-  Di Maio Antonino  -  19/12/2012

CONCORSO DI PERSONE NEL REATO: ATTO PENALE 2012 - Antonino DI MAIO

Traccia.

 

Tizio Caio Sempronio e Mevio decidono di commettere una rapina ai danni di un negozio di generi alimentari preventivamente individuato come obiettivo del delitto. Si portavano sul posto nella città gamma a bordo di due ciclomotori: il primo condotto da Tizio con a bordo Caio, il secondo condotto da Sempronio con a bordo Mevio. Caio e Mevio entravano all" interno del negozio mentre Tizio e Sempronio restavano all"esterno sul piazzale con funzione di pali. Mentre Caio intima al cassiere di consegnargli il denaro presente in cassa minacciandolo con una pistola, Mevio si avvia verso l"uscita intimando ai presenti di non muoversi. Raggiunto il piazzale con il bottino i rapinatori subiscono una improvvisa reazione del proprietario del negozio il quale insegue Caio e Mevio brandendo un bastone, mentre costoro si accingono a salire in sella ai rispettivi motocicli. A questo punto Caio estrae una pistola e puntata l"arma verso il proprietario del negozio, esplode tre colpi di pistola che colpiscono mortalmente l"uomo. Una testimone presente sul piazzale ode distintamente Tizio che nella concitazione esorta Caio a sparare per guadagnare la fuga. I quattro riescono a fuggire. Le indagini successive anche grazie alle telecamere a circuito chiuso e alle disposizioni dei presenti consentono di pervenire all"individuazione dei quattro soggetti i quali avevano agito a volto scoperto. Sottoposti a processo vengono tutti condannati per reati di rapina e omicidio volontario. Assunte le vesti del legale di Sempronio redigere atto di Appello.

 

 

ALLA CORTE DI ASSISE D' APPELLO DI BOLOGNA.

ATTO DI APPELLO.


Il sottoscritto Avvocato A. Di Maio del Foro di Bologna, difensore di fiducia del sig. Sempronio nato a Napoli il 4/05/1960 e residente a Bologna, in viale Angelo Masini n. 3, elettivamente domiciliato presso lo studio legale Ugolini sito a Bologna in Via del Pratello n. 98, come da nomina in calce,

 

 

                                                                                             FATTO

 

Nel procedimento penale n. 4000/2011 RGNR l"imputato sig. Sempronio è stato condannato, con sentenza in primo grado n. 660/2011 pubblicata in data 12/12/2011, dal Tribunale di Bologna, giudice dott. A. Gemma, per i delitti di omicidio volontario (art. 575 c.p.) e rapina (art. 628 c.p.) alla pena alla reclusione di 25 anni a titolo di concorso nella commissione dei suddetti delitti con gli altri autori dei reati ivi contestati.

In particolare, sulla base di quanto emerso dalla decisione del giudice di primo grado, il sig. Sempronio aveva il compito di sorvegliare la zona esterna al luogo del delitto in modo da avvertire i complici nel caso di arrivo delle forze dell"ordine ed assicurarne una ritirata anticipata.

Questa difesa, a sostegno della propria impugnazione propone atto appello per entrambi i capi di imputazione ed enuncia i seguenti motivi:

 

 

                                                                                            DIRITTO

 

 

 I) Assoluzione dell"imputato ex. art. 530 c.p.p. per non aver commesso il delitto di omicidio (art. 575 c.p.).


Questa difesa ritiene che la condotta di Sempronio non integra la fattispecie penale di omicidio volontario poiché egli ha concorso in misura attenuata rispetto agli altri rapinatori (Tizio, Caio e Mevio) alla promozione del delitto di rapina ma è da escludersi il concorso materiale per il delitto di omicidio. La giurisprudenza ha affermato che "in caso di rapina a mano armata, il compartecipe che non ha commesso l'azione tipica dell'omicidio non può rispondere di tale reato a titolo di responsabilità ex art. 110 c.p. sull'erroneo ed apodittico rilievo che chi ha voluto una rapina a mano armata risponde anche dell'omicidio commesso da uno dei correi contro la vittima della rapina e che tale più grave evento " deve essere ragionevolmente previsto"( Cass. penale, sez. I, 28 gennaio 1985 Di Leva in Cassazione penale 1986, 723).

