha risposto ai seguenti quesiti sottoposti alla stessa dal Presidente della Provincia di Pavia:
Nel quesito, si specifica l"esigenza che l"entità del capitale di dotazione sia identificata in sede statutaria senza poter essere variata in aumento o in diminuzione se non previa delibera del Consiglio provinciale, stante la funzione vincolistica ed organizzativa riconosciuta allo stesso capitale di dotazione.
La Sezione di controllo lombarda ha acquisito, tramite l"accesso telematico al Registro delle Imprese, la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 40 del 23 giugno 2014 con la quale è stato approvato il bilancio di esercizio dell"Azienda Speciale Ufficio d"Ambito e con la quale sono state già approvate le modifiche statutarie concernenti la destinazione degli utili oggetto del presente parere. Conseguentemente, i giudici contabili hanno segnalato che "il primo quesito formulato con la richiesta in esame deve ritenersi oggettivamente inammissibile in quanto, riguardando un atto già adottato ed immediatamente efficace, appare diretto ad ottenere, non già un parere idoneo ad orientare preventivamente le scelte dell"amministrazione istante, bensì un giudizio di legittimità sull"operato dell"amministrazione stessa, estraneo alla funzione consultiva intestata alla Corte dei conti nel senso sopra precisato (Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazioni nn. 154/2014/PAR; 67/2013/PAR; 31/2012/PAR; 5/2007/PAR)." Si aggiunga che la medesima sezione aveva già reso, con la deliberazione n. 426/2010/PAR del 15 aprile 2010, su un"analoga questione, indicazioni generali "cui la Provincia istante può fare riferimento per le determinazioni di competenza in materia."
Il secondo quesito formulato dal Presidente della Provincia, attendendo il medesimo "all"interpretazione delle disposizioni di legge e dei principi generali diretti a determinare il sistema contabile applicabile alle aziende speciali, rimanendo esclusa ogni valutazione sulla legittimità delle specifiche scelte dell"amministrazione rispetto al caso prospettato" è stato invece ritenuto ammissibile. Sullo stesso, la Sezione così si è espressa:
"5-bis. Le aziende speciali e le istituzioni si iscrivono e depositano i propri bilanci al registro delle imprese o nel repertorio delle notizie economico-amministrative della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del proprio territorio entro il 31 maggio di ciascun anno.
6. L'ente locale conferisce il capitale di dotazione; determina le finalità e gli indirizzi; approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza; verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
7. Lo statuto dell'azienda speciale prevede un apposito organo, di revisione, nonché forme autonome di verifica della gestione.
8. Ai fini di cui al comma 6 sono fondamentali i seguenti atti dell'azienda da sottoporre all'approvazione del consiglio comunale:
a) il piano-programma, comprendente un contratto di servizio che disciplini i rapporti tra ente locale ed azienda speciale;
b) il budget economico almeno triennale;
c) il bilancio di esercizio;
d) il piano degli indicatori di bilancio".
6. nell"ambito del quadro legislativo sopra richiamato la definizione dell"ordinamento contabile dell"azienda speciale è quindi demandata allo statuto soggetto all"approvazione del Consiglio dell"ente locale che può autorizzare l"azienda a dotarsi di uno specifico regolamento interno in materia;
7. l"art. 114 del TUEL novellato "delinea i tratti di un ordinamento contabile improntato al sistema economico patrimoniale coerente con la natura imprenditoriale riconosciuta all"azienda e che, come tale, non impedisce l"adozione delle regole di contabilizzazione dettate dal codice civile per le società per azioni in quanto compatibili con lo specifico assetto di un ente che costituisce un modulo organizzativo dell"ente locale per la gestione di servizi pubblici.";
8. può pertanto ritenersi ammissibile l"indicazione statutaria del capitale di dotazione, da intendersi, in accordo con disposizioni civilistiche e i principi contabili, quale garanzia patrimoniale minima a favore dei creditori aziendali da iscrivere, unitamente alle riserve di legge e statutarie, quale autonoma voce del patrimonio netto nel passivo dello stato patrimoniale;
9. la predeterminazione dell"entità del capitale di dotazione in misura fissa, e quindi variabile solo per effetto di una specifica modifica statutaria, quantunque non sia prevista in via generale per gli enti pubblici che adottano un sistema di contabilità economico patrimoniale, specie laddove questi agiscono prevalentemente nelle forme del diritto pubblico, potrebbe, nondimeno, soddisfare le esigenze di gestione e di contabilizzazione dell"azienda speciale;
10. ad essa, infatti, è espressamente riconosciuta la natura di imprenditore e, analogamente alle società di capitali, opera in regime privatistico ed è tenuta all"iscrizione nel Registro delle imprese e al deposito del bilancio di esercizio.
La Sezione, alla luce di quanto sopra riportato, ribadisce che già lo "schema tipo di bilancio di esercizio delle aziende di servizi dipendenti dagli enti territoriali" approvato con Decreto del Ministro del tesoro del 26 aprile 1995 ai sensi dell"art. 40 del D.P.R n. 902/1986, richiedeva di riportare il valore del capitale di dotazione dell"azienda quale componente del patrimonio netto, analogamente a quanto previsto dall"art. 2424 del codice civile che fissa il contenuto dello stato patrimoniale per le società per azioni.
L"assimilazione tra aziende speciali e società di capitali per quanto attiene ai regimi contabili è inoltre giustificata – continua la Sezione di controllo lombarda - da una sempre maggiore contiguità normativa tra le due figure come si evince anche dalla possibilità, ammessa dalla giurisprudenza contabile, di trasformazione di una società per azioni detenuta dall"ente locale in azienda speciale. In quest"ottica, la Sezione richiama una deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, nel pronunciarsi sulla questione con la deliberazione 2/2014 del 15 gennaio 2014, ha affermato che "la trasformazione eterogenea di una società di capitali che gestisce un servizio pubblico in azienda speciale è compatibile sia con le norme civilistiche, trattandosi di organismo entrambi dotati di patrimonio separato a garanzia dei creditori sia con le disposizioni pubblicistiche, intese a ricondurre tali organismi ad un regime uniforme quanto al rispetto dei vincoli di finanza pubblica".
In termini conclusivi, ovviamente, la Sezione rimette "all"amministrazione istante ogni valutazione sulla legittimità e sull"opportunità della scelta di procedere, nel caso di specie, alla modifica statutaria oggetto del quesito esaminato dalla Sezione.". E ciò – a ben vedere – ancora una volta confermando la strettissima correlazione tra ente locale "dominus" e l"azienda speciale, ente strumentale che, tuttavia, mantiene (seppure in forma "derivata") l"autonomia decisionale e statutaria.