-  Soardi Marialaura  -  26/12/2012

COMODATO DELLA CASA CONIUGALE: CONTRASTO DI GIUDICATI? - Cass. 23361/2012 - Marialaura SOARDI

Il caso sottoposto all'esame della Suprema Corte, trae origine dal conflitto insorto tra le proprietarie - due sorelle - di un immobile concesso in comodato gratuito alla famiglia del di loro fratello affinchè venisse destinato ad abitazione coniugale.

Intervenuta la separazione dei coniugi, il relativo provvedimento stabiliva l"assegnazione della casa coniugale in favore della moglie - ex cognata - individuando come limite temporale di tale assegnazione, il raggiungimento della maggiore età della figlia.

Raggiunta la maggiore età della nipote, le proprietarie adivano il Tribunale di Roma per ottenere la restituzione dell'appartamento deducendo il venir meno della condizione alla quale era subordinata il rilascio e, conseguentemente il titolo per l'occapazione dell'immobile.

Resistevano la madre e la figlia instando per il riconoscimento del diritto di abitare il conteso appartamento sino al raggiungimento dell'indipendenza economica della figlia, e , cioè, a prescindere dall'avvenuto raggiungimento della maggiore età.

Il Tribunale di Roma accoglieva la domanda delle proprietarie e così anche la Corte D'Appello adita dalle resistenti madre e figlia, rilevando altresì che non potevano essere rimesse in discussione nell'instaurato procedimento di rilascio dell'immobile le questioni attinenti all'assegnazione della casa coniugale o i suoi limiti temporali, essendo intervenuto su queste il giudicato.

 

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Avverso tale pronuncia la moglie e la figlia, proponevano così ricorso in Cassazione, la quale accoglieva parzialmente il ricorso, cassando con rinvio e rilevando come la Corte D"appello non avsse considerato correttamente il rapporto tra il giudicato formatosi nel giudizio per il rilascio dell"immobile e quello, sebbene successivo, formatosi in sede di divorzio e statuente l"assegnazione della casa coniugale senza limiti temporali.

Più specificatamente, gli Ermellini nel rilevare come le sentenze di divorzio siano idonee a passare in giudicato, sebbene rebus sic stantibus, e, quindi opponibili anche a terzi soggetti, sanciscono come nel caso di più giudicati contrastanti quello che deve prevalere è il più recente.

Nel caso in esame, pertanto, la specifica del diritto della moglie all'assegnazione senza limiti temporali dell"appartamento così come espresso in motivazione nella pronucia emessa dalla Cassazione all'esito del procedimento di divorzio, doveva prevalere sul precedente - e quindi più "vecchio" - giudicato che ne limitava il diritto al solo raggiungimento della maggiore età della figlia.

E tale giudicato, benchè emesso all'esito di un procedimento avente ad oggetto parti e diritti diversi dal rilascio di un immobile concesso in comodato, doveva ritenersi opponibile alle proprietarie dell"appartamento.

Precisa la Suprema Corte:  " Tale opponibilità discende dal principio affermato da questa Corte, secondo cui, nell'ipotesi di concessione in comodato da parte di un terzo di un bene immobile di sua proprietà perché sia destinato a casa familiare, il successivo provvedimento di assegnazione in favore del coniuge affidatario di figli minorenni o convivente con figli maggiorenni non auto sufficienti senza loro colpa, emesso nel giudizio di separazione o di divorzio, non modifica la natura ed il contenuto del titolo di godimento sull'immobile, ma determina una concentrazione, nella persona dell'assegnatario, di detto titolo di godimento, che resta regolato dalla disciplina del comodato; con la conseguenza che il comodante è tenuto a consentire la continuazione del godimento per l'uso previsto nel contratto, salva l'ipotesi di sopravvenienza di un urgente ed impreveduto bisogno, ai sensi dell'art. 1809, comma 2, c.c. (Cass. Sez. Un. 21-7-2004 n. 13603)"

 Ne consegue che il diritto di godimento dell'immobile concesso in comodato rimane regolato dalla normativa di riferimento indipendentemente dall"assegnazione come casa coniugale, avendo quest'ultima destinazione unica funzione di concentrare e così identificare il soggetto titolato all"uso del bene concesso in comodato, anche nel caso di aufragio del rapporto coniugale.




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