Tuttavia, l"art. 116, primo comma, c.p. afferma che "qualora il reato commesso sia diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti, anche questi ne risponde, se l'evento è conseguenza della sua azione od omissione. Se il reato commesso è più grave di quello voluto, la pena è ridotta per chi volle il reato meno grave". La responsabilità di Sempronio rispetto alla sussistenza di un risultato criminoso da lui non voluto ma causato dall"azione di uno dei complici non è automatica in quanto va provato il nesso causale tra l"evento e l"azione od omissione ed occorre che il giudice, nell"ambito della commisurazione della pena, deliberi sulla base dell"osservanza dei parametri sanciti dall"art. 133 c.p. e sulla prevedibilità in concreto dell"evento successivo alla rapina e non voluto dal soggetto.

La discrepanza tra la condotta del soggetto che nell"ipotesi qui esaminata è rappresentata da una tenue attività di controllo esterno rispetto alla scena del crimine e la produzione di un evento ulteriore non voluto commesso da altrui soggetto (la morte di un uomo) giustifica in questo caso l"interruzione del nesso teleologico poiché l"art. 41, secondo e terzo comma, c.p. dispone che "le cause sopravvenute escludono il rapporto di causalità quando sono state da sole sufficienti a determinare l"evento. In tal caso, se l"azione od omissione precedentemente commessa costituisce per sé un reato, si applica la pena per questo stabilita. Le disposizioni precedenti si applicano anche quando la causa preesistente o simultanea o sopravvenuta consiste nel fatto illecito altrui".

L"azione dell"imputato era finalizzata alla lesione del bene giuridico del patrimonio altrui e non della vita e ciò è dimostrato dal fatto che egli non portava armi con sé al momento della commissione del fatto, dal ruolo di compartecipe non autore materiale dell"omicidio (art. 575 c.p.) che rappresenta, secondo quanto previsto dalla Suprema Corte, "evento eccezionale derivante da un rapporto di mera occasionalità idoneo ad escludere il nesso di causalità" ( Cass. penale., Sez., I, 9/11/1995 n. 12740 in Cassazione penale, 1996, p. 3642).

Inoltre, la giurisprudenza ha chiarito che nella fattispecie di rapina impropria a mano armata "il compartecipe che non ha commesso l"azione tipica dell"omicidio non può rispondere di tale reato a titolo di responsabilità ex. art. 110 c.p. sull"erroneo ed apodittico rilievo che chi ha voluto una rapina a mano armata deve avere ragionevolmente previsto l"uccisione od il ferimento del destinatario dell"azione criminosa" (sent. Cass. pen., sez., I, 22/10/1990 in Cassazione penale, 1992, p. 631).

 

II) Richiesta di diminuzione della pena ex. art. 114 c.p. per il delitto di rapina (art. 628 c.p.).


Nel caso in esame, Sempronio ricopriva un ruolo di minima efficienza causale ai fini della commissione del fatto costituente reato (art. 628 c.p.) in quanto nonostante il soggetto abbia svolto la funzione agevolatrice di palo all"esterno del negozio, che consiste in una attività illecita di controllo e sorveglianza dei luoghi in cui è stato compiuto il delitto, egli non ha inciso in modo rilevante sull"esito finale della rapina mediante atti ulteriori e conseguenti, come ad esempio il trasporto della refurtiva o la predisposizione di azioni volte ad ostacolare la cattura dei complici.

Una parte della giurisprudenza, sulla base delle suddette considerazioni circoscrive l"ambito di applicabilità di questa fattispecie penale di parte generale ed afferma che "per la sussistenza della circostanza attenuante di cui all'art. 114 comma 1 c.p. è necessario che il contributo arrecato dal partecipe si sia realizzato tramite l'assunzione di un ruolo di rilevanza marginale, ossia di così lieve efficacia causale rispetto all'evento da risultare quasi trascurabile nell'economia generale del reato" ( si veda Cassazione penale, sez. I, 03 aprile 1978 Tranchida in Cassazione penale 1979, 1107 in Giustizia penale 1979, II,87).

Questo orientamento giurisprudenziale ha trovato attuazione anche nel caso in cui un soggetto partecipi ad una rapina aggravata posto che la giurisprudenza ha dichiarato che "colui che partecipa con la sola presenza ad una rapina aggravata dalla minaccia commessa da più persone riunite può beneficiare dell'attenuante della minima partecipazione al fatto" (cfr. Tribunale Matera, 25 ottobre 1982 Celico e altro in Giurisprudenza di merito 1984, 131).

.

 

 III) Richiesta di derubricazione del delitto di omicidio ex. art. 586 c.p. e concessione delle attenuanti generiche ex. art. 62 bis., c.p.

 

In subordine, questa difesa chiede all"Eccellentissima Corte d" Assise di Appello, l"applicabilità della disciplina prevista dall"art. 586 c.p. secondo cui "quando da un fatto preveduto come delitto doloso deriva, quale conseguenza non voluta dal colpevole, la morte o la lesione di una persona, si applicano le disposizioni dell'articolo 83 ma le pene stabilite negli articoli 589 e 590 sono aumentate", con conseguente derubricazione della delitto di omicidio e mitigazione della pena per l"imputato.

Inoltre, si chiede all" Eccellentissima Corte d" Assise di Appello la concessione delle attenuanti generiche ex. art. 62 bis. c.p. in considerazione della minore intensità del dolo dell"apporto minimo da parte dell"imputato nella produzione del fatto costituente reato e della sua incensuratezza.

 

Sulla base dei seguenti motivi ora svolti, si chiede che l" Ill.mo Giudice adito, in riforma dell"impugnata sentenza voglia assolvere l"imputato per non aver commesso il delitto di omicidio ex. art. 575 c.p. e diminuire la pena ex. art. 114 c.p. per il delitto di rapina (art. 628 c.p.).

In via subordinata, voglia l"Eccellentissima Corte d' Assise di  Appello di Bologna derubricare ex. art. 586 c.p. il delitto di omicidio e concedere le attenuanti generiche ex. art. 62 bis. c.p.

 

PROCURA


Il sottoscritto Sempronio, nato a Napoli, il 4/05/1960, residente a Bologna in Viale Angelo Masini n. 3, imputato nel procedimento penale n. 4000/2011 R.G. N. R., nomina quale proprio difensore in ordine allo stesso procedimento l'Avv. A. Di Maio, del Foro di Bologna, con studio a Bologna, in Via Del Pratello n. 98, conferendo allo stesso ogni più ampia procura e facoltà concessa dalla legge, ivi compresa quella di nominare sostituti processuali, proporre impugnazioni e rinunciare alle stesse. Dichiara inoltre di aver ricevute tutte le informazioni previste dagli artt. 7 e 13 del D. Lgv. 30 giugno 2003, n. 196 e presta il proprio consenso al trattamento dei dati personali per l"espletamento del mandato conferito.

 

 

Bologna,                                                                                                                                                Firma.

13/12/2012                                                                                                                                         Sempronio.

                                                                                                                                                            E" vera

                                                                                                                                                        Avv. A. Di Maio

 

Post. Scriptum: Il presente atto costituisce una possibile soluzione della traccia dell'atto di penale uscita all'esame per Avvocato il 13/12/2012. Voglio dedicarla a tutti i colleghi praticanti avvocati che come me sperano di contribuire alla realizzazione di un mondo più sano ed equo e ad un brillante Maestro del Diritto penale purtroppo scomparso, Prof. Salvatore Ardizzone, la cui umanità e la cui saggezza hanno rappresentato per me e molti Suoi allievi il migliore degli insegnamenti.




